CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 484/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E AVVOCATI, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo in proprio, elettivamente domiciliatiin Roma , [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino , 5 0 , presso lo studio dell’Avv.Roberto de Tilla che li rappresenta e dife nde , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, n. 1768 /20 21 , depositata il 19/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , nonché quest’ultimo in proprio , ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha confermato la sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato una maggiore Irap ed aveva accer tato un reddito complessivo netto maggiore di quello dichiarato, da imputare per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. 2. L’Ufficio, in particolare,per quanto ancora rileva, riteneva non deducibili i costi portati da due fatture, per complessivi euro 365.000,00, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].,in ragione di due contratti con i quali detta ultima aveva concesso allo studio associato sia il godimento degli spazi relativi a due immobili (situati rispettivamente a Romae a Cosenza), per un importo complessivo annuo pari ad euro 135.000,00,sia il godimento dei beni e degli arredi ivi presenti, nonch é il personale necessario per il corretto utilizzo degli stessi per un importo complessivo annuo pari ad euro 230.000,00. I contribuenti sostenevanodi aver adempiuto al pagamento delle fatture mediante compensazione; precisava no , infatti, che [OSCURATO:PERSONA] era debitore verso lo studio della somma di euro 422.535,94 erogatagli negli anni; che, pertanto, lo studio aveva adempiuto al debito verso la società locatrice mediante accollo da parte dello stesso Indrieri, il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 quale, a propria volta, era creditore della [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di euro 374.400,00. 3. La C.t.r. riteneva non fondata l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212. Sul merito della pretesa tributaria confermava la legittimità dell’accertamento. Considerato che: 1. Con il primo motivoi ricorrenti denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. Censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie gli obblighi di red a zione del p . v . c . e di rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12 cit. trattandosi di accertamentoc.d. «a tavolino». 2. Il secondo motivo è così rubricato : « violazione e falsa applicazione dell’art. 54 – disconoscimento dei costi – inerenza – esistenza. I ricorrenti censuranola sentenza impugnata quanto alla seguente affermazione « non vale osservare che l'intera operazione (compensazione del debito dello Studio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] con il debito di quest'ultima nei confronti dell'Indrieri, socio che si sarebbe, pertanto, accollato il debito dello Studio) risulterebbe analiticamente regolamentata da scritture private intervenute tra le parti; ecì non solo e non tanto per la mancanza di certezza della data delle dette scritture, quanto piuttosto e soprattutto perché la loro redazione non si mostra affatto decisiva ai fini della effettività delle operazioni. Le scritture in questione, infatti, disciplinano s̀ l'intera operazione, ma non forniscono alcun elemento di certezza in ordine alla effettivitàdei costi dedotti dallo Studio». Con l’unico motivo muovonoplurime censure. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2.1. Con la prima, assumono che la C.t.r. ha errato nel ritenere che,in caso di disconoscimento di costi ritenuti dall’Ufficio inesistenti o non inerenti,l’onere della prova gravi sul contribuente. 2.2. Con la seconda affermanoche la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha applicato la limitazione di cui all’art. 2271 cod. civ. in tema di compensazionein quanto nella fattispecie in esame il socio di maggioranza, già debitore dell’associazione professionale, si era accollato il debito di quest’ultima verso il terzo. Aggiungonoche l’art.2271 cod. civ. non è applicabile essendosi in presenza di una compensazione volontaria, regolata dall’art. 1252 cod. civ. Affermano, ancora,che la scrittura privata del 29 dicembre 2010 – sottoscritta tra lo studio associato, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. – attuava una compensazione volontaria in ragione della quale l’Indrieri –debitore dello studio della somma di euro 422.535,94 – per delega dello studio stesso, si era obbligato a pagare la somma di euro 365.000,00, dovuta da quest’ultimo alla società locatrice , portandola in compensazione con quanto dovuto dalla società allo stesso Indrieri. Deducono, per l’effetto, che la compe nsazione dei debiti/crediti era legittima ed incontestabile e che, di conseguenza, legittimamente lo studio associato aveva portato in deduzione il costo di euro 365.000,00. 2.3. Con la terza censura , criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto argomenti dal fatto che ilcosto controverso fosse stato portato in deduzione solo per l’anno 2010 , nonostante il godimento dei beni e servizi si fosse protratto anche per gli anni successivi. Osservano in proposito che le scritture private con le quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso in locazione allo studio associato due immobili ed il godimento dei beni e del personale, avevano una durata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 di soli dodici mesi,non rinnovabili, sicché i relativi costi non potevano portarsi in deduzione anche per gli anni successivi. 2.4. Con la quarta censura , critica no la sente nza impugnata per aver ritenuto anti - economica l ’operazione , stante la spropor zione del canone pagato alla [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quello sostenuto da quest’ulltima per la locazione degli immobili,pari a soli euro 63.000,00. Evidenziano che gli immobili erano stati conce s si in g odimento unitamente agliarredi, alle attrezzature e al personale dedicato al loro utilizzo. 2.5. Con la quinta censura, critica no la sentenza impugnata per aver fatto riferimento alla compagine sociale ed alla contabilità della società locatrice, sebbenequest’ultima non fosse parte del giudizio. 2.6. Aggiungono, infine, che la mancanza di data certa delle scritture, pure evidenziata in sentenza, era superata dalle registrazioni contabili che documentavano «l’effettività del tempo dell’operazione». 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denuncia no nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 2271 cod. civ. Censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nell’ambito della società semplice non fosse possibile operare la compensazione tra ildebito del terzo verso l’enteed il credito del terzo verso un socio. Osservano, in proposito , che debitore dell’ associazione professionale era il socio di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA],e non un terzo; che viceversa, era l’associazione ad essere debitrice della terza, Mulitconsult. Deducono, per l’effetto, l’inapplicabilità dell’art. 2271 cod. civ. 4. Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. Censurano la sentenza impugnata per aver escluso la data certa delle scritture private in quanto non autenticate. Assumono che la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 registrazione delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] dava certezzaalla data. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1.In materia fiscale le regole che disciplinano la redazione di un processo verbale di constatazione, all’esito dell’attività amministrativa, sono finalizzate ad assicurare un contraddittorio endo-procedimentale, entro i limiti delle ipotesi in cui ciò sia ritenuta garanzia imprescindibile della difesa del contribuente. Tale garanzia è indispensabile tutte le volte in cui l’atteggiarsi dell’attività dell’Amministrazione implichi accertamenti a sorpresa, in cui si verifica un’intromissionedell’autorità fiscale nei luoghi di sua pertinenza. Si è precisato, pertanto, che il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale è segnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Cfr. Cass. 02/05/2023, n. 11365). Per giurisprudenza costante di questa Corte la redazione delverbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali «atavolino», espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 04/04/2018, n. 8246). 5.2. Nella stessa direzione, per giurisprudenza consolidata, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche nella diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti «a tavolino » , atteso che la naturale vis Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre terminidilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 05/11/2020, n. 24793). 5.3. Si è precisato che l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini «a tavolino» effettuate nei confronti di terzi, il contraddittorio endo-procedimentale ove l'accertamento attenga a tributi armonizzati, ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Cass. 20/12/2022, n. 37234). Questa Corte, infatti, ha evidenziato che, anche con riferimento ai tributi armonizzati, in riferimento ai quali la garanzia del contraddittorio impone sempre e comunque il rispetto del termine dilatorio, perché la violazione dell’obbligo comporti l'invalidità dell'atto, il contribuente non deve aver propsotoproposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823) 5.4. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Infatti, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 12 legge n. 212 del 2000opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche nella diversa ipotesi (quale quella di specie) di accertamenti c.d. «a tavolino» e che solo per i tributi c.d. «armonizzati», sussiste un obbligo generale di contraddittorio endo - procedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, mentre per i tributi non armonizzati non è rinvenibile, nella legislazione un analogo generalizzato vincolo. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 5.5. Deve pertanto escludersi, con riferimento all’accertamento controverso, in materia di imposte dirette, ogni possibile rilevanza dell’art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000, che disciplina gli «accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali», fattispecie che neppure il ricorrente ha dedotto sussistere nel caso di specie. Inoltre, l’estraneità dell’imposta controversa al novero dei tributi armonizzati priva di rilievo il richiamo operato dalla contribuente alla giurisprudenza comunitaria (in particolare: Corte di giustizia, 18.12.2009 in causa C-349/07, Sopropè) in tema di obbligatorietà del contraddittorio in sede di procedimento amministrativo (Cass.18/01/2023, n. 1463) 6. La prima censura d cui al secondo motivo, con la quale i ricorrenti lamentano che la C.t.r. avrebbe fatto applicazione scorretta dei principi di ripartizione dell’onere della prova in materia di costi,è infondata. 6.1. P er giurisprude nza costante di questa Corte, in caso di contestazioni dell’Ufficio in odine ai costi portati in deduzione, il contribuente è tenuto provaree documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura delcosto, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass.18/08/2022, n. 24880). LaCorte ha chiarito che la prova deve investire i fatti costitutivi del costo, sicché per quanto riguarda il contribuente, il suo onere è, per così dire, originario, poiché, ancor prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa egli è tenuto a provare (e documentare) quanto sopra.(Cass. 17/07/2018, n. 18904) . 6.2. Quanto all’inerenza – che costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del redito di impresa e che esprime la relazione tra i costi e l’attività produttiva di reddito soggetta a tassazione – la prova incombe sul contribuente, mentre spetta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 all'Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria (Cass.18/08/2022, n. 24880, Cass. 02/02/2021, n. 2224, Cass. 21/11/2019, n. 30366, Cass. n. 18904 del 2018). Si è aggiunto, inoltre, che la derivazione dei costi da un’attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (Cass.19/12/2019, n. 33915). Quando l'Amministrazione ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati, oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l'inerenza con due modalità: da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza;dall'altro può addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2224). La Corte ha, altresì, chiarito che in questa prospettiva appare suscettibile di assumere rilievo anche un giudizio di congruità ed anti- economicità della spesa, inteso come proporzionalità tra il quantum corrisposto ed il vantaggio conseguito. Ha aggiunto che nell'ambito delle imposte sui redditi, la valutazione di anti-economicità, ossia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 dell'evidente incongruità dell'operazione, legittima e fonda il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertamento ex art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973 in base al principio secondo cui chiunque svolga un'attività economica dovrebbe, secondo l'id quod plerumque accidit,indirizzare le proprie condotte verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti, sicché le condotte improntate all'eccessività di componenti negativi o all'immotivata compressione di componenti positivi di reddito sono rivelatrici di un occultamento di capacità contributiva e la spesa, in realtà, non trova giustificazione nell'esercizio dell'attività d'impresa. Ne deriva che è configurabile un nesso tra i due giudizi su un piano strettamente probatorio: la dimostrata sproporzione assume valore sintomatico in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all'attività d'impresa, ossia che l'atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell'inerenza è inesistente(Cass. n. 18904 del 2018 cit.). 6.3. Con specifico riguardo alla deduzione di costi corroborati da fatture, la Corte ha precisato che l’onere di provare l’oggettiva esistenza delle operazioni contestate non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono,di regola, utilizzati proprio allo scopo di far appari re reale un'operazione fittizia (Cass. 18/10/2021 n. 29628 Cass. 19/12/2019, n. 33915). Più precisamente, si è detto che nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioniinesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione finanziaria, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere; tale prova , tuttavia, è raggiunta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di indizi attendibili idonei ad integrare una presunzione semplice (art. 2727 cod. civ.), per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero per dimostrare in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati (cfr. Cass., 11/09/2013, n. 20786, Cass., 12/12/2005, n. 27341). In tal caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr.Cass. 0 7 /02/ 2008 n. 2847 ) ; il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degliartt. 2727 cod. civ. e ss. e art. 2697 cod. civ. ( Cass. 21/08/2023, n. 24960,Cass. 23 /04/ 2010, n. 9784 ). 6.4. La C.t.r. si è attenuta a questi principi ed ha richiama to puntualmente la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell’onere della prova. Ha affermato, infatti, che, trattandosi di accertamento ex art. 39 d.P.R. n 600 del 1973, l'Ufficio aveva sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità deidati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità arappresentare una capacità contributiva non dichiarata; che, pertanto, l’accertamento era assistito da presunzione di legittimità, grava ndo sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delleoperazioni effettuate, anche in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12 relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, non essendo sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili. Ha aggiuntoche, relativamente ai costi ritenuti indeducibili dall'Ufficio , spettava al contribuente l'onere di provare ex art. 2697 cod. civ. l'effettiva sussistenza degli stessi, qualicomponenti negativi del reddito di impresa,nonché la loro inerenza. 6.5. A fronte dei principi sopra esposti, di cui la C.t.r. ha fatto corretta applicazione, restano irrilevanti le considerazioni di cui al ricorso in merito alla natura della compensazione, e più in generale, dell’operazione trilaterale, posta in essere dalle parti. Le stesse, infatti, non possono aver alcun rilievo ai fini di una diversa ripartizione dell’onere probatorio in punto di costi. 7. Le ulteriori cen sure di cui al secondo motivo ed il terzo ed il quarto motivo sono anch’essi infondati. 7.1. Lecritiche mossedal ricorrente a quanto sostenuto dalla C.t.r. con riferimento all’art. 2271 cod. civ. non co lgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.La motivazione della C.t.r., se pure accenna a tale disposizione,afferma che, anche a voler considerare inapplicabile il divieto di cui all’art. 2721 cod. civ. «deve ritenersi piuttosto che l’Ufficio abbia fornito la prova – sulla scorta di presunzioni, gravi, precise e concordanti – dell’inesistenza dell’operazione al legata dal contribuente». La C.t.r., pertanto, ha ritenuto che il costo di euro 365.000,00 fosse stato legittimamente recuperato a tassazione in quanto relativo ad un’operazione inesistente. 7.2. Ugualmente,non colgono la portata della motivazione resa le censura mosse a quanto affermato in sentenza in ordine alla prova certa delle scritture. La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l’argomento speso dal contribuente, secondo il quale l’intera operazione era Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13 analiticamente regolamentata da scritture private intervenute tra le parti; ha evidenziato che ciò derivava «non solo e non tanto per la mancanza di certezza della data delle dette scritture»quanto perché la loro redazione non era « decisiva ai fini della effettività delle operazioni»; ha aggiunto che le scritture in questione non fornivano «alcun elemento di certezza in ordine all’effettività dei costi dedotti dallo Studio». 7.3. La C.t.r., di seguito, ha individuato quali fossero gli elementi che corroboravano l’inesistenza del costo. Ha rilevato in proposito che [OSCURATO:PERSONA] era il rappresentante legale dello studio associato,del quale possedeva un quota del 90 per cento, ed anche il rappresentante legale della società locatrice degli immobili e dei servizi di cui era unico socio; che il canone era stato portato in deduzione solo per un anno, sebbene il godimento degli immobili si fosse protratto anche per gli anni successivi; che l’operazione appariva antieconomica in quanto il canone corrisposto per la locazione dell’immobile (pari ad euro 135.000,00) era sproporzionato ed irragionevole rispetto ai costi sopportati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Detta valutazione, essendo compiuta su quanto acquisito al processo, non è in alcun modo inficiata dalla estraneità al giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]: rispetto a quest’ultima, del resto, non si pone alcun problema di opponibilità della sentenza, non essendo la stessa destinataria dell’accertamento. 7.4. I ricorrenti , nel censurare gli elementi di fatto posti a fondamento della ritenuta inesistenza del costo,sollecitano, in realtà, una rivalutazione del ragionamento decisorio. Deve rilevarsi, in proposito che i motivi due, tre e quattro, se pure non formulati espressamente in ragione di una delle specifiche ipotesi di cui all’art. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ., censurano la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14 violazione e falsa applicazione dell’art. 54 (sic) e degli artt. 2271 e 2704 cod. civ.; non vi è dubbio, pertanto, che vanno ricondotti al paradigma di cui al. n. 3. Ciononostante,il ricorrente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si si demanda a questa Corte nonè l’analisi e l’applicazione delle norme, bens̀ l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). 8. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida