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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29355/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza appellata del Tribunale di Asti del 28/09/2016 per l'imputazione allo stesso ascritta (art. 635, comma secondo, n.1, cod. pen.).

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché assente, contraddittoria e manifestamente illogica non avendo il giudice di appello affrontato in modo adeguato il tema della pena, essendo stata comminata una pena da ritenersi certamente eccessiva.

Il ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale della disposizione che non consente la presentazione del ricorso personalmente all'imputato, previsione da ritenere in contrasto con l'art. 111, comma 7, art. 117 Cost., art. 3 Conv.

EDU .

2. Occorre, in via preliminare, osservare che il Dardar ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto.

Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.

U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018,Zahir,Rv. 274636-01, nonché Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 27603 -01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.

5. N. 36161 del 16/03/2018,S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).

Il tema della contrarietà alla Costituzione della previsione in questione non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, che nella sua massima espressione ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato". (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011-01).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza appellata del Tribunale di Asti del 28/09/2016 per l'imputazione allo stesso ascritta (art. 635, comma secondo, n.1, cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché assente, contraddittoria e manifestamente illogica non avendo il giudice di appello affrontato in modo adeguato il tema della pena, essendo stata comminata una pena da ritenersi certamente eccessiva. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale della disposizione che non consente la presentazione del ricorso personalmente all'imputato, previsione da ritenere in contrasto con l'art. 111, comma 7, art. 117 Cost., art. 3 Conv. EDU . 2. Occorre, in via preliminare, osservare che il Dardar ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto. Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez. U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018,Zahir,Rv. 274636-01, nonché Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 27603 -01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018,S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ). Il tema della contrarietà alla Costituzione della previsione in questione non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, che nella sua massima espressione ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato". (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011-01). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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