Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:725
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0029_RES
Cause riunite C-29/22 P e C-44/22 P
KD
e
KS
contro
Consiglio dell’Unione europea e a.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Azione comune 2008/124/PESC – Missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – Ricorso per risarcimento danni – Danno asseritamente subito a seguito di vari atti e omissioni del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) nell’ambito dell’attuazione dell’azione comune – Indagini insufficienti sulla tortura, la scomparsa e l’assassinio di persone – Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi sul ricorso – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE»
Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso avente ad oggetto atti od omissioni rientranti in tale politica – Ricorso non diretto a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE né delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche – Esclusione – Compatibilità di tale limitazione di competenza della Corte con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE e con gli articoli 268 e 340 TFUE
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 51, § 1 e 52, § 7; artt. 2, 3, § 5, 5, § § 1 e 2, 6, 13, § 2, 19, 21, 23, 24, § 1, e 40 TUE; artt. 268, 275, comma 2, 340 e 344 TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124)
(v. punti 62, 63, 66-73, 77-82, 85-87, 90-92, 94)
Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso avente ad oggetto atti od omissioni rientranti in tale politica – Ricorso non diretto a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE né delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche – Atti od omissioni che non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione nell’ambito di detta politica– Inclusione – Atti od omissioni che si ricollegano direttamente a dette scelte – Esclusione
(Artt. 24-26, 28, 29, 37, 38, 42 e 43 TUE; art. 275 TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124)
(v. punti 115-119)
Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso avente ad oggetto atti od omissioni rientranti in tale politica – Ricorso non diretto a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE né delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche – Atti od omissioni che si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione nell’ambito di detta politica– Mezzi messi a disposizione di una missione dell’Unione– Decisione di revocare il mandato esecutivo di una tale missione – Esclusione
[Artt. 24, § 1, comma 2, 28, § 1, e 43, § 2, TUE; art. 275, comma 1, TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124, art. 3, lett. d); decisione del Consiglio (PESC) 2018/856]
(v. punti 120, 121, 124, 126, 136, 137)
Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso avente ad oggetto atti od omissioni rientranti in tale politica – Ricorso non diretto a controllare il rispetto dell'articolo 40 TUE né delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche – Atti od omissioni che non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione – Mancanza di personale adeguato di una missione dell’Unione– Violazioni dei diritti umani commesse da tale missione– Commissione esaminatrice delle denunce presentate per tali violazioni – Assenza di disposizioni procedurali che prevedano un gratuito patrocinio– Assenza di poteri esecutivi – Assenza di misure individuali afferenti alle situazioni particolari dei ricorrenti– Inclusione
(Art. 24, § 1, comma 2, TUE; art. 275, comma 2, TFUE; azione comune del Consiglio 2008/124, artt. 1 e 2; decisione n. 2014/349/PESC, art. 15 bis)
(v. punti 120, 121, 124, 127, 128, 130, 131, 133-135, 137)
Impugnazione – Impugnazione dichiarata parzialmente fondata– Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Insussistenza– Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Controllo definitivo della competenza a conoscere del ricorso da parte del giudice dell’impugnazione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 1)
(v. punti 159, 163-166)
[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza KS e KD/Consiglio e a. del Tribunale (
1
) (in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), nella parte in cui tale giudice si è dichiarato manifestamente incompetente a conoscere del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD per il motivo che quest'ultimo si riferiva a scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (
2
), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata della limitazione della competenza dei giudici dell'Unione in materia di PESC prevista all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE (
3
) e all'articolo 275, primo comma, TFUE (
4
). KS e KD sono stretti familiari di persone torturate, scomparse o uccise in [OSCURATO:PERSONA] nel 1999, durante il conflitto che ha avuto luogo in tale paese. Nel 2008, con l'azione comune 2008/124 (
5
), l'Unione europea ha istituito una missione civile sullo «Stato di diritto» in tale paese terzo, denominata [OSCURATO:PERSONA], incaricata in particolare di indagare su tali reati. Nel 2009, sul fondamento di tale azione comune, l’Unione ha istituito la commissione per il controllo del rispetto dei diritti umani (in prosieguo: la «commissione di controllo») incaricata di esaminare le denunce sporte per violazioni dei diritti umani commesse dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del suo mandato.
In seguito a varie denunce presentate da KS e KD, la commissione di controllo ha concluso, nel novembre 2015 e nell’ottobre 2016, nel senso della violazione di vari diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») (
6
). Nel marzo 2017, tale commissione di controllo ha deciso di chiudere i fascicoli di cui trattasi, constatando, in ogni caso, l’attuazione solo parziale, da parte del capo dell’[OSCURATO:PERSONA], delle raccomandazioni che gli erano state rivolte.
Nel dicembre 2017, con l'ordinanza KS/Consiglio e a. (
7
), il Tribunale ha respinto, a causa della sua manifesta incompetenza a conoscerne, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), diretto in particolare all'«annullamento o [alla] modifica dell'azione comune 2008/124», e per responsabilità extracontrattuale, per violazione di varie disposizioni della CEDU.
Nel novembre 2021, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto, per lo stesso motivo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito a causa di diversi atti ed omissioni del Consiglio, della Commissione e del SEAE, relativi, in particolare, alle indagini condotte durante la missione [OSCURATO:PERSONA] e vertenti sulla tortura, la scomparsa e l'assassinio dei loro familiari. KS e KD avevano nel frattempo depositato, nel giugno 2021, una domanda di provvedimenti istruttori, diretta ad ottenere la produzione della versione integrale del piano operativo (OPLAN) di [OSCURATO:PERSONA] dalla creazione di tale missione nel 2008.
Investita di due impugnazioni proposte rispettivamente da KS e KD (causa C-29/22 P) e dalla Commissione (causa C-44/22 P), la Corte annulla parzialmente tale ordinanza del Tribunale e rinvia la causa dinanzi a quest'ultimo affinché statuisca sulla ricevibilità e, se del caso, sul merito di tale ricorso.
Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha segnatamente constatato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD traeva origine da atti o comportamenti rientranti in questioni politiche o strategiche connesse alla definizione delle attività, delle priorità e delle risorse dell'[OSCURATO:PERSONA] nonché alla decisione di istituire una commissione di controllo nell'ambito di tale missione e che, conformemente all'azione comune 2008/124, l'istituzione e le attività della missione [OSCURATO:PERSONA] rientravano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato UE relative alla PESC. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea non era, in linea di principio, competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC nonché gli atti adottati sul fondamento di tali disposizioni e che le eccezioni a tale principio, previste da tale prima disposizione e da detto articolo 275, secondo comma, non erano applicabili nel caso di specie in quanto tale ricorso non riguardava né misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, ai sensi di quest'ultima disposizione, né il rispetto dell'articolo 40 TUE (
8
).
Giudizio della Corte
Poiché KS e KD nonché la Commissione hanno contestato tale valutazione, la Corte esamina la fondatezza dell'interpretazione del Tribunale su tali aspetti.
Sull'interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE
Per interpretare le disposizioni dei Trattati che prevedono la limitazione della competenza dei giudici dell'Unione in materia di PESC, la Corte constata anzitutto che l'inclusione di tale politica nel quadro costituzionale dell'Unione implica che ad essa si applichino anche i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tra questi figura in particolare il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, valori che richiedono, tra l'altro, che le autorità dell'Unione siano soggette a controllo giurisdizionale.
Tuttavia, in primo luogo, la Corte rileva che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, TUE, «la [PESC] è soggetta a norme e procedure specifiche», tra cui quelle che limitano la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC e gli atti adottati sulla base di queste ultime. Orbene, una siffatta limitazione può essere conciliata sia con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sia con gli articoli 6 e 13 della CEDU.
A tal riguardo, anzitutto, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 47 della Carta non può né creare una competenza per essa stessa qualora i Trattati la escludano, né modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, al quale appartengono le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi diretti. Peraltro, i principi di attribuzione e dell'equilibrio istituzionale si applicano anche nel settore della PESC. Pertanto, l'affermazione secondo cui gli atti o le omissioni oggetto del ricorso di un singolo violano i diritti fondamentali di quest'ultimo non è sufficiente, di per sé, affinché la Corte di giustizia dell'Unione europea si dichiari competente a conoscerne. È poi vero che la Corte deve garantire che l'interpretazione da essa fornita di tale articolo 47, i cui commi primo e secondo corrispondono all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della CEDU, assicuri un livello di protezione che non disconosca quello garantito dalle summenzionate disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, da un lato, il diritto garantito dal suddetto articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non è assoluto e può essere sottoposto a restrizioni legittime. D'altro lato, neppure la tutela offerta dall'articolo 13 della CEDU, che garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che consenta di avvalersi dei diritti e delle libertà della CEDU, può essere considerata assoluta, in quanto il contesto in cui si inserisce la violazione asserita, o la categoria di violazioni asserita, è idoneo a giustificare una limitazione dei possibili ricorsi.
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere, in sostanza, che né l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e l’articolo 275 TFUE da un lato (
9
), né l’invocazione di violazioni di diritti fondamentali, dall’altro, giustificassero, di per sé, il fatto di dichiararsi competente a conoscere del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, TUE, che prevede l’adesione dell’Unione alla CEDU, non può essere interpretato nel senso che ha l’effetto di ampliare le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di PESC, poiché il regime applicabile alla suddetta adesione prevede che l'accordo di adesione non pregiudichi né le competenze dell'Unione né le attribuzioni delle sue istituzioni.
In secondo luogo, per quanto riguarda più in particolare l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275 TFUE ai ricorsi per responsabilità extracontrattuale dell'Unione, disciplinati dagli articoli 268 e 340 TFUE, la Corte rileva che né il carattere esclusivo della competenza riconosciuta alla Corte di giustizia dell'Unione europea a statuire su tali ricorsi né l'autonomia di tale categoria di ricorsi possono avere l'effetto di estendere i limiti della competenza conferita a tale istituzione dai Trattati. L'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e l'articolo 275 TFUE, che limitano la competenza dei giudici dell'Unione in materia di PESC, devono essere considerati, per quanto riguarda i ricorsi rientranti in tale materia, come
leges speciales
rispetto agli articoli 268 e 340 TFUE. Pertanto, non si può ammettere che l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e l'articolo 275 TFUE non riguardino i ricorsi per responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
In terzo e ultimo luogo, la Corte, basandosi sulla sentenza Carvalho e a./Parlamento e Consiglio (
10
), che esprime un principio interpretativo applicabile a tutti i mezzi di ricorso previsti dai Trattati, conferma parimenti l'interpretazione data dal Tribunale alle disposizioni dei Trattati relative alla competenza del giudice dell'Unione alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, nel senso che detto diritto fondamentale non può condurre ad escludere le condizioni espressamente previste dal Trattato FUE.
Sul collegamento degli atti e delle omissioni in questione alle scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della PESC e riguardanti la definizione e l'attuazione della PESC
La Corte ricorda che, nell'ambito dell'esame della competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a conoscere di un ricorso relativo ad atti o omissioni rientranti nella PESC, è opportuno verificare, in un primo momento, se la situazione in questione rientra nell'ambito di una delle fattispecie previste dall'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dall'articolo 275, secondo comma, TFUE, in cui tale competenza è espressamente ammessa (
11
). In caso contrario, occorre, in un secondo momento, valutare se detta competenza possa fondarsi sulla circostanza che gli atti e le omissioni in questione non siano direttamente collegati alle scelte politiche o strategiche operate dalle istituzioni, dagli organi ed organismi dell’Unione nel quadro della PESC, e in particolare della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (
12
). Pertanto, sebbene la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente a valutare la legittimità di atti o omissioni non direttamente collegati a tali scelte politiche o strategiche o ad interpretarli, essa non dispone di siffatte competenze se tali atti o omissioni sono direttamente collegati a dette scelte politiche o strategiche (
13
).
A tal riguardo, la Corte esamina la valutazione effettuata dal Tribunale (
14
), procedendo ad un'analisi concreta di ciascuno degli atti e di ciascuna delle omissioni rientranti nella PESC, e in particolare della PSDC, oggetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD (
15
).
Nel caso di specie, in primo luogo, dall'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha constatato che tale ricorso non rientrava nelle fattispecie in cui le disposizioni dei Trattati prevedono esplicitamente la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di PESC, circostanza peraltro non contestata nell'ambito delle impugnazioni. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che gli atti e le omissioni oggetto di detto ricorso (
16
) si ricollegavano direttamente a tale politica, tenuto conto della loro natura politica e strategica nonché del loro nesso con la definizione e l'attuazione della PESC, ragion per cui esso si è dichiarato incompetente a conoscere del medesimo ricorso.
Sul punto, la Corte rileva, sotto un primo profilo, che i mezzi messi a disposizione di una missione PESC, e in particolare di una missione PSDC, si ricollegano direttamente, come correttamente ritenuto dal Tribunale, alle scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della PESC.
Per contro, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha ritenuto che l'asserita mancanza di personale adeguato rientrasse in questioni politiche o strategiche riguardanti la definizione e l'attuazione della PESC. Infatti, la capacità della missione [OSCURATO:PERSONA] di assumere personale (
17
) costituisce un atto di gestione quotidiana che si inserisce nell'ambito dell'esecuzione del mandato di detta missione. Pertanto, le decisioni adottate dall'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla scelta del personale impiegato da tale missione non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate da detta missione nell'ambito della PESC.
Sotto un secondo profilo, la Corte giunge alla stessa conclusione di un errore di diritto da parte del Tribunale per quanto riguarda l'assenza di disposizioni che prevedano il gratuito patrocinio nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla commissione di controllo. Infatti, tale parte del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD riguarda le norme procedurali di tale commissione, che non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della PESC.
Analogamente, per quanto riguarda l'assenza di poteri di esecuzione conferiti alla commissione di controllo o di ricorso per le violazioni riscontrate da questa stessa commissione, la Corte, basandosi sugli obiettivi che hanno presieduto alla creazione della missione [OSCURATO:PERSONA] (
18
), indica che la decisione di assoggettare o meno gli atti e le omissioni di tale missione a un meccanismo di controllo conforme a tali norme non si ricollega direttamente alle scelte politiche o strategiche relative a detta missione, bensì unicamente a un aspetto della sua gestione amministrativa.
Sotto un terzo profilo, la Corte indica che l'assenza sia di misure correttive, che consentano di porre rimedio alle violazioni di diritti fondamentali riscontrate dalla commissione di controllo, sia di un esame giuridico serio del caso di KD riguardano la mancata adozione di misure individuali relative alle situazioni particolari di KS e di KD e non si ricollegano quindi direttamente alle scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della PESC. Lo stesso vale per l'affermazione del Consiglio e del SEAE secondo cui tale missione aveva fatto del suo meglio per indagare sui reati di cui trattasi. Il Tribunale ha pertanto commesso errori di diritto anche per quanto riguarda tali aspetti del ricorso.
Per contro, sotto un quarto profilo, la decisione di revocare il mandato esecutivo di una missione PESC, e in particolare di una missione PSDC, si ricollega direttamente a siffatte scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della PESC, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 43, paragrafo 2, TUE. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nella parte in cui si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle censure riguardanti la revoca del mandato esecutivo dell'[OSCURATO:PERSONA] mediante la decisione 2018/856 (
19
).
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
La Corte, constatando di non disporre degli elementi necessari per statuire definitivamente sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE né sulla fondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD, rinvia la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla ricevibilità e, se del caso, sul merito di tale ricorso nonché sulla domanda di accesso all'OPLAN dell'[OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Ordinanza del 10 novembre 2021, KS e KD/Consiglio e a. (
T-771/20
,
EU:T:2021:798
)
(
2
) L’ordinanza citata è annullata nella parte in cui il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e KD riguardava, in particolare, la violazione di vari diritti fondamentali nonché lo sviamento o l’abuso di potere esecutivo da parte di un organo e di istituzioni dell’Unione. Le impugnazioni sono respinte quanto al resto.
(
3
) In forza di tale disposizione, «[l]a Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo [alle disposizioni relative alla PESC], ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 [TUE] e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma [TFUE]».
(
4
) Ai sensi dell’articolo 275 TFUE, «[l]a Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla [PESC], né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni. Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 [TUE] e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma [TFUE], riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 [TUE]».
(
5
) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2008, L 42, pag. 92
).
(
6
) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
(
7
) Ordinanza del 14 dicembre 2017, KS/Consiglio e a. (
T-840/16
,
EU:T:2017:938
).
(
8
) Tale articolo prevede: «L'attuazione della [PESC] lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 [TFUE]. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo».
(
9
) Letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 13 della CEDU nonché dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 5, e degli articoli 6, 19, 21 e 23 TUE
(
10
) Sentenza del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio (
C-565/19 P
,
EU:C:2021:252
, punti
69
e
78
)
(
11
) Sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (
C-72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
60
) e del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑134/19 P
,
EU:C:2020:793
, punto
27
).
(
12
) Ciò risulta dalla giurisprudenza della Corte derivante dal punto 49 della sentenza del 12 novembre 2015, Elitaliana/[OSCURATO:PERSONA] (
C-439/13 P
,
EU:C:2015:753
), dal punto 55 della sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (
C-455/14 P
,
EU:C:2016:569
), nonché dal punto 66 della sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF (
C-14/19 P
,
EU:C:2020:492
).
(
13
) Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a valutare la legittimità o ad interpretare atti od omissioni direttamente connessi alla definizione, alla condotta e all'attuazione della PESC, e segnatamente della PSDC, vale a dire, in particolare, l'identificazione degli interessi strategici dell'Unione nonché la definizione sia delle azioni da svolgere e delle posizioni da adottare da parte dell'Unione sia degli orientamenti generali della PESC, ai sensi degli articoli da 24 a 26, 28, 29, 37, 38, 42 e 43 TUE.
(
14
) Tale valutazione figura ai punti 28 e 39 dell’ordinanza impugnata.
(
15
) Per fare ciò, la Corte tiene conto del fatto che l’obiettivo della certezza del diritto richiede che il giudice dell’Unione non sia costretto a procedere ad un esame della causa nel merito al fine di stabilire la propria competenza.
(
16
) Tali atti ed omissioni sono menzionati al punto 20 della sentenza. Si tratta in sostanza:
della mancanza di indagini adeguate relative alla scomparsa e all’assassinio dei familiari di KS e KD, a causa della mancanza di risorse necessarie e del personale adeguato di tale missione per lo svolgimento del suo mandato esecutivo;
della mancanza di disposizioni che prevedano il gratuito patrocinio a favore delle parti ricorrenti che possono beneficiarne nei procedimenti condotti dinanzi alla commissione di controllo e della creazione di tale commissione di controllo senza potere di esecuzione delle proprie decisioni né potere di offrire un mezzo di ricorso per le violazioni accertate;
della mancata adozione di misure correttive per poter porre rimedio, in tutto o in parte, alle violazioni di cui al primo e secondo trattino, mentre le conclusioni della commissione di controllo sono state portate a conoscenza dell’Unione dal capo dell’[OSCURATO:PERSONA];
dello sviamento o dell’abuso di potere esecutivo da parte del Consiglio e del SEAE, avendo essi dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto del suo meglio per indagare sul rapimento e probabile omicidio del coniuge di KS e sull’omicidio del coniuge e del figlio di KD;
dello sviamento o del mancato esercizio adeguato del potere esecutivo a causa della revoca del mandato esecutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] con la decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124 relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2018, L 146, pag. 5
), sebbene persistessero le violazioni menzionate al primo e al secondo trattino;
dello sviamento o dell’abuso del potere esecutivo o pubblico per non aver garantito che il caso di KD, relativo a un crimine di guerra, prima facie fondato, sia sottoposto a un serio esame giuridico da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e/o dell’Ufficio del procuratore specializzato in materia di indagini e azioni penali dinanzi alla Camera specializzata per il [OSCURATO:PERSONA].
(
17
) Tale capacità emerge dalla formulazione dell’articolo 15
bis
dell’azione comune 2008/124, quale modificata dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 (
GU 2014, L 174, pag. 42
).
(
18
) V. articoli 1 e 2 dell’azione comune 2008/124.
(
19
) Tale decisione ha eliminato l’obbligo di tale missione, sancito all’articolo 3, lettera d), dell’azione comune 2008/124, di provvedere affinché determinati reati «siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti».