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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11515/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 7928/2022Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 11515/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 7928/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata diBrescia, n. 3272/26/2021 depositata il 14 settembre 2021.Visto l’atto depositato il 31 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 7928/2022Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 11515/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 7928/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata diBrescia, n. 3272/26/2021 depositata il 14 settembre 2021.Visto l’atto depositato il 31 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11515/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris