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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16626/2026

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e d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.Udito il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte d'appello di Roma ha dichiaratoinammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della condanna pronunciata neisuoi confronti dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza del 8 gennaio 2020,irrevocabile il 16 novembre 2021, che lo ha riconosciuto responsabile dell'omicidio volontariodi [OSCURATO:PERSONA], e reati connessi, e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo.L'istanza di revisione era fondata sull'esistenza di una prova nuova costituita da unaconsulenza balistica realizzata, su richiesta del condannato, dal consulente [OSCURATO:PERSONA],che aveva ricostruito la traiettoria dei proiettili sulla base della lettura degli atti delprocedimento ed, in particolare, della perizia balistica redatta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] della perizia medico legale redatta da Mariano di Meo.La Corte di appello, fissata l'udienza per la decisione, ha dichiarato inammissibilel'istanza di revisione, in quanto non fondata su prova nuova, atteso che la consulenzabalistico; ciò che c'è di nuovo sono soltanto le valutazioni del consulente, che però non sonostate formulate sulla base di nuove, e più raffinate, tecniche di analisi non esistenti all'epocadel processo, ma sulla base dello stesso materiale su cui in giudizio il perito aveva formulatole proprie valutazioni.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché la Corte d'appello, pur avendo fissato udienza, anziché esaminare l'istanza nelmerito, ha dichiarato inammissibile la richiesta; in realtà, una volta instaurato il giudizio direvisione, la Corte avrebbe dovuto procedere alla celebrazione dello stesso; inoltre, la Corted'appello erra nel ritenere la prova proposta come non nuova, atteso che costituisce provanuova anche una diversa valutazione di prove già raccolte in giudizio.3.

La difesa del condannato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

L’unico motivo propone anzitutto una questione processuale, deducendo che, nonavendo pronunciato l’inammissibilità de plano, la Corte di appello avrebbe dovuto celebrare ilgiudizio di revisione, e non dichiarare l’istanza inammissibile dopo aver incardinato ilcontraddittorio con la parti.L’argomento è infondato.È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in sede di giudizio direvisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenzal'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli attipreliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino delrequisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, nonresiduando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo deldibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva” (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018,Turrà, Rv. 273452 – 01; conforme Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989 – 01: insede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne consentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nellafase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richiestemanchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione delcondannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi ilprosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva; nello stesso sensoSez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 – 01: l'inammissibilità dellarichiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensidell'art. 636 cod. proc. pen.).L’orientamento in questione è, d’altronde, applicazione coerente del principio piùgenerale, su cui si era pronunciata la Corte di legittimità nella sua più autorevolecomposizione, secondo cui “in tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen.secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dellarelativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione delladeclaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta chequesto sia stato disposto” (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G. e P.C. in proc.Pisano, Rv. 220441 - 01).Il ricorso deduce, poi, che il giudice della revisione avrebbe errato nel ritenere noncostituisca novum valutabile in tale giudizio una diversa valutazione, da parte di unconsulente, di prove già raccolte in giudizio.L’argomento è infondato.Anche questa questione è stata già portata all’attenzione della giurisprudenza dilegittimità, che ha ritenuto che “in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" unadiversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traducein un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento,sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmenteaccertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod.proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi inconsiderazione nel precedente giudizio” (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv.261840 - 01).Non costituisce, infatti, prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi difatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base dellacondanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nelladomanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in viadefinitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza(Sez. 5, n. 14192 del 09/01/2026, Nirta, n.m.).È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondatanon sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove giàconosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271071; Sez. 5, n. 15990 del 27/03/2025, Fezza, n.m.), come avvenuto nel caso in esame,in cui il consulente della parte si è limitato a formulare le proprie valutazioni sulla base dellamera lettura degli atti del giudizio senza disporre di nuove metodologie di accertamentiscientifico che non fossero già a disposizione del perito incaricato nel corso del giudizio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.Udito il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte d'appello di Roma ha dichiaratoinammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della condanna pronunciata neisuoi confronti dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza del 8 gennaio 2020,irrevocabile il 16 novembre 2021, che lo ha riconosciuto responsabile dell'omicidio volontariodi [OSCURATO:PERSONA], e reati connessi, e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo.L'istanza di revisione era fondata sull'esistenza di una prova nuova costituita da unaconsulenza balistica realizzata, su richiesta del condannato, dal consulente [OSCURATO:PERSONA],che aveva ricostruito la traiettoria dei proiettili sulla base della lettura degli atti delprocedimento ed, in particolare, della perizia balistica redatta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] della perizia medico legale redatta da Mariano di Meo.La Corte di appello, fissata l'udienza per la decisione, ha dichiarato inammissibilel'istanza di revisione, in quanto non fondata su prova nuova, atteso che la consulenzabalistico; ciò che c'è di nuovo sono soltanto le valutazioni del consulente, che però non sonostate formulate sulla base di nuove, e più raffinate, tecniche di analisi non esistenti all'epocadel processo, ma sulla base dello stesso materiale su cui in giudizio il perito aveva formulatole proprie valutazioni.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché la Corte d'appello, pur avendo fissato udienza, anziché esaminare l'istanza nelmerito, ha dichiarato inammissibile la richiesta; in realtà, una volta instaurato il giudizio direvisione, la Corte avrebbe dovuto procedere alla celebrazione dello stesso; inoltre, la Corted'appello erra nel ritenere la prova proposta come non nuova, atteso che costituisce provanuova anche una diversa valutazione di prove già raccolte in giudizio.3. La difesa del condannato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’unico motivo propone anzitutto una questione processuale, deducendo che, nonavendo pronunciato l’inammissibilità de plano, la Corte di appello avrebbe dovuto celebrare ilgiudizio di revisione, e non dichiarare l’istanza inammissibile dopo aver incardinato ilcontraddittorio con la parti.L’argomento è infondato.È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in sede di giudizio direvisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenzal'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli attipreliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino delrequisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, nonresiduando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo deldibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva” (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018,Turrà, Rv. 273452 – 01; conforme Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989 – 01: insede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne consentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nellafase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richiestemanchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione delcondannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi ilprosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva; nello stesso sensoSez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 – 01: l'inammissibilità dellarichiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensidell'art. 636 cod. proc. pen.).L’orientamento in questione è, d’altronde, applicazione coerente del principio piùgenerale, su cui si era pronunciata la Corte di legittimità nella sua più autorevolecomposizione, secondo cui “in tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen.secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dellarelativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione delladeclaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta chequesto sia stato disposto” (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G. e P.C. in proc.Pisano, Rv. 220441 - 01).Il ricorso deduce, poi, che il giudice della revisione avrebbe errato nel ritenere noncostituisca novum valutabile in tale giudizio una diversa valutazione, da parte di unconsulente, di prove già raccolte in giudizio.L’argomento è infondato.Anche questa questione è stata già portata all’attenzione della giurisprudenza dilegittimità, che ha ritenuto che “in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" unadiversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traducein un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento,sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmenteaccertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod.proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi inconsiderazione nel precedente giudizio” (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv.261840 - 01).Non costituisce, infatti, prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi difatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base dellacondanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nelladomanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in viadefinitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza(Sez. 5, n. 14192 del 09/01/2026, Nirta, n.m.).È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondatanon sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove giàconosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271071; Sez. 5, n. 15990 del 27/03/2025, Fezza, n.m.), come avvenuto nel caso in esame,in cui il consulente della parte si è limitato a formulare le proprie valutazioni sulla base dellamera lettura degli atti del giudizio senza disporre di nuove metodologie di accertamentiscientifico che non fossero già a disposizione del perito incaricato nel corso del giudizio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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