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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05644/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2019, applicava ai ricorrenti la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali, furto ed altro loro rispettivamente ascritti.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che vi fosse stata rinuncia ai motivi di appello inerenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti; 2) violazione di legge per avere la Corte calcolato la riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato rispetto ai reati contravvenzionali di cui all'art. 4 L. 110/75 contestati ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 1.1.1 ricorrenti non contestano che la Corte di appello abbia applicato la pena da loro richiesta attraverso il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. comprensiva del calcolo delle circostanze aggravanti, tanto risultando da quanto precisato a fg. 5 della sentenza impugnata e non smentito dalla lettura del verbale di udienza.

Ne consegue che i motivi di appello - peraltro, in taluni casi, unici con riguardo ad alcuni reati - volti ad escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti dovevano intendersi rinunciati e su di essi non può essere fatta alcuna questione in questa sede.

Infatti, a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

Le stesse valutazioni ineriscono alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Quanto al secondo motivo - che inerisce solo alla posizione di questi ultimi ricorrenti - la doglianza non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non configura un caso di pena illegale in quanto risulta superata dal concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., tenuto conto che la Corte ha applicato ai ricorrenti proprio la sanzione da costoro richiesta seguendone anche i calcoli intermedi e la determinazione della pena finale.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2019, applicava ai ricorrenti la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali, furto ed altro loro rispettivamente ascritti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che vi fosse stata rinuncia ai motivi di appello inerenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti; 2) violazione di legge per avere la Corte calcolato la riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato rispetto ai reati contravvenzionali di cui all'art. 4 L. 110/75 contestati ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 1.1.1 ricorrenti non contestano che la Corte di appello abbia applicato la pena da loro richiesta attraverso il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. comprensiva del calcolo delle circostanze aggravanti, tanto risultando da quanto precisato a fg. 5 della sentenza impugnata e non smentito dalla lettura del verbale di udienza. Ne consegue che i motivi di appello - peraltro, in taluni casi, unici con riguardo ad alcuni reati - volti ad escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti dovevano intendersi rinunciati e su di essi non può essere fatta alcuna questione in questa sede. Infatti, a seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Le stesse valutazioni ineriscono alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quanto al secondo motivo - che inerisce solo alla posizione di questi ultimi ricorrenti - la doglianza non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non configura un caso di pena illegale in quanto risulta superata dal concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., tenuto conto che la Corte ha applicato ai ricorrenti proprio la sanzione da costoro richiesta seguendone anche i calcoli intermedi e la determinazione della pena finale. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2021. Il Consigliere estensore
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