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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1966

Cassazione n. 00170/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1966 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il manc:ato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, che ha valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, non irrilevante l'importo contenuto nella carta carburante, già peraltro posto a fondamento della riconosciuta attenuante speciale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante, essendo stato il danno cagionato l'esclusivo parametro per il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione (sul punto si vedano Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43394 del 17/10/2003, Marcianò, Rv. 227135); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] si liere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00170/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris