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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10696/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omesso esame della sentenza sub 3), con rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze emesse: 1) dal Tribunale di Perugia in data 14 ottobre 2016, divenuta definitiva il 16 ottobre 2017, in relazione al reato commesso il 4 ottobre 2018, di cui all'art. 629 cod. pen., in Alba; 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 16 luglio 2019, divenuta definitiva il 3 giugno 2020, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 m. 4 cod. pen., commesso il 12 ottobre 2016 in Perugia; 3) dal Tribunale di Imperia, in data 25 settembre 2018, divenuta definitiva in data 11 dicembre 2018, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 5, 99, comma quarto, cod. pen. / commesso il 5 agosto 2015, in Ventimiglia. 1.1.11 provvedimento indicato, ha giustificato la pronuncia evidenziando la distanza temporale tra i reati (oltre due anni) e dei luoghi (Perugia e Alba) della commissione dei reati giudicati con i due titoli definitivi.

Inoltre, viene rilevata la circostanza che il secondo reato è stato commesso quando era già intervenuta condanna, in primo grado, per il primo dei due reati delle sentenze sub 1 e 2, ritenendo insussistenti elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso la condannata, per il tramite del difensore, avv.

M. Perga, che denuncia due vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

L'istanza era relativa a tre sentenze e l'esame di una di queste sarebbe stato del tutto omesso dal Giudice (quella sub 3) del Tribunale Imperia del 25 settembre 2018).

Comunque, si rileva che si tratta di reati analoghi, quanto a quelli giudicati con le uniche due sentenze prese in esame dal Giudice, posti in essere utilizzando la medesima tecnica per approfittare delle persone offese.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione in relazione alla sentenza di cui al punto 3 della richiesta, tenuto conto, peraltro, che la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia è relativa a reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.quindi4b stesso titolo di reato di cui alla sentenza sub 2), commesso a distanza di poco più di un anno dal fatto giudicato con la sentenza sub 2 e con le medesime modalità operative.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cimmino, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione con riferimento al reato di cui alla sentenza indicata al punto 3 dell'istanza della ricorrente, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. L'esame degli atti, con particolare riferimento all'istanza del 3 maggio 2021, rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione ha deciso con il provvedimento di rigetto impugnato, ha consentito di acclarare che, effettivamente, le sentenze definitive, per le quali era stata avanzata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., erano tre, ivi compresa quella sub 3), emessa dal Tribunale di Imperia il 25 settembre 2018 (cfr. pag. 2 dell'istanza del 3 maggio 2021 a firma del difensore, avv.

M. Perga).

Si fa riferimento, nell'istanza, anche alla pronuncia relativa al reato di furto, commesso in Ventimiglia, indicato nella richiesta difensiva, come eseguito a breve distanza temporale dall'altro reato di furto di cui alla pronuncia sub 2).

Inoltre, si fa riferimento a un periodo complessivo, in cui la Caldarar si era trovata in situazione di difficoltà sociale e familiare, che avrebbe spinto la condannata, anche per il proprio sostentamento, all'esecuzione dei reati per i quali sono emesse le tre sentenze irrevocabili indicate, tutti omogenei (due furti ed un reato di estorsione) con dinamica dei fatti similare, quanto alle modalità con le quali l'autrice della condotta è stata capace di approfittare delle persone offese per farsi consegnare beni o altre utilità.

2. Sul punto si osserva che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e rileva il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), gravando sul condannato, che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno.2.1.Nel caso di specie, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa del giudice dell'esecuzione senza svolgere un'adeguata analisi degli indici devoluti dall'istante, attraverso una motivazione che non ha dato conto, considerati i principi giurisprudenziali indicati, dell'esame della complessiva questione dedotta, rendendo motivazione generica rispetto all'istanza proposta, e, comunque, carente perché relativa solo a due dei tre provvedimenti indicati nella richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

2.2. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, perché il Giudice dell'esecuzione ha risposto alla richiesta incorrendo nel lamentato vizio di motivazione, rendendo una giustificazione, rispetto al pronunciato diniego, senza esaminare, specificamente, la questione dedotta con la richiesta e rendendo, quindi, motivazione generica e, comunque, carente.

Ne deriva l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari perché, in ossequio ai fissati principi e nella piena autonomia del giudizio di merito, svolga nuovo e completo esame dell'istanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omesso esame della sentenza sub 3), con rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze emesse: 1) dal Tribunale di Perugia in data 14 ottobre 2016, divenuta definitiva il 16 ottobre 2017, in relazione al reato commesso il 4 ottobre 2018, di cui all'art. 629 cod. pen., in Alba; 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 16 luglio 2019, divenuta definitiva il 3 giugno 2020, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 m. 4 cod. pen., commesso il 12 ottobre 2016 in Perugia; 3) dal Tribunale di Imperia, in data 25 settembre 2018, divenuta definitiva in data 11 dicembre 2018, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 5, 99, comma quarto, cod. pen. / commesso il 5 agosto 2015, in Ventimiglia. 1.1.11 provvedimento indicato, ha giustificato la pronuncia evidenziando la distanza temporale tra i reati (oltre due anni) e dei luoghi (Perugia e Alba) della commissione dei reati giudicati con i due titoli definitivi. Inoltre, viene rilevata la circostanza che il secondo reato è stato commesso quando era già intervenuta condanna, in primo grado, per il primo dei due reati delle sentenze sub 1 e 2, ritenendo insussistenti elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso la condannata, per il tramite del difensore, avv. M. Perga, che denuncia due vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. L'istanza era relativa a tre sentenze e l'esame di una di queste sarebbe stato del tutto omesso dal Giudice (quella sub 3) del Tribunale Imperia del 25 settembre 2018). Comunque, si rileva che si tratta di reati analoghi, quanto a quelli giudicati con le uniche due sentenze prese in esame dal Giudice, posti in essere utilizzando la medesima tecnica per approfittare delle persone offese. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione in relazione alla sentenza di cui al punto 3 della richiesta, tenuto conto, peraltro, che la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia è relativa a reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.quindi4b stesso titolo di reato di cui alla sentenza sub 2), commesso a distanza di poco più di un anno dal fatto giudicato con la sentenza sub 2 e con le medesime modalità operative.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cimmino, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione con riferimento al reato di cui alla sentenza indicata al punto 3 dell'istanza della ricorrente, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. L'esame degli atti, con particolare riferimento all'istanza del 3 maggio 2021, rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione ha deciso con il provvedimento di rigetto impugnato, ha consentito di acclarare che, effettivamente, le sentenze definitive, per le quali era stata avanzata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., erano tre, ivi compresa quella sub 3), emessa dal Tribunale di Imperia il 25 settembre 2018 (cfr. pag. 2 dell'istanza del 3 maggio 2021 a firma del difensore, avv. M. Perga). Si fa riferimento, nell'istanza, anche alla pronuncia relativa al reato di furto, commesso in Ventimiglia, indicato nella richiesta difensiva, come eseguito a breve distanza temporale dall'altro reato di furto di cui alla pronuncia sub 2). Inoltre, si fa riferimento a un periodo complessivo, in cui la Caldarar si era trovata in situazione di difficoltà sociale e familiare, che avrebbe spinto la condannata, anche per il proprio sostentamento, all'esecuzione dei reati per i quali sono emesse le tre sentenze irrevocabili indicate, tutti omogenei (due furti ed un reato di estorsione) con dinamica dei fatti similare, quanto alle modalità con le quali l'autrice della condotta è stata capace di approfittare delle persone offese per farsi consegnare beni o altre utilità. 2. Sul punto si osserva che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e rileva il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), gravando sul condannato, che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno.2.1.Nel caso di specie, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa del giudice dell'esecuzione senza svolgere un'adeguata analisi degli indici devoluti dall'istante, attraverso una motivazione che non ha dato conto, considerati i principi giurisprudenziali indicati, dell'esame della complessiva questione dedotta, rendendo motivazione generica rispetto all'istanza proposta, e, comunque, carente perché relativa solo a due dei tre provvedimenti indicati nella richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. 2.2. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, perché il Giudice dell'esecuzione ha risposto alla richiesta incorrendo nel lamentato vizio di motivazione, rendendo una giustificazione, rispetto al pronunciato diniego, senza esaminare, specificamente, la questione dedotta con la richiesta e rendendo, quindi, motivazione generica e, comunque, carente. Ne deriva l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari perché, in ossequio ai fissati principi e nella piena autonomia del giudizio di merito, svolga nuovo e completo esame dell'istanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Co
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