CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1995
Cassazione n. 14882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1995 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inutilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen., nonché la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità delle prove acquisite, in quanto l'ordinamento processuale non ne prevede specifiche sanzioni (cfr. Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Carta, Rv. 272817; Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 - 01; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 sul primo motivo, pagg. 4 - 7 sul secondo); considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso in esame, la Corte d'appello ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.