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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15275/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA][dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di irrogare, in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quello sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. A norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62

I. n. 103/2017, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 -bis cod . proc. pen.

Va, in particolare, ribadito in principio di diritto secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 -bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).

L'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.proc.pen., innanzi richiamato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA][dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di irrogare, in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quello sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 -bis cod . proc. pen. Va, in particolare, ribadito in principio di diritto secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 -bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). L'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.proc.pen., innanzi richiamato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 nov
Sentenza Cassazione n. 15275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris