CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto esso deduce una asserita mancanza della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nella sentenza impugnata si rinviene la risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione del beneficio della particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che è stato escluso per la abitualità del comportamento derivante dall'esistenza di plurime precedenti condanne per fatti di violenza alla persona e porto di arma, che il giudice di appello ha ritenuto contenere caratteri fondamentali comuni con quello di cui all'art. 699 cod. pen. oggetto del giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2