CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 06182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20236-2023 proposto da; I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 233/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 1233/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto NASpI R.G.N.20236/2023 Cron. Rep. Ud.26/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.233/23, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) per il primo semestre 2021, con esclusione del diritto dell’ente di ripetere le somme pagate nel medesimo periodo. Riteneva la Corte che non operasse la decadenza di cui all’art.11 d.lgs. n.22/2015 invocata dall’Inps, siccome riferita alla totale omissione di dichiarazione circa l’avvio dell’attività di lavoro autonomo e del reddito presunto. Aimi aveva invece presentato tale dichiarazione in data 8.1.2021, contestualmente alla domanda amministrativa, sebbene poi fosse risultato un reddito superiore a quello inizialmente autodichiarato, tant’è che lo stesso Aimi aveva presentato all’Inps unasuccessiva autodichiarazione di rettifica nel luglio 2021. Reputava, perciò, la Corte che solo per il secondo semestre non sussistessero più i requisiti per la NASpI , atteso il superamento del reddito. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett. c), d.lgs. n.22/2015 in relazione all’art.12 disp. prel. c.c. Sostiene che, essendo l’attività lavorativa svolta a partire dal 2021, la comunicazione all’Inps doveva precedere la data della domanda di NASpI. Il ricorso è infondato. In fatto è pacifico che il ricorrente abbia avviato nuova attività lavorativa – quale consulente giuridico – dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per tutto l’anno; egli, contestualmente alla domanda di NASpI,comunicò all’Inps tale attività in data 8.1.2021 autodichiarando un reddito presunto per il 2021 pari a euro 4.000; successivamente, nel luglio 2021, presentò una dichiarazione di rettifica del reddito presunto, pari a euro 10.130,00. Secondo l’Inps, la decadenza dal trattamento per il primo semestre 2021 deriverebbe dal fatto che, già prima della domanda di NASpI, Aimi avrebbe dovuto comunicare l’attività lavorativa intrapresa e il presunto reddito. Al contrario, questa Corte, con orientamento che qui s’intende ribadire (Cass. n. 34895/ 20 24, n.22921/2024,n.1053/2024,n.846/2024), ha affermato chela fattispecie cui si correla la decadenza dell’art.11, lett. c) d.lgs. n.22/2015 è rappresentata dall’omessa comunicazione all’Inps della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo, al contrario, necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI. Ciò non toglie che la decadenza sia pur sempre comminata in caso di omessa comunicazione all’Inps nel termine di 30 giorni di cui all’art.10 d.lgs. n.22/2015, decorrente “dall’inizio dell’attività”. Nel caso di specie, la comunicazione si ebbe l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Non occorre, come reputa l’Inps, che la comunicazione debba precedere la domanda di NASpI, ma importa il solo rispetto del termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. E, anzi, questa Corte ha avuto modo di precisare che in caso di attività lavorativa preesistente dalla domanda di NASpI, il termine di 30 giorni decorre proprio dalla domanda di NASpI (v. Cass.n.4742/2025); termine assolutamente rispettato nel caso di specie ove si ebbe una contestualità tra domanda di NASpI e denuncia della nuova attività lavorativa. Non facendo il ricorso questione circa la falsità intenzionale o meno della autodichiarazione sull’ammontare del reddito previsto, questione già risolta dalla sentenza impugnata, l’impugnazione va decisa nel senso della sua reiezione, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa la sopravvenienza al ricorso del citato orientamento di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; c ompensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove do