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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12924/2026

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TALIA, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BAL-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5436/2019 depo-sitata il 10/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Le sanzioni impugnate traggono origine da un'operazione dirafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi di Siena (MPS),collegata all'acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] e realizzata tramiteNumero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026un aumento di capitale di circa € 1 miliardo riservato a J.P.

MorganData pubblicazione 06/05/2026(JPM), noto come operazione FRESH. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia (BdI), nelrilasciare l'autorizzazione, aveva subordinato la computabilitàdell'operazione nel core capital alla condizione che l'assettocontrattuale garantisse il trasferimento pieno e definitivo a terzi delrischio d'impresa.

A seguito di un'analisi, la BdI riscontrava che ladocumentazione originariamente trasmessa da MPS nonsoddisfaceva tale requisito e invitava la banca, nel settembre 2008,a rimuovere gli elementi ostativi.

A tal fine, la BdI richiedeva a MPSdi trasmettere i contratti modificati, corredati da una relazione delcollegio sindacale e della funzione di compliance che attestasse, tral'altro, la rimozione delle criticità e il pieno trasferimento del rischiod'impresa.

MPS trasmetteva quindi i contratti modificati e le relativeMPS la computabilità dell'operazione nel core capital.Successivamente, indagini della Procura della Repubblica di Sienae interne a MPS portavano alla luce l'esistenza di documenti maicomunicati alla BdI e occultati agli organi di controllo: lettere diindemnity, la documentazione attestante il pagamento di canoni diusufrutto, una side letter del 1° ottobre 2008 che vanificava lemodifiche richieste dalla Vigilanza e un termination agreement.

Talidocumenti alteravano significativamente il quadro informativo e iltrattamento prudenziale dell'operazione.

La BdI avviava quindi unprocedimento sanzionatorio nei confronti degli organi amministrativie di controllo di MPS.

A [OSCURATO:PERSONA], quale componente effettivodel collegio sindacale all'epoca dei fatti, venivano irrogate sanzioniper un totale di € 270.720,00 per tre violazioni: mancatecomunicazioni alla Vigilanza ed errate segnalazioni; mancato rispettodel requisito patrimoniale minimo consolidato; inosservanza delleforme tecniche dei bilanci.

L'impugnazione, inizialmente proposta alTAR Lazio e poi riassunta, a seguito di una declaratoria di difetto di2 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026giurisdizione, dinanzi alla Corte di appello di Roma, è stata daData pubblicazione 06/05/2026quest'ultima rigettata.Ricorre in cassazione Fabretti con quattro motivi, illustrati damemoria.

Resiste la Banca d’Italia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 144 d.lgs. n. 385/1993 e 2403 c.c., sostenendo che laresponsabilità omissiva dei sindaci sorge solo in presenza di segnalidi allarme, i quali nel caso di specie sarebbero mancati a causa deldoloso occultamento di informazioni da parte del management diMPS.

Si afferma che il collegio sindacale ha agito con diligenza,potuto scoprire la frode, essendo stato deliberatamente tenutoall'oscuro di accordi essenziali.

La Corte di appello avrebbe quindierrato nel non considerare la condotta degli amministratori comeesimente.La sentenza impugnata ha rigettato tale doglianza, affermandoche l'operazione FRESH non era ordinaria, ma di particolare rilievo,e che la stessa Banca d'Italia aveva formalmente sollecitato un vaglioapprofondito sulle caratteristiche dello strumento da partedell'organo di controllo.

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre ilcollegio sindacale a più stringenti controlli, che nel caso di specie sisono rivelati carenti e superficiali.

La Corte ha disatteso la tesi deisindaci come vittime dei raggiri, non risultando che i membri delcollegio sindacale abbiano mai attivato i poteri di controllo, né sonostati prodotti documenti idonei a supportare l'assunto.

Inoltre, laCorte ha citato l'ammissione dello stesso presidente del collegio diaver proceduto solo tramite richieste verbali.Il primo motivo è da rigettare.Come statuito da questa Corte (fra le pronunce meno remote,Cass. n. 12243/2025, cui si rinvia anche per l’indicazione di ulterioriprecedenti), se è vero che la responsabilità dei sindaci non è3 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025oggettiva, ma presuppone la violazione del dovere di diligenza, èNumero di raccolta generale 12924/2026altrettanto vero che essa è da valutarsi con rigore particDoalta rpueb blnicaezlio ne 06/05/2026settore bancario.

Se l'occultamento doloso degli amministratori puòin astratto escludere la colpa, ciò non avviene quando i sindaci, inpresenza di segnali di allarme specifici, non esercitino i poteri dicontrollo loro attribuiti.Nel caso di specie, la formale richiesta di attestazione provenientedalla Banca d'Italia costituiva un segnale di allarme della massimaintensità, che imponeva l'adozione di ogni iniziativa per acquisire unaconoscenza diretta dei fatti, non potendo i sindaci fare affidamentosulle sole assicurazioni del management.

L'avere omesso, comeaccertato in fatto dal giudice di merito, di attivare tali poteri integrala condotta colposa che fonda il giudizio di responsabilità.2. - Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione degliartt. 6 e 7 CEDU, sostenendo che le sanzioni irrogate dalla Bancad'Italia avrebbero natura sostanzialmente penale, con conseguenteapplicazione della presunzione di innocenza.

Si denuncia inoltre laviolazione e falsa applicazione dell'art. 144 d.lgs. n. 385/93, dell'art.3 l. n. 689/1981 per avere la Corte di appello omesso di considerarela valenza esimente, rispetto agli illeciti contestati, del dolosooccultamento di informazioni e documenti da parte degliamministratori.

In subordine (terzo motivo), si solleva questione dilegittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 689/1981 (presunzione dicolpa) in quanto applicabile nell'ambito di un procedimentosanzionatorio volto all'accertamento di un illecito sostanzialmentepenale secondo i parametri CEDU.La Corte di appello ha rigettato le censure, escludendo la naturapenale delle sanzioni ex art. 144 TUB sulla base dei criteri Engel.

Haritenuto che tali sanzioni, per finalità, platea dei destinatari e gradodi severità, non fossero assimilabili a una pena e che, pertanto, fosseapplicabile la presunzione di colpa prevista dalla legge nazionale,4 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025giudicando manifestamente infondata la connessa questione diNumero di raccolta generale 12924/2026costituzionalità.

Data pubblicazione 06/05/2026Il secondo e il terzo motivo sono da rigettare.Questa Corte ha consolidato l'orientamento (cfr. da ultimo Cass.n. 11570/2025, cui si rinvia per ulteriori precedenti) secondo cui lesanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144TUB (nel testo all'epoca vigente) non rivestono caratteresostanzialmente penale ai sensi della CEDU.

La loro funzione èprimariamente di natura correttiva e di presidio della stabilità delsettore creditizio, e il loro grado di afflittività non è tale da attrarlenell'orbita delle garanzie penali.Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenutoapplicabile il regime probatorio proprio dell'illecito amministrativo,che include la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. n. 689 del 1981.Per le medesime ragioni, la questione di legittimità costituzionalesollevata con il terzo motivo risulta manifestamente infondata,basandosi sull'erroneo presupposto della natura penale dellesanzioni (cfr. Cass. n. 6625/2020).

In particolare, la norma nonintroduce una responsabilità oggettiva, ma significa che, una voltaprovata dall’autorità la condotta tipica, l’elemento psicologico sipresume nella forma della colpa, salvo che l’interessato dimostril’inesigibilità della condotta o la forza maggiore.

Tale modello èconforme ai principi già affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 20930/2009) ed è compatibile anche con le sanzioniamministrative di natura afflittiva, poiché il giudizio di colpevolezzaè ancorato alla suitas della condotta e a parametri normativioggettivi, mentre grava sull’incolpato l’onere di allegare lecircostanze anomale che lo esonerino.

Pertanto, l’art. 3 l. n.689/1981 non viola l’art. 6 CEDU, né l’art. 117 Cost.3. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 144 TUBe dell'art. 11 l. n. 689/1981, lamentando il difetto di motivazione,5 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026l'uso di criteri illegittimi per la determinazione della sanzione, conData pubblicazione 06/05/2026conseguenze sproporzione della sanzione irrogata.Il quarto motivo va rigettato.La determinazione della sanzione amministrativa consegue a unapprezzamento di merito, sindacabile in sede di legittimità solo pervizi di motivazione che ne comportino l'assoluta illogicità o la meraapparenza (Cass. n. 20398/2024).La Corte di appello ha fornito una motivazione congrua,confermando la valutazione della Banca d'Italia che ha ponderato icriteri di cui all'art. 11 l. n. 689/1981.

In particolare, la Corte hasottolineato che si è tenuto conto della gravità degli illeciti, dellarilevanza sistemica della banca e del ruolo dei sindaci, e che lesanzioni irrogate sono state differenziate rispetto a quelle comminateagli amministratori.

Ha giustificato la severità delle sanzioni con lagravità della condotta omissiva del collegio sindacale, che haagevolato la commissione dell'illecito da parte dei soggettidirettamente responsabili e ha favorito il quadro di grave opacitàinformativa che ha connotato i rapporti con la Vigilanza.

La doglianzadi sproporzione è stata pertanto correttamente esclusa, nonemergendo né arbitrarietà né equiparazione indebita, ma unavalutazione ragionevole e proporzionata rispetto alle condottecontestate.4. – Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previstoper il ricorso principale a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,6 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,Data pubblicazione 06/05/2026oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari aquello previsto per il ricorso principale a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 09/09/2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TALIA, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BAL-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5436/2019 depo-sitata il 10/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Le sanzioni impugnate traggono origine da un'operazione dirafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi di Siena (MPS),collegata all'acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] e realizzata tramiteNumero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026un aumento di capitale di circa € 1 miliardo riservato a J.P. MorganData pubblicazione 06/05/2026(JPM), noto come operazione FRESH. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia (BdI), nelrilasciare l'autorizzazione, aveva subordinato la computabilitàdell'operazione nel core capital alla condizione che l'assettocontrattuale garantisse il trasferimento pieno e definitivo a terzi delrischio d'impresa. A seguito di un'analisi, la BdI riscontrava che ladocumentazione originariamente trasmessa da MPS nonsoddisfaceva tale requisito e invitava la banca, nel settembre 2008,a rimuovere gli elementi ostativi. A tal fine, la BdI richiedeva a MPSdi trasmettere i contratti modificati, corredati da una relazione delcollegio sindacale e della funzione di compliance che attestasse, tral'altro, la rimozione delle criticità e il pieno trasferimento del rischiod'impresa. MPS trasmetteva quindi i contratti modificati e le relativeMPS la computabilità dell'operazione nel core capital.Successivamente, indagini della Procura della Repubblica di Sienae interne a MPS portavano alla luce l'esistenza di documenti maicomunicati alla BdI e occultati agli organi di controllo: lettere diindemnity, la documentazione attestante il pagamento di canoni diusufrutto, una side letter del 1° ottobre 2008 che vanificava lemodifiche richieste dalla Vigilanza e un termination agreement. Talidocumenti alteravano significativamente il quadro informativo e iltrattamento prudenziale dell'operazione. La BdI avviava quindi unprocedimento sanzionatorio nei confronti degli organi amministrativie di controllo di MPS. A [OSCURATO:PERSONA], quale componente effettivodel collegio sindacale all'epoca dei fatti, venivano irrogate sanzioniper un totale di € 270.720,00 per tre violazioni: mancatecomunicazioni alla Vigilanza ed errate segnalazioni; mancato rispettodel requisito patrimoniale minimo consolidato; inosservanza delleforme tecniche dei bilanci. L'impugnazione, inizialmente proposta alTAR Lazio e poi riassunta, a seguito di una declaratoria di difetto di2 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026giurisdizione, dinanzi alla Corte di appello di Roma, è stata daData pubblicazione 06/05/2026quest'ultima rigettata.Ricorre in cassazione Fabretti con quattro motivi, illustrati damemoria. Resiste la Banca d’Italia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 144 d.lgs. n. 385/1993 e 2403 c.c., sostenendo che laresponsabilità omissiva dei sindaci sorge solo in presenza di segnalidi allarme, i quali nel caso di specie sarebbero mancati a causa deldoloso occultamento di informazioni da parte del management diMPS. Si afferma che il collegio sindacale ha agito con diligenza,potuto scoprire la frode, essendo stato deliberatamente tenutoall'oscuro di accordi essenziali. La Corte di appello avrebbe quindierrato nel non considerare la condotta degli amministratori comeesimente.La sentenza impugnata ha rigettato tale doglianza, affermandoche l'operazione FRESH non era ordinaria, ma di particolare rilievo,e che la stessa Banca d'Italia aveva formalmente sollecitato un vaglioapprofondito sulle caratteristiche dello strumento da partedell'organo di controllo. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre ilcollegio sindacale a più stringenti controlli, che nel caso di specie sisono rivelati carenti e superficiali. La Corte ha disatteso la tesi deisindaci come vittime dei raggiri, non risultando che i membri delcollegio sindacale abbiano mai attivato i poteri di controllo, né sonostati prodotti documenti idonei a supportare l'assunto. Inoltre, laCorte ha citato l'ammissione dello stesso presidente del collegio diaver proceduto solo tramite richieste verbali.Il primo motivo è da rigettare.Come statuito da questa Corte (fra le pronunce meno remote,Cass. n. 12243/2025, cui si rinvia anche per l’indicazione di ulterioriprecedenti), se è vero che la responsabilità dei sindaci non è3 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025oggettiva, ma presuppone la violazione del dovere di diligenza, èNumero di raccolta generale 12924/2026altrettanto vero che essa è da valutarsi con rigore particDoalta rpueb blnicaezlio ne 06/05/2026settore bancario. Se l'occultamento doloso degli amministratori puòin astratto escludere la colpa, ciò non avviene quando i sindaci, inpresenza di segnali di allarme specifici, non esercitino i poteri dicontrollo loro attribuiti.Nel caso di specie, la formale richiesta di attestazione provenientedalla Banca d'Italia costituiva un segnale di allarme della massimaintensità, che imponeva l'adozione di ogni iniziativa per acquisire unaconoscenza diretta dei fatti, non potendo i sindaci fare affidamentosulle sole assicurazioni del management. L'avere omesso, comeaccertato in fatto dal giudice di merito, di attivare tali poteri integrala condotta colposa che fonda il giudizio di responsabilità.2. - Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione degliartt. 6 e 7 CEDU, sostenendo che le sanzioni irrogate dalla Bancad'Italia avrebbero natura sostanzialmente penale, con conseguenteapplicazione della presunzione di innocenza. Si denuncia inoltre laviolazione e falsa applicazione dell'art. 144 d.lgs. n. 385/93, dell'art.3 l. n. 689/1981 per avere la Corte di appello omesso di considerarela valenza esimente, rispetto agli illeciti contestati, del dolosooccultamento di informazioni e documenti da parte degliamministratori. In subordine (terzo motivo), si solleva questione dilegittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 689/1981 (presunzione dicolpa) in quanto applicabile nell'ambito di un procedimentosanzionatorio volto all'accertamento di un illecito sostanzialmentepenale secondo i parametri CEDU.La Corte di appello ha rigettato le censure, escludendo la naturapenale delle sanzioni ex art. 144 TUB sulla base dei criteri Engel. Haritenuto che tali sanzioni, per finalità, platea dei destinatari e gradodi severità, non fossero assimilabili a una pena e che, pertanto, fosseapplicabile la presunzione di colpa prevista dalla legge nazionale,4 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025giudicando manifestamente infondata la connessa questione diNumero di raccolta generale 12924/2026costituzionalità. Data pubblicazione 06/05/2026Il secondo e il terzo motivo sono da rigettare.Questa Corte ha consolidato l'orientamento (cfr. da ultimo Cass.n. 11570/2025, cui si rinvia per ulteriori precedenti) secondo cui lesanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144TUB (nel testo all'epoca vigente) non rivestono caratteresostanzialmente penale ai sensi della CEDU. La loro funzione èprimariamente di natura correttiva e di presidio della stabilità delsettore creditizio, e il loro grado di afflittività non è tale da attrarlenell'orbita delle garanzie penali.Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenutoapplicabile il regime probatorio proprio dell'illecito amministrativo,che include la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. n. 689 del 1981.Per le medesime ragioni, la questione di legittimità costituzionalesollevata con il terzo motivo risulta manifestamente infondata,basandosi sull'erroneo presupposto della natura penale dellesanzioni (cfr. Cass. n. 6625/2020). In particolare, la norma nonintroduce una responsabilità oggettiva, ma significa che, una voltaprovata dall’autorità la condotta tipica, l’elemento psicologico sipresume nella forma della colpa, salvo che l’interessato dimostril’inesigibilità della condotta o la forza maggiore. Tale modello èconforme ai principi già affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 20930/2009) ed è compatibile anche con le sanzioniamministrative di natura afflittiva, poiché il giudizio di colpevolezzaè ancorato alla suitas della condotta e a parametri normativioggettivi, mentre grava sull’incolpato l’onere di allegare lecircostanze anomale che lo esonerino. Pertanto, l’art. 3 l. n.689/1981 non viola l’art. 6 CEDU, né l’art. 117 Cost.3. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 144 TUBe dell'art. 11 l. n. 689/1981, lamentando il difetto di motivazione,5 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026l'uso di criteri illegittimi per la determinazione della sanzione, conData pubblicazione 06/05/2026conseguenze sproporzione della sanzione irrogata.Il quarto motivo va rigettato.La determinazione della sanzione amministrativa consegue a unapprezzamento di merito, sindacabile in sede di legittimità solo pervizi di motivazione che ne comportino l'assoluta illogicità o la meraapparenza (Cass. n. 20398/2024).La Corte di appello ha fornito una motivazione congrua,confermando la valutazione della Banca d'Italia che ha ponderato icriteri di cui all'art. 11 l. n. 689/1981. In particolare, la Corte hasottolineato che si è tenuto conto della gravità degli illeciti, dellarilevanza sistemica della banca e del ruolo dei sindaci, e che lesanzioni irrogate sono state differenziate rispetto a quelle comminateagli amministratori. Ha giustificato la severità delle sanzioni con lagravità della condotta omissiva del collegio sindacale, che haagevolato la commissione dell'illecito da parte dei soggettidirettamente responsabili e ha favorito il quadro di grave opacitàinformativa che ha connotato i rapporti con la Vigilanza. La doglianzadi sproporzione è stata pertanto correttamente esclusa, nonemergendo né arbitrarietà né equiparazione indebita, ma unavalutazione ragionevole e proporzionata rispetto alle condottecontestate.4. – Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previstoper il ricorso principale a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,6 di 7Numero registro generale 11325/2020Numero sezionale 2163/2025Numero di raccolta generale 12924/2026che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,Data pubblicazione 06/05/2026oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari aquello previsto per il ricorso principale a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 09/09/2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7