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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 07884/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27765/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’av v. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difeso dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 525/2018depositata il 06/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 23 gennaio 2006 l a società in epigrafe e i soci hanno convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Padova, poi Cassa di Risparmio del Veneto e successivamente [OSCURATO:PERSONA], esponendo di intrattenere un rapporto bancario iniziato nel 1982 -in corso alla data della citazione - che presentava alla data del 30 novembre 2005 un saldo passivo di euro 147.632,33, lamentando l'addebito per interessi anatocistici e ultralegali, commissioni massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute.

L a convenuta eccepiva la prescrizione.

Il T ribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione agli esborsi antecedenti il 23 gennaio 1996 e cioè al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione; quanto al resto, rilevava l'assenza di un accordo scritto richiesto a pena di nullità per gli interessi ultralegali,le commissioni di massimo scoperto , l'ante r gazione e la postergazione della valuta; osservava che la prassi di capitalizzare trimestralmente gli interessi si doveva ritenere illegittima,sia prima che dopo la circolare CICIR del 09/09/2000,e pertanto riconosceva l'indebito versamento della somma di euro 23.800,00oltre interessi legali.

La società e i soci proponevano appello chiedendo la parziale riforma sul punto della prescrizione; la Cassa di Risparmio proponeva appello incidentale.

La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello principale , accogliendo parzialmente l’incidentale, ritenendo, per quanto qui interessa , fondata l'eccezione di prescrizione in merito agli esborsi precedenti al 23 gennaio 1996.

La Corte territoriale, richiamando gli arresti di Cass. sez. un. n. 24418/2010, ha afferma to che deve distinguersi le rimesse eventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi un effetto puramente ripristinatorio della provvista; la prima ipotesi si ha nel caso di conto corrente passivo privo di apertura di credito oppure nel conto con saldo passivo eccedenti il limite massimo di affidamento,mentre la seconda fa riferimento al conto corrente con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.

Rese queste premesse, ha osserva to che g li appellanti non hanno offerto prova che nel periodo di interesse il conto corrente in esame fosse affidato in forza di formale contratto e ritiene correttamente formulata la eccezione di prescrizione, atteso che la banca ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, pertanto allegate come solutorie, così individuando sia l'oggetto che l'eccezione per ogni singola rimessa annotata, sia il dies a quo di decorrenza; ha escluso che possa avere rilevanza la deduzione dell’esistenza di un fido di fatto introdotta nel corso dell'indagine tecnica, tardiva e non inserita fra i motivi di gravame.

Ha infine osservato che sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede peritale tutti gli accrediti effettuati sul conto corrente in esame sono stati considerati dal consulente di natura solutoria e quindiil periodo antecedente al 23 gennaio 1996 è coperto da prescrizione.

Infine, l a C orte ha compensato le spese di giudizio per tre quarti e condannato la banca al residuo, considerato il modesto importo riconosciuto in favore degli appellanti (3.388,11) a fronte di un'originaria pretesa di euro 147.632,00 Avverso la predetta sentenza ha nno proposto ricorso per cassazione la società e i soci, affidandosi a due motivi .

Si è costituita con controricorso la banca, che ha anche depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2946 c.c.

I ricorrenti deducono che la banca nel suo primo atto difensivo in primo grado non ha eccepito la prescrizione delle singole rimesse solutorie, ma genericamente sollevato l'eccezione di prescrizione evidenziando soltanto che la ripetizione può avere ad oggetto solo le somme percepite dalla banca nei 10 anni che intercorrono tra la data di ciascun addebito e quella della proposizione della domanda giudiziale; nulla è mai stato sollevato dalla banca specificamente con riferimento alle singole rimesse solutorie.

Osservano che l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie deve essere tempestiva e specifica mentre nel caso di specie la natura solutoria dei versamenti è stata allegata e documentata solo in comparsa conclusionale e la banca non spiega perché dette rimesse avrebbero funzione solutoria , richiamando genericamente la documentazione tardivamente prodotta; deduce che il giudice non può supplire all'omesso assolvimento dell'onere di allegazione individuando d'ufficio versamenti solutori. 2.-Il motivo è infondato.

Il corretto assolvimento dell’onere della prova richiede che l’attore offra la prova fatti che ne costituiscono il fondamento del diritto invocato e pertanto ove si assuma che nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, in ragione della nul lità di una o più clausole,sono stati eseguiti indebiti pagamenti, l 'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, deve indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura.

Il giudice di merito ha correttamente richiamato i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo le quali l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati(Cass. s.u. 24418 del 2010).

I problemi interpretativi che sono stati successivamente registrati sulla modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, convenuta in ripetizione, sono stati risolti da un successivo arresto delle sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. sez. un. n. 15895 del 13.06.2019, in senso conforme Cass. n. 14958 del 14/07/2020; v. anche Cass. n. 21225 del 05/07/2 022 ).

Ed infatti, l’ elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.

Pertanto, sulla parte che solleva l’eccezione di prescrizione grava solo l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice.

Questi principi sono stati correttamente applicati dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione avendo la banca ha eccepito la prescrizione con riferimento ad ognuna delle rimesse annotate da più di un decennio sul conto corrente. 3.- Con i l secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art 360 n. 3 c.p.c . la violazione e falsa applicazione dell’art 92 c.p.c.

I ricorrenti deducono che la compensazione può aversi, in assenza di reciproca soccombenza , soltanto ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni mentre la riduzione del quantum originariamente preteso non può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.

Il motivo è infondato.

La sentenza si esprime in termini molto sintetici sul punto, ma considerando l'intera motivazione appare chiaro che la differenza tra il quantum richiesto e quello ottenuto deriva ( anche ) dalla soccombenza di parte attrice sulla questione della prescrizione eccepita dalla banca e quindi da una soccombenza reciproca , con riferimento ad un certo numero di rimesse.

L a domanda non era composta da un unico capo bensì da una pluralità di capi, sebbene tutte riferite alla melisma causa petendi, tanti quante erano le rimesse solutorie oggetto di ripetizione e soltanto su alcun i d i questi capi la parte attrice è stata vittoriosa.

Ne consegue ilrigetto del ricorso .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna iricorre nti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27765/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’av v. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difeso dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 525/2018depositata il 06/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 23 gennaio 2006 l a società in epigrafe e i soci hanno convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Padova, poi Cassa di Risparmio del Veneto e successivamente [OSCURATO:PERSONA], esponendo di intrattenere un rapporto bancario iniziato nel 1982 -in corso alla data della citazione - che presentava alla data del 30 novembre 2005 un saldo passivo di euro 147.632,33, lamentando l'addebito per interessi anatocistici e ultralegali, commissioni massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute. L a convenuta eccepiva la prescrizione. Il T ribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione agli esborsi antecedenti il 23 gennaio 1996 e cioè al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione; quanto al resto, rilevava l'assenza di un accordo scritto richiesto a pena di nullità per gli interessi ultralegali,le commissioni di massimo scoperto , l'ante r gazione e la postergazione della valuta; osservava che la prassi di capitalizzare trimestralmente gli interessi si doveva ritenere illegittima,sia prima che dopo la circolare CICIR del 09/09/2000,e pertanto riconosceva l'indebito versamento della somma di euro 23.800,00oltre interessi legali. La società e i soci proponevano appello chiedendo la parziale riforma sul punto della prescrizione; la Cassa di Risparmio proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello principale , accogliendo parzialmente l’incidentale, ritenendo, per quanto qui interessa , fondata l'eccezione di prescrizione in merito agli esborsi precedenti al 23 gennaio 1996. La Corte territoriale, richiamando gli arresti di Cass. sez. un. n. 24418/2010, ha afferma to che deve distinguersi le rimesse eventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi un effetto puramente ripristinatorio della provvista; la prima ipotesi si ha nel caso di conto corrente passivo privo di apertura di credito oppure nel conto con saldo passivo eccedenti il limite massimo di affidamento,mentre la seconda fa riferimento al conto corrente con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento. Rese queste premesse, ha osserva to che g li appellanti non hanno offerto prova che nel periodo di interesse il conto corrente in esame fosse affidato in forza di formale contratto e ritiene correttamente formulata la eccezione di prescrizione, atteso che la banca ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse, pertanto allegate come solutorie, così individuando sia l'oggetto che l'eccezione per ogni singola rimessa annotata, sia il dies a quo di decorrenza; ha escluso che possa avere rilevanza la deduzione dell’esistenza di un fido di fatto introdotta nel corso dell'indagine tecnica, tardiva e non inserita fra i motivi di gravame. Ha infine osservato che sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede peritale tutti gli accrediti effettuati sul conto corrente in esame sono stati considerati dal consulente di natura solutoria e quindiil periodo antecedente al 23 gennaio 1996 è coperto da prescrizione. Infine, l a C orte ha compensato le spese di giudizio per tre quarti e condannato la banca al residuo, considerato il modesto importo riconosciuto in favore degli appellanti (3.388,11) a fronte di un'originaria pretesa di euro 147.632,00 Avverso la predetta sentenza ha nno proposto ricorso per cassazione la società e i soci, affidandosi a due motivi . Si è costituita con controricorso la banca, che ha anche depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2946 c.c. I ricorrenti deducono che la banca nel suo primo atto difensivo in primo grado non ha eccepito la prescrizione delle singole rimesse solutorie, ma genericamente sollevato l'eccezione di prescrizione evidenziando soltanto che la ripetizione può avere ad oggetto solo le somme percepite dalla banca nei 10 anni che intercorrono tra la data di ciascun addebito e quella della proposizione della domanda giudiziale; nulla è mai stato sollevato dalla banca specificamente con riferimento alle singole rimesse solutorie. Osservano che l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie deve essere tempestiva e specifica mentre nel caso di specie la natura solutoria dei versamenti è stata allegata e documentata solo in comparsa conclusionale e la banca non spiega perché dette rimesse avrebbero funzione solutoria , richiamando genericamente la documentazione tardivamente prodotta; deduce che il giudice non può supplire all'omesso assolvimento dell'onere di allegazione individuando d'ufficio versamenti solutori. 2.-Il motivo è infondato. Il corretto assolvimento dell’onere della prova richiede che l’attore offra la prova fatti che ne costituiscono il fondamento del diritto invocato e pertanto ove si assuma che nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, in ragione della nul lità di una o più clausole,sono stati eseguiti indebiti pagamenti, l 'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, deve indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura. Il giudice di merito ha correttamente richiamato i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo le quali l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati(Cass. s.u. 24418 del 2010). I problemi interpretativi che sono stati successivamente registrati sulla modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, convenuta in ripetizione, sono stati risolti da un successivo arresto delle sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. sez. un. n. 15895 del 13.06.2019, in senso conforme Cass. n. 14958 del 14/07/2020; v. anche Cass. n. 21225 del 05/07/2 022 ). Ed infatti, l’ elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Pertanto, sulla parte che solleva l’eccezione di prescrizione grava solo l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice. Questi principi sono stati correttamente applicati dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione avendo la banca ha eccepito la prescrizione con riferimento ad ognuna delle rimesse annotate da più di un decennio sul conto corrente. 3.- Con i l secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art 360 n. 3 c.p.c . la violazione e falsa applicazione dell’art 92 c.p.c. I ricorrenti deducono che la compensazione può aversi, in assenza di reciproca soccombenza , soltanto ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni mentre la riduzione del quantum originariamente preteso non può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite. Il motivo è infondato. La sentenza si esprime in termini molto sintetici sul punto, ma considerando l'intera motivazione appare chiaro che la differenza tra il quantum richiesto e quello ottenuto deriva ( anche ) dalla soccombenza di parte attrice sulla questione della prescrizione eccepita dalla banca e quindi da una soccombenza reciproca , con riferimento ad un certo numero di rimesse. L a domanda non era composta da un unico capo bensì da una pluralità di capi, sebbene tutte riferite alla melisma causa petendi, tanti quante erano le rimesse solutorie oggetto di ripetizione e soltanto su alcun i d i questi capi la parte attrice è stata vittoriosa. Ne consegue ilrigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna iricorre nti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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