CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge in relazione alla assunta insussistenza di un tentativo punibile e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità (il primo motivo essendo anche reiterativo) perché risultano finalizzati ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro