Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 08235/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • lutto ricorso proposto neirinteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; • esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi che lo supportano non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto i_virno è manifestamente infondato alla luce deila recidiva contestata e ritenuta ai sensi dei comma 3 dell'art. 99 così da portare ad anni tredici e mesi sei il termine ( massimo) di prescrizione per la calunnia ascritta all'imputato ; commessa il 12 marzo 2010 e rendere attuale !.,i-e.t.esa punitiva, risultando la decorrenza della prescrizione, con riguardo al termine massimo, Tide-ferente alla potenziale applicabilità alla specie dei disposto di cui all'art. 99, comma 6 cp, eonne recentemente chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte ( n. 30046 del 2022, confermando • ì:ie-Le. oua ohentamento maggioritario dettato sul punto dalle sezioni semplici così da rendere evanescente l'addotto overruling segnalato dalla difesa ) mentre, in relazione a quello ordinario, de,irritato nei termini indicati dalla difesa (alla luce della interpretazione dell'incidenza iefitta SUi termini di prescrizione ordinaria offerta da questa Corte e superata dalle citate sezioni unit3) in anni 6 e mesi nove, il relativo assunto è altrettanto inconferente ( non risultando che utto Htei-rutiivo e :a successiva sentenza di primo grado sia intercorso un lasso di ebf.) superiore rnentre è pacifico che tanto non è avvenuto dopo la prima decisione, assunta il p,rile 2017 e quella di appello,. risalente 5 ottobre 2021); gli altri due motivi, diretti a contrastare anche sotto il versante della tenuta motivazionale, non nec.zao:tà cci titcc 'ansamente denunziato tx,') e soggettivi ( contestato dalla difesa facendo riferimento alla mancata dimostrazione ir•lella consegna, da parte dell'imputato,, dell'assegno in questione) della calunnia riferita eìll'iroputato, colgono aspetti vagliati e disattesi con motivazione immune da vizi giuridici ( in ne tema devoluto con secondo motivo di ricorso) oltre che connotata da lineare e iugicitàe Ci2 esauriente (21samina dei dati processuai, motivazione che i ricorso peraltro cT, o e ii-ìí,-,icieguotamente ( sotto versante del dolo) adducendo situazioni !n fatto, messe in niievo dal primo giudice, non fatte oggetto di specifico rilievo critico con il gravame di merito; TheV2:0 che all'inan-)rnissibiHtà del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. or. 25fl.

P, Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen o delle spese cescivali P della gomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend (.7,cy,;i deciso il 18 novembre 2022.

Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3ene.detto [OSCURATO:PERSONA] fa no r'Sr D E i ()S 13- T A C.-\C ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • lutto ricorso proposto neirinteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; • esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi che lo supportano non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto i_virno è manifestamente infondato alla luce deila recidiva contestata e ritenuta ai sensi dei comma 3 dell'art. 99 così da portare ad anni tredici e mesi sei il termine ( massimo) di prescrizione per la calunnia ascritta all'imputato ; commessa il 12 marzo 2010 e rendere attuale !.,i-e.t.esa punitiva, risultando la decorrenza della prescrizione, con riguardo al termine massimo, Tide-ferente alla potenziale applicabilità alla specie dei disposto di cui all'art. 99, comma 6 cp, eonne recentemente chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte ( n. 30046 del 2022, confermando • ì:ie-Le. oua ohentamento maggioritario dettato sul punto dalle sezioni semplici così da rendere evanescente l'addotto overruling segnalato dalla difesa ) mentre, in relazione a quello ordinario, de,irritato nei termini indicati dalla difesa (alla luce della interpretazione dell'incidenza iefitta SUi termini di prescrizione ordinaria offerta da questa Corte e superata dalle citate sezioni unit3) in anni 6 e mesi nove, il relativo assunto è altrettanto inconferente ( non risultando che utto Htei-rutiivo e :a successiva sentenza di primo grado sia intercorso un lasso di ebf.) superiore rnentre è pacifico che tanto non è avvenuto dopo la prima decisione, assunta il p,rile 2017 e quella di appello,. risalente 5 ottobre 2021); gli altri due motivi, diretti a contrastare anche sotto il versante della tenuta motivazionale, non nec.zao:tà cci titcc 'ansamente denunziato tx,') e soggettivi ( contestato dalla difesa facendo riferimento alla mancata dimostrazione ir•lella consegna, da parte dell'imputato,, dell'assegno in questione) della calunnia riferita eìll'iroputato, colgono aspetti vagliati e disattesi con motivazione immune da vizi giuridici ( in ne tema devoluto con secondo motivo di ricorso) oltre che connotata da lineare e iugicitàe Ci2 esauriente (21samina dei dati processuai, motivazione che i ricorso peraltro cT, o e ii-ìí,-,icieguotamente ( sotto versante del dolo) adducendo situazioni !n fatto, messe in niievo dal primo giudice, non fatte oggetto di specifico rilievo critico con il gravame di merito; TheV2:0 che all'inan-)rnissibiHtà del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. or. 25fl. P, Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen o delle spese cescivali P della gomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend (.7,cy,;i deciso il 18 novembre 2022. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 3ene.detto [OSCURATO:PERSONA] fa no r'Sr D E i ()S 13- T A C.-\C ti
Sentenza Cassazione n. 08235/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris