CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 27930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 12625-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – nonché contro IREN S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 9933del 2023, pubblicata il 20 novembre 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 settembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per la Provincia controricorrente,in euro 4.200 , di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, e, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Acam,in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 29