CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 16667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13551/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 17017/2020 depositata il03/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 1° aprile 2022 con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. L’amministrazione intimata non spiega difese, limitandosi a un deposito di una memoria per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art. 10 bis l. 241/90, censurando il decreto impugnato per aver omesso ogni valutazione in ordine alla violazione delle norme dettate a tutela del buon andamento e della trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione, dal momento che il ricorrente non era stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento che avrebbe condotto, successivamente, al mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 5 comma vi del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla l. 173/2020, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la situazione del paese di provenienza, senza procedere al raffronto tra la situazione che il richiedente aveva conseguito in Italia e quella che avrebbe ritrovato nel suo Paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. È inammissibile il primo mezzo, dal momento che esso non è rivolto contro il provvedimento impugnato ma censura la circostanza ― peraltro nient’affatto descritta nei particolari, sicché il motivo è anche totalmente carente di autosufficienza ― secondo cui, in buona sostanza, il richiedente non sarebbe stato messo a parte delle ragioni del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: censura del tutto irrilevante, dal momento che il decreto del Tribunale di Roma ha esaminato la sussistenza del suo diritto al permesso di soggiorno indipendentemente dall’andamento della precedente fase amministrativa (v. p. es. Cass. 11 novembre 2020, n. 25315). È inammissibile il secondo mezzo. Il Tribunale ha dato conto della situazione esistente nella zona di provenienza del [OSCURATO:PERSONA] ed ha escluso la sussistenza di ostacoli al suo rimpatrio, mentre il ricorrente ha invocato in questa sede ulteriore documentazione concernente la situazione della Nigeria, che neppure risulta fosse stata prodotta in fase di merito: sicché un accertamento di merito operato dal Tribunale rimane insindacabile in questa sede. Quanto al radicamento del richiedente in Italia, è egli stesso a riferire di aver «vissuto in Francia molti anni», circostanza peraltro tale da comportare un automatismo nel diniego del rinnovo o prorogadel permesso di soggiorno, salva la prova dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per rientrare in Italia nel 2019 soltanto perché rimandatovi dall’autorità francese, di guisa che, una volta escluso che la situazione del Paese di provenienza fosse ostativa al rimpatrio, ed escluso il radicamento in Italia visto che il richiedente viveva altrove, nessun ulteriore raffronto poteva essere effettuato. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto