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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 23912/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 12/05/2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 24/06/2020 il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12 commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter, legge 25 luglio 1998, n. 286, per il quale l'imputato veniva condannato alla pena di cinque anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

2. Con sentenza emessa il 12/05/2021 la Corte di appello di Palermo, proonunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altri soggetti, nei cui confronti si procedeva separatamente, facevano imbarcare sulle coste libiche, su un peschereccio ottantuno cittadini extracomunitari, che, giunti a cinquantasette miglia dell'Isola di Lampedusa, facevano salire su un'altra imbarcazione di legno, che fino a quel momento era stata trainata a rimorchio, allo scopo di farli approdare sul territorio italiano.

In questo contesto processuale, presupposta la competenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che procedeva con le forme del rito abbreviato, per effetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nota come Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta il 10 dicembre 1982, ratificata nel nostro Paese dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, le sentenze di merito evidenziavano correttamente che, sulla scorta delle verifiche investigative condotte nell'immediatezza dello sbarco dei migranti, eseguito a Licata, svolte dal [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato quale uno degli scafisti dell'equipaggio che aveva consentito il trasporto degli immigrati clandestini fino al loro arrivo nelle acque contigue al territorio italiano, a bordo dell'imbarcazione di legno su cui i migranti venivano intercettati dalle autorità marittime italiane.

La pronuncia di responsabilità nei confronti dell'imputato, innanzitutto, si fondava sulle dichiarazioni rese dagli immigrati clandestini trasportati, che venivano acquisite sia nell'immediatezza dello sbarco, sia nel corso dell'incidente probatorio che si svolgeva davanti al Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, nel corso del quale venivano esaminati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tali dichiarazioni risultavano tra loro convergenti nell'indicare l'imputato quale uno dei soggetti che aveva coordinato le operazioni di trasporto marittimo dei migranti a bordo delle imbarcazioni su cui il viaggio dalla Libia all'Italia era stato effettuato.

I migranti, in particolare, riferivano di essere partiti dalla spiaggia libica di Zuara il 19/06/2020, in un numero compreso tra le cinquanta e le settanta persone, dove erano stati raggruppati e dove venivano coordinati da un gruppo di soggetti di nazionalità libica; i migranti, quindi, a piccoli gruppi, venivano fatti salire a bordo di un gommone di colore bianco, per essere accompagnati dove era ormeggiato un peschereccio di colore azzurro, su cui venivano fatti salire, che trainava a rimorchio un'imbarcazione di legno; effettuato il trasbordo, il peschereccio, il cui equipaggio era composto da individui di nazionalità egiziana, si muoveva alla volta delle coste italiane.

Durante la traversata effettuata a bordo del peschereccio, durata circa dodici ore, i componenti dell'equipaggio impartivano ordini perentori ai migranti, tanto che alcuni giovani bengalesi, che si erano alzati, violando l'ordine di rimanere seduti, erano stati percossi dai soggetti addetti alla loro vigilanza sul ponte; i migranti dichiaravano, inoltre, che la guida del peschereccio era affidata a due soggetti, mentre gli altri componenti dell'equipaggio si dedicavano alla vigilanza dei trasportati, ai quali, come detto, era stato impartito l'ordine di non muoversi.

Dopo la traversata, l'equipaggio del peschereccio comunicava ai migranti che erano giunti in prossimità delle coste italiane e che dovevano salire a bordo dell'imbarcazione di legno fino a quel momento trainata a rimorchio; i componenti dell'equipaggio, quindi, fornivano ai trasportati un telefono cellulare, una bussola - peraltro non funzionante - e indicavano loro la direzione marittima che avrebbero dovuto seguire per raggiungere le coste italiane; il peschereccio, infine, si allontanava dal luogo del trasbordo, lasciando i migranti a bordo dell'imbarcazione di legno, alla deriva, per circa un'ora, atteso che il motore del natante non funzionava.

Questi, convergenti, elementi dichiarativi, a loro volta, venivano corroborati dai rapporti forniti dagli equipaggi dei velivoli dell'Agenzia Frontex, che operavano nel contesto della missione Eunavformed, che, nella giornata del 21/06/2020, monitoravano gli spostamenti marittimi delle due imbarcazioni, riscontrando il contenuto delle dichiarazioni rese dagli immigrati clandestini trasportati dal ricorrente.Tale ricostruzione degli accadimenti criminosi traeva ulteriore conferma dalle attività di soccorso effettuate da un pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, che, intercettata l'imbarcazione su cui viaggiavano i migranti, la faceva sbarcare presso il Porto di Licata, da cui, dopo le operazioni di prima accoglienza, gli immigrati clandestini venivano trasferiti, presso l'Hotspot di Lampedusa.

Il compendio probatorio, infine, traeva definitiva conferma dalle dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva i fatti di reato che gli venivano contestati, pur precisando di essere stato costretto a svolgere le mansioni di scafista per conto dei trafficanti di persone, che avevano organizzato il trasporto marittimo dei migranti, sotto la minaccia delle armi, esercitata nei suoi confronti poco prima della partenza.

Dichiarazioni confessorie di analogo tenore venivano rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva di essere uno degli scafisti che si trovava a bordo dell'imbarcazione di legno intercettata dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, pur ribadendo, anch'egli, di essere stato costretto a effettuare la traversata sotto la minaccia delle armi.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con tale doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 6, 7, 20 cod. pen., 33, 97, 110, 111 Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], 23 Convenzione di Ginevra, conseguenti all'insussistenza della giurisdizione italiana, dalla quale derivava l'illegittimità della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che aveva proceduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le forme del rito abbreviato.

L'insussistenza della giurisdizione italiana censurata dalla difesa del ricorrente discendeva dal fatto che il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter T.U. imm., era stato commesso oltre il limite delle acque territoriali nazionali, in relazione al quale si imponeva l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite di [OSCURATO:PERSONA], che stabilisce tale soglia marittima nella misura di dodici miglia dalle coste nazionali. [OSCURATO:PERSONA] internazionale, che veniva passata diffusamente in rassegna nell'atto di impugnazione in esame, è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, nello sfruttamento delle risorse marittime e nella gestione dei rapporti interstatuali.

A sostegno di tali deduzioni difensive, si evinceva che i componenti dell'imbarcazione di legno su cui viaggiavano i migranti non avevano effettuato alcuna richiesta di soccorso mentre si trovavano nelle acque internazionali, essendo entrato il natante nelle acque italiane autonomamente, quando interrompeva la sua navigazione, dopo essere stato intercettato dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata che lo scortava fino al Porto di Licata, dove gli immigrati venivano fatti sbarcare, prima di essere trasportati presso l'Hotspot di Lampedusa.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che con l'atto di impugnazione in esame la difesa del ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 6, 7, 20 cod. pen., 33, 97, 110, 111 Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], 23 Convenzione di Ginevra, conseguenti all'insussistenza della giurisdizione italiana, dalla quale derivava l'illegittimità della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che aveva proceduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le forme del rito abbreviato.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, per inquadrare giuridicamente la concatenazione degli atti integranti la condotta delittuosa contesta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12,commi 3, lett. a), b), d), 3- bis, 3-ter T.U. imm., è necessario considerare che nella gestione dei traffici internazionali di persone - di cui lo sbarco sul territorio di uno Stato europeo costituisce la fase terminale di una più complessa attività delittuosa accuratamente pianificata - risultano generalmente coinvolti natanti provenienti dai Paesi dell'area africana settentrionale, i quali, mentre attraversano le acque extraterritoriali del [OSCURATO:PERSONA], vengono affiancati da altre imbarcazioni, alle quali viene rimessa, nella programmazione complessiva, la realizzazione dell'obiettivo illecito, non prima che venga operato il trasbordo dei migranti e che venga lanciata la richiesta di soccorso marittimo, giustificata dall'inadeguatezza del mezzo nautico e dalle condizioni del mare.Può anche verificarsi l'ipotesi, assimilabile a quella in esame, che le operazioni di trasporto marittimo dei migranti abbiano luogo a bordo di natanti di modeste dimensioni, che percorrono le medesime rotte che collegano il territorio dell'Africa settentrionale a quello italiano, sopra indicate, che sono condotti da soggetti direttamente collegati alle organizzazioni criminali transnazionali che si occupano della pianificazione dei traffici internazionali di persone che si stanno considerando.

Anche in questo caso, almeno tendenzialmente, i soggetti preposti alla guida dell'imbarcazione, dopo l'allontanamento del natante dalle coste nordafricane, lanciano una richiesta di soccorso marittimo, giustificata dall'estrema perigliosità della navigazione.

In questa, univoca, cornice, priva di rilievo è la deduzione difensiva secondo cui i migranti non avevano effettuato alcuna richiesta di soccorso mentre si trovavano nelle acque internazionali, essendo entrato il natante nelle acque italiane autonomamente, dove interrompeva la sua navigazione, dopo essere stato intercettato dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata che lo scortava fino al Porto di Licata, in cui gli immigrati venivano fatti sbarcare.

Non può, in proposito, non rilevarsi che le modalità con cui veniva effettuata l'intercettazione dell'imbarcazione in legno su cui si trovavano i migranti non lasciano spazio per dubitare delle condizioni di difficoltà in cui si trovava il natante, sprovvisto di una bussola funzionante e con un numero di passeggeri talmente elevato da non consentire di ritenere rispettate le condizioni di sicurezza minime della navigazione.

Si consideri che, secondo quanto riferito nell'informativa di reato redatta il 22/06/2019 dal [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, il pattugliatore interveniva a causa del fatto che l'imbarcazione dove si trovavano i migranti aveva arrestato la sua navigazione, poco prima di giungere nella zona contigua italiana, per un'avaria tecnica, peraltro riferita dagli stessi immigrati sentiti nell'immediatezza dei fatti, che imponeva l'intervento urgente delle autorità marittime italiane.

Né è dubitabile, per altro verso, che il natante in cui si trovavano i migranti era stato abbandonato in alto mare da un'altra imbarcazione, che, dopo un inseguimento marittimo, eseguito dal pattugliatore PV4 Avallone, alle ore 23.40 del 21/06/2019, veniva intercettata dal [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, che bloccava un'imbarcazione di nazionalità libica, che riportava la scritta in lingua araba "[OSCURATO:PERSONA]", a bordo della quale si trovava un equipaggio composto da sette persone.

L'inseguimento del peschereccio di nazionalità libica, inoltre, veniva effettuato nel rispetto dell'art. 111, comma 1, Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], a tenore del quale: «È consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso.

L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto.

Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare ; territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua.

Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita».

3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente deve osservarsi che il modus operandi seguito nel caso di specie dal gruppo di scafisti di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] è il frutto di un'accurata programmazione criminosa, volta a preservare il natante utilizzato e il suo equipaggio - nel nostro caso rappresentato dall'imputato e dai correi - da possibili attività di captazione investigativa da parte delle Forze dell'Ordine dei Paesi europei, tenendolo al riparo dall'esercizio della giurisdizione negli Stati di approdo; condizioni, queste, che determinano un aumento esponenziale del rischio fatto correre agli immigrati clandestini, di volta in volta, trasportati.

In questo stratificato contesto organizzativo, l'ultimo tratto dell'attività di trasporto marittimo rappresenta un passaggio essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di condotte che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice ragione che l'intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma una circostanza non solo prevista dall'organizzazione criminale transnazionale ma voluta e addirittura provocata.

In buona sostanza, come anche gli ultimi accadimenti criminosi hanno consentito di accertare senza tema di smentita processuale, l'azione di abbandono in acque extraterritoriali dei migranti è destinata a provocare una situazione di necessità, finalizzata a stimolare le operazioni di salvataggio marittimo - poste in essere da navi appartenenti alle marinerie nazionali, come nel caso in esame, dove il natante veniva intercettato da un pattugliatore [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata nelle acque antistanti l'Isola di Lampedusa - per consentire l'approdo sul territorio italiano degli immigrati clandestini e il raggiungimento degli obiettivi illeciti perseguiti dalle consorterie transnazionali di riferimento con l'organizzazione del viaggio di trasporto.

Le operazioni di salvataggio marittimo dei migranti, quindi, non possono essere considerate isolatamente rispetto alla condotta illecita pregressa, che volutamente determina lo stato di necessità, proprio perché si tratta di una condizione di pericolo causata volontariamente dagli organizzatori del traffico internazionale di persone di cui si discute, che si collega alla scelta di abbandonare in mare uomini in attesa dei soccorsi, imposti dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], nella ragionevole speranza che siano condotti sulle coste europee sotto la protezione dell'intervento soccorritore.

Tali conclusioni discendono dall'obbligo di prestare soccorso espressamente previsto dall'art. 98, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite di [OSCURATO:PERSONA], che prevede: «Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo».

Tale disposizione, a sua volta, deve essere coordinata con quella prevista dal secondo paragrafo della stessa norma a tenore del quale: «Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali».

Ne discende che la giurisdizione dello Stato italiano deve essere riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane a quelle nostrane, i soggetti trasportati sono abbandonati in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, allo scopo di provocare il soccorso in mare e consentire che i trasportati siano accompagnati nelle acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessità.

In questi casi, infatti, l'azione di messa in grave pericolo per i migranti, certamente integrante l'esimente dello stato di necessità, è direttamente riconducibile ai comportamenti dei trafficanti che l'hanno provocato e si collega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell'art. 6 cod. pen.

Ne deriva ulteriormente che l'azione dei soccorritori, che consente ai migranti di giungere nel nostro territorio, è riconducibile alla figura dell'autore mediato prevista dall'art. 48 cod. pen., conseguente allo stato di necessità provocato e strumentalizzato dagli organizzatori dei traffici internazionali di persone, collegati nel caso in esame a [OSCURATO:PERSONA], che è sanzionabile nel nostro Stato, ancorché i trafficanti abbiano operato materialmente in un ambito esclusivamente extraterritoriale Sotto questo profilo, nel ribadire che sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente all'ipotesi delittuosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «Sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale» (Sez. 1, n. 20503 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263670-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 15084 del 10/02/2021, Rouibah, Rv. 281187-01; Sez. 1, n. 18354 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hamada, Rv. 262543-01).

Rispetto a questo, incontroverso, inquadramento della fattispecie di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12 ) commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter, T.U. imm., non assume un rilievo decisivo la circostanza che i componenti del natante a bordo del quale i migranti venivano intercettati dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata avessero effettivamente trasmesso una richiesta di soccorso, dovendosi, in proposito, evidenziare che «la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti [...] sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante» (Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, Almagasbi, Rv. 255430-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 12/05/2021 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24/06/2020 il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12 commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter, legge 25 luglio 1998, n. 286, per il quale l'imputato veniva condannato alla pena di cinque anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. 2. Con sentenza emessa il 12/05/2021 la Corte di appello di Palermo, proonunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altri soggetti, nei cui confronti si procedeva separatamente, facevano imbarcare sulle coste libiche, su un peschereccio ottantuno cittadini extracomunitari, che, giunti a cinquantasette miglia dell'Isola di Lampedusa, facevano salire su un'altra imbarcazione di legno, che fino a quel momento era stata trainata a rimorchio, allo scopo di farli approdare sul territorio italiano. In questo contesto processuale, presupposta la competenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che procedeva con le forme del rito abbreviato, per effetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nota come Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta il 10 dicembre 1982, ratificata nel nostro Paese dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, le sentenze di merito evidenziavano correttamente che, sulla scorta delle verifiche investigative condotte nell'immediatezza dello sbarco dei migranti, eseguito a Licata, svolte dal [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato quale uno degli scafisti dell'equipaggio che aveva consentito il trasporto degli immigrati clandestini fino al loro arrivo nelle acque contigue al territorio italiano, a bordo dell'imbarcazione di legno su cui i migranti venivano intercettati dalle autorità marittime italiane. La pronuncia di responsabilità nei confronti dell'imputato, innanzitutto, si fondava sulle dichiarazioni rese dagli immigrati clandestini trasportati, che venivano acquisite sia nell'immediatezza dello sbarco, sia nel corso dell'incidente probatorio che si svolgeva davanti al Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, nel corso del quale venivano esaminati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni risultavano tra loro convergenti nell'indicare l'imputato quale uno dei soggetti che aveva coordinato le operazioni di trasporto marittimo dei migranti a bordo delle imbarcazioni su cui il viaggio dalla Libia all'Italia era stato effettuato. I migranti, in particolare, riferivano di essere partiti dalla spiaggia libica di Zuara il 19/06/2020, in un numero compreso tra le cinquanta e le settanta persone, dove erano stati raggruppati e dove venivano coordinati da un gruppo di soggetti di nazionalità libica; i migranti, quindi, a piccoli gruppi, venivano fatti salire a bordo di un gommone di colore bianco, per essere accompagnati dove era ormeggiato un peschereccio di colore azzurro, su cui venivano fatti salire, che trainava a rimorchio un'imbarcazione di legno; effettuato il trasbordo, il peschereccio, il cui equipaggio era composto da individui di nazionalità egiziana, si muoveva alla volta delle coste italiane. Durante la traversata effettuata a bordo del peschereccio, durata circa dodici ore, i componenti dell'equipaggio impartivano ordini perentori ai migranti, tanto che alcuni giovani bengalesi, che si erano alzati, violando l'ordine di rimanere seduti, erano stati percossi dai soggetti addetti alla loro vigilanza sul ponte; i migranti dichiaravano, inoltre, che la guida del peschereccio era affidata a due soggetti, mentre gli altri componenti dell'equipaggio si dedicavano alla vigilanza dei trasportati, ai quali, come detto, era stato impartito l'ordine di non muoversi. Dopo la traversata, l'equipaggio del peschereccio comunicava ai migranti che erano giunti in prossimità delle coste italiane e che dovevano salire a bordo dell'imbarcazione di legno fino a quel momento trainata a rimorchio; i componenti dell'equipaggio, quindi, fornivano ai trasportati un telefono cellulare, una bussola - peraltro non funzionante - e indicavano loro la direzione marittima che avrebbero dovuto seguire per raggiungere le coste italiane; il peschereccio, infine, si allontanava dal luogo del trasbordo, lasciando i migranti a bordo dell'imbarcazione di legno, alla deriva, per circa un'ora, atteso che il motore del natante non funzionava. Questi, convergenti, elementi dichiarativi, a loro volta, venivano corroborati dai rapporti forniti dagli equipaggi dei velivoli dell'Agenzia Frontex, che operavano nel contesto della missione Eunavformed, che, nella giornata del 21/06/2020, monitoravano gli spostamenti marittimi delle due imbarcazioni, riscontrando il contenuto delle dichiarazioni rese dagli immigrati clandestini trasportati dal ricorrente.Tale ricostruzione degli accadimenti criminosi traeva ulteriore conferma dalle attività di soccorso effettuate da un pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, che, intercettata l'imbarcazione su cui viaggiavano i migranti, la faceva sbarcare presso il Porto di Licata, da cui, dopo le operazioni di prima accoglienza, gli immigrati clandestini venivano trasferiti, presso l'Hotspot di Lampedusa. Il compendio probatorio, infine, traeva definitiva conferma dalle dichiarazioni confessorie rese da [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva i fatti di reato che gli venivano contestati, pur precisando di essere stato costretto a svolgere le mansioni di scafista per conto dei trafficanti di persone, che avevano organizzato il trasporto marittimo dei migranti, sotto la minaccia delle armi, esercitata nei suoi confronti poco prima della partenza. Dichiarazioni confessorie di analogo tenore venivano rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva di essere uno degli scafisti che si trovava a bordo dell'imbarcazione di legno intercettata dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, pur ribadendo, anch'egli, di essere stato costretto a effettuare la traversata sotto la minaccia delle armi. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 6, 7, 20 cod. pen., 33, 97, 110, 111 Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], 23 Convenzione di Ginevra, conseguenti all'insussistenza della giurisdizione italiana, dalla quale derivava l'illegittimità della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che aveva proceduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le forme del rito abbreviato. L'insussistenza della giurisdizione italiana censurata dalla difesa del ricorrente discendeva dal fatto che il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter T.U. imm., era stato commesso oltre il limite delle acque territoriali nazionali, in relazione al quale si imponeva l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite di [OSCURATO:PERSONA], che stabilisce tale soglia marittima nella misura di dodici miglia dalle coste nazionali. [OSCURATO:PERSONA] internazionale, che veniva passata diffusamente in rassegna nell'atto di impugnazione in esame, è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, nello sfruttamento delle risorse marittime e nella gestione dei rapporti interstatuali. A sostegno di tali deduzioni difensive, si evinceva che i componenti dell'imbarcazione di legno su cui viaggiavano i migranti non avevano effettuato alcuna richiesta di soccorso mentre si trovavano nelle acque internazionali, essendo entrato il natante nelle acque italiane autonomamente, quando interrompeva la sua navigazione, dopo essere stato intercettato dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata che lo scortava fino al Porto di Licata, dove gli immigrati venivano fatti sbarcare, prima di essere trasportati presso l'Hotspot di Lampedusa. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che con l'atto di impugnazione in esame la difesa del ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 6, 7, 20 cod. pen., 33, 97, 110, 111 Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], 23 Convenzione di Ginevra, conseguenti all'insussistenza della giurisdizione italiana, dalla quale derivava l'illegittimità della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, che aveva proceduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le forme del rito abbreviato. Tanto premesso, deve rilevarsi che, per inquadrare giuridicamente la concatenazione degli atti integranti la condotta delittuosa contesta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12,commi 3, lett. a), b), d), 3- bis, 3-ter T.U. imm., è necessario considerare che nella gestione dei traffici internazionali di persone - di cui lo sbarco sul territorio di uno Stato europeo costituisce la fase terminale di una più complessa attività delittuosa accuratamente pianificata - risultano generalmente coinvolti natanti provenienti dai Paesi dell'area africana settentrionale, i quali, mentre attraversano le acque extraterritoriali del [OSCURATO:PERSONA], vengono affiancati da altre imbarcazioni, alle quali viene rimessa, nella programmazione complessiva, la realizzazione dell'obiettivo illecito, non prima che venga operato il trasbordo dei migranti e che venga lanciata la richiesta di soccorso marittimo, giustificata dall'inadeguatezza del mezzo nautico e dalle condizioni del mare.Può anche verificarsi l'ipotesi, assimilabile a quella in esame, che le operazioni di trasporto marittimo dei migranti abbiano luogo a bordo di natanti di modeste dimensioni, che percorrono le medesime rotte che collegano il territorio dell'Africa settentrionale a quello italiano, sopra indicate, che sono condotti da soggetti direttamente collegati alle organizzazioni criminali transnazionali che si occupano della pianificazione dei traffici internazionali di persone che si stanno considerando. Anche in questo caso, almeno tendenzialmente, i soggetti preposti alla guida dell'imbarcazione, dopo l'allontanamento del natante dalle coste nordafricane, lanciano una richiesta di soccorso marittimo, giustificata dall'estrema perigliosità della navigazione. In questa, univoca, cornice, priva di rilievo è la deduzione difensiva secondo cui i migranti non avevano effettuato alcuna richiesta di soccorso mentre si trovavano nelle acque internazionali, essendo entrato il natante nelle acque italiane autonomamente, dove interrompeva la sua navigazione, dopo essere stato intercettato dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata che lo scortava fino al Porto di Licata, in cui gli immigrati venivano fatti sbarcare. Non può, in proposito, non rilevarsi che le modalità con cui veniva effettuata l'intercettazione dell'imbarcazione in legno su cui si trovavano i migranti non lasciano spazio per dubitare delle condizioni di difficoltà in cui si trovava il natante, sprovvisto di una bussola funzionante e con un numero di passeggeri talmente elevato da non consentire di ritenere rispettate le condizioni di sicurezza minime della navigazione. Si consideri che, secondo quanto riferito nell'informativa di reato redatta il 22/06/2019 dal [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, il pattugliatore interveniva a causa del fatto che l'imbarcazione dove si trovavano i migranti aveva arrestato la sua navigazione, poco prima di giungere nella zona contigua italiana, per un'avaria tecnica, peraltro riferita dagli stessi immigrati sentiti nell'immediatezza dei fatti, che imponeva l'intervento urgente delle autorità marittime italiane. Né è dubitabile, per altro verso, che il natante in cui si trovavano i migranti era stato abbandonato in alto mare da un'altra imbarcazione, che, dopo un inseguimento marittimo, eseguito dal pattugliatore PV4 Avallone, alle ore 23.40 del 21/06/2019, veniva intercettata dal [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata, che bloccava un'imbarcazione di nazionalità libica, che riportava la scritta in lingua araba "[OSCURATO:PERSONA]", a bordo della quale si trovava un equipaggio composto da sette persone. L'inseguimento del peschereccio di nazionalità libica, inoltre, veniva effettuato nel rispetto dell'art. 111, comma 1, Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], a tenore del quale: «È consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto. Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare ; territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua. Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita». 3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente deve osservarsi che il modus operandi seguito nel caso di specie dal gruppo di scafisti di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] è il frutto di un'accurata programmazione criminosa, volta a preservare il natante utilizzato e il suo equipaggio - nel nostro caso rappresentato dall'imputato e dai correi - da possibili attività di captazione investigativa da parte delle Forze dell'Ordine dei Paesi europei, tenendolo al riparo dall'esercizio della giurisdizione negli Stati di approdo; condizioni, queste, che determinano un aumento esponenziale del rischio fatto correre agli immigrati clandestini, di volta in volta, trasportati. In questo stratificato contesto organizzativo, l'ultimo tratto dell'attività di trasporto marittimo rappresenta un passaggio essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di condotte che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice ragione che l'intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma una circostanza non solo prevista dall'organizzazione criminale transnazionale ma voluta e addirittura provocata. In buona sostanza, come anche gli ultimi accadimenti criminosi hanno consentito di accertare senza tema di smentita processuale, l'azione di abbandono in acque extraterritoriali dei migranti è destinata a provocare una situazione di necessità, finalizzata a stimolare le operazioni di salvataggio marittimo - poste in essere da navi appartenenti alle marinerie nazionali, come nel caso in esame, dove il natante veniva intercettato da un pattugliatore [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata nelle acque antistanti l'Isola di Lampedusa - per consentire l'approdo sul territorio italiano degli immigrati clandestini e il raggiungimento degli obiettivi illeciti perseguiti dalle consorterie transnazionali di riferimento con l'organizzazione del viaggio di trasporto. Le operazioni di salvataggio marittimo dei migranti, quindi, non possono essere considerate isolatamente rispetto alla condotta illecita pregressa, che volutamente determina lo stato di necessità, proprio perché si tratta di una condizione di pericolo causata volontariamente dagli organizzatori del traffico internazionale di persone di cui si discute, che si collega alla scelta di abbandonare in mare uomini in attesa dei soccorsi, imposti dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], nella ragionevole speranza che siano condotti sulle coste europee sotto la protezione dell'intervento soccorritore. Tali conclusioni discendono dall'obbligo di prestare soccorso espressamente previsto dall'art. 98, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite di [OSCURATO:PERSONA], che prevede: «Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo». Tale disposizione, a sua volta, deve essere coordinata con quella prevista dal secondo paragrafo della stessa norma a tenore del quale: «Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali». Ne discende che la giurisdizione dello Stato italiano deve essere riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane a quelle nostrane, i soggetti trasportati sono abbandonati in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, allo scopo di provocare il soccorso in mare e consentire che i trasportati siano accompagnati nelle acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessità. In questi casi, infatti, l'azione di messa in grave pericolo per i migranti, certamente integrante l'esimente dello stato di necessità, è direttamente riconducibile ai comportamenti dei trafficanti che l'hanno provocato e si collega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell'art. 6 cod. pen. Ne deriva ulteriormente che l'azione dei soccorritori, che consente ai migranti di giungere nel nostro territorio, è riconducibile alla figura dell'autore mediato prevista dall'art. 48 cod. pen., conseguente allo stato di necessità provocato e strumentalizzato dagli organizzatori dei traffici internazionali di persone, collegati nel caso in esame a [OSCURATO:PERSONA], che è sanzionabile nel nostro Stato, ancorché i trafficanti abbiano operato materialmente in un ambito esclusivamente extraterritoriale Sotto questo profilo, nel ribadire che sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente all'ipotesi delittuosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «Sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale» (Sez. 1, n. 20503 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263670-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 15084 del 10/02/2021, Rouibah, Rv. 281187-01; Sez. 1, n. 18354 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hamada, Rv. 262543-01). Rispetto a questo, incontroverso, inquadramento della fattispecie di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12 ) commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter, T.U. imm., non assume un rilievo decisivo la circostanza che i componenti del natante a bordo del quale i migranti venivano intercettati dal pattugliatore del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Licata avessero effettivamente trasmesso una richiesta di soccorso, dovendosi, in proposito, evidenziare che «la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti [...] sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante» (Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, Almagasbi, Rv. 255430-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa dell
Sentenza Cassazione n. 23912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris