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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12743/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di detenzione domiciliare e ha disposto la rimessione al Magistrato di sorveglianza di Siracusa degli atti relativi alla richiesta di esecuzione presso il domicilio ex

I. 199 del 2010 per la decisione in ordine alla richiesta proposta sul punto da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, in due complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare e al diniego delle misure alternative, fondato esclusivamente sulla gravità del reato e dei precedenti penali e non su di un giudizio prognostico, ciò essendo comunque emerso che il processo di revisione critica è stato almeno avviato.3.

In data 12 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nei due complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. quanto alla valutazione effettuata e al diniego di provvedere in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare a seguito della trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa al fine di valutare la richiesta ai sensi della

I. 199 del 2010.

Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.

2.1. Le censure relative alla carenza di motivazione in ordine alla concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale sono formulate in termini estremamente generici e, pertanto, non sono consentite e, comunque, risultano manifestamente infondate.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con gli specifici riferimenti ai precedenti penali, ai reati commessi e, soprattutto, all'esito dell'osservazione della personalità svolta nell'istituto penitenziario, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico effettuato in termini di inidoneità della misura richiesta in via principale e, quindi, la motivazione sul punto non. è sindacabile in questa sede.

2.2. A diverse conclusioni si deve pervenire quanto al "non luogo a provvedere sull'istanza di detenzione domiciliare" in virtù della trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa affinché si pronunci in ordine all'applicabilità della

I. 199 del 2010.

2.2.1. Come anche evidenziato da questa Corte, la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter ord. pen. e la esecuzione della pena a domicilio si fondano su diversi presupposti (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021 dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282488 - 01).

L'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, nell'attuale formulazione, prevede che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)».

La stessa legge stabilisce che la particolare modalità esecutiva della pena è esclusa per i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. per, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod, pen., per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14-ter ord. pen., nonché nel caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato.

Sotto tale profilo, pertanto la

I. n. 199 del 2010 -la cui applicazione è limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità- non ha previsto una misura alternativa alla detenzione diversa e ulteriore da quella disciplinata dall'art. 47 -ter ord. pen. ma, piuttosto, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario e allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost.

Ai fini dell'applicazione di tale specifica modalità di esecuzione, infatti, non è prevista alcuna valutazione di meritevolezza e le due discipline, come evidenziato anche dalla previsione di cui all'art. 1, comma 8,

I. 199 del 2010, non sono sovrapponibili (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021 dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282488 - 01; Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469- 01).

2.2.2. Nella prospettiva indicata, come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale avrebbe dovuto comunque esprimersi in merito all'applicabilità o meno della detenzione domiciliare richiesta dal condannato e l'inesistenza di qualsivoglia motivazione sul punto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza al fine di provvedere ai sensi della

I. 199 del 2010, infatti, non esimeva il Tribunale dall'obbligo di valutare la sussistenza dei diversi presupposti (quale l'inidoneità a evitare che il condannato commetta altri reati) di applicazione della misura della detenzione domiciliare, differente anche per contenuti e finalità, richiesta in via principale rispetto all'esecuzione della pena presso il domicilio.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania, tenuto conto dei principi indicati e libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamene alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di detenzione domiciliare e ha disposto la rimessione al Magistrato di sorveglianza di Siracusa degli atti relativi alla richiesta di esecuzione presso il domicilio ex I. 199 del 2010 per la decisione in ordine alla richiesta proposta sul punto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, in due complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare e al diniego delle misure alternative, fondato esclusivamente sulla gravità del reato e dei precedenti penali e non su di un giudizio prognostico, ciò essendo comunque emerso che il processo di revisione critica è stato almeno avviato.3. In data 12 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nei due complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. quanto alla valutazione effettuata e al diniego di provvedere in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare a seguito della trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa al fine di valutare la richiesta ai sensi della I. 199 del 2010. Le doglianze sono fondate nei termini che seguono. 2.1. Le censure relative alla carenza di motivazione in ordine alla concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale sono formulate in termini estremamente generici e, pertanto, non sono consentite e, comunque, risultano manifestamente infondate. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con gli specifici riferimenti ai precedenti penali, ai reati commessi e, soprattutto, all'esito dell'osservazione della personalità svolta nell'istituto penitenziario, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico effettuato in termini di inidoneità della misura richiesta in via principale e, quindi, la motivazione sul punto non. è sindacabile in questa sede. 2.2. A diverse conclusioni si deve pervenire quanto al "non luogo a provvedere sull'istanza di detenzione domiciliare" in virtù della trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa affinché si pronunci in ordine all'applicabilità della I. 199 del 2010. 2.2.1. Come anche evidenziato da questa Corte, la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter ord. pen. e la esecuzione della pena a domicilio si fondano su diversi presupposti (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021 dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282488 - 01). L'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, nell'attuale formulazione, prevede che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)». La stessa legge stabilisce che la particolare modalità esecutiva della pena è esclusa per i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. per, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod, pen., per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14-ter ord. pen., nonché nel caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato. Sotto tale profilo, pertanto la I. n. 199 del 2010 -la cui applicazione è limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità- non ha previsto una misura alternativa alla detenzione diversa e ulteriore da quella disciplinata dall'art. 47 -ter ord. pen. ma, piuttosto, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario e allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost. Ai fini dell'applicazione di tale specifica modalità di esecuzione, infatti, non è prevista alcuna valutazione di meritevolezza e le due discipline, come evidenziato anche dalla previsione di cui all'art. 1, comma 8, I. 199 del 2010, non sono sovrapponibili (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021 dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282488 - 01; Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469- 01). 2.2.2. Nella prospettiva indicata, come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale avrebbe dovuto comunque esprimersi in merito all'applicabilità o meno della detenzione domiciliare richiesta dal condannato e l'inesistenza di qualsivoglia motivazione sul punto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza al fine di provvedere ai sensi della I. 199 del 2010, infatti, non esimeva il Tribunale dall'obbligo di valutare la sussistenza dei diversi presupposti (quale l'inidoneità a evitare che il condannato commetta altri reati) di applicazione della misura della detenzione domiciliare, differente anche per contenuti e finalità, richiesta in via principale rispetto all'esecuzione della pena presso il domicilio. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Catania, tenuto conto dei principi indicati e libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamene alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianz
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