CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. C, comma 2 bis e 2 sexies e 187 comma 1,1bis e 1 quater cod. strada, commesso in Firenze il 3.04.2017. È stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. L'esame dei motivo con particolare riferimento all'omesso avviso al difensore di fiducia prima dell'accertamento del tasso etilometrico richiesto agli operatori sanitari e alla non attendibilità della sottoscrizione del verbale di PG presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze e perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (cfr. Sez. 4 - , n. 8862 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278676 - 01 ). Sul punto la motivazione e il percorso logico giuridico dei Giudici di appello è congruo e coerente con le risultanze processuali risultando acquisto agli atti che la querela di falso con riferimento alla sottoscrizione del verbale di PG si è conclusa con la archiviazione ( fol 4) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 .04