CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 26 giugno 2024 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Crotone il 18 luglio 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Isola di [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 28 gennaio 2020, del 2 agosto 2021 e del 10 maggio 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state invece compiutamente esposte (cfr. pag. 4-5, par. 3.3) le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto penalmente responsabile della violazione della disciplina in tema di reddito di cittadinanza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.