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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 30057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; contro: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di Teddy avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine al quale il richiedente è stato assolto con sentenza d'appello passata in giudicato (in rifora di una condanna in primo grado).

2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, articolando un motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe escluso la colpa grave in capo al richiedente senza procedere a una valutazione ex ante della sua condotta al fine dell'apprezzamento tanto della gravità della colpa quanto della sinergia tra essa e l'intervento dell'Autorità.

L'ordinanza si sarebbe limitata peraltro solo a evidenziare la sussistenza di elementi emergenti dalle indagini tecniche, posti a fondamento della gravità indiziaria ma ritenuti non tali da motivare la condanna, senza vagliarli ai fini dell'operatività dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, avente struttura e finalità proprie e differenti da quelle del processo penale.

Non sarebbero stati esaminati, in definitiva, i rapporti con gli organizzatori dell'associazione al fine di verificare la gravità della colpa nell'aver eseguito, per essi, attività invece ritenute dal G.i.p. tali da fondare la gravità indiziaria, così come non sarebbe stata considerata l'accertata disponibilità di denaro falso da parte di Teddy (per un importo di 11.000,00 euro).

3. Hanno depositato richieste la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso, e memorie la difesa del richiedente, con le quali è stato invece sollecitato il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.2. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti (tenuti nel corso del procedimento o extraprocedimentali) gravemente colposi, tra cui si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti.

Sempre che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Riepilogati i principi governanti la materia, limitatamente a quanto rileva ai fini del presente giudizio, occorre evidenziare che, in premessa, la Corte territoriale ha dato atto che l'ordinanza cautelare ha fondato il giudizio circa la gravità indiziaria su una molteplicità di conversazioni captate tra Teddy e gli organizzatori del sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, questi ultimi condannati.

Proprio in forza di tali elementi erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in capo al richiedente in termini di partecipazione all'associazione con il ruolo di supporto logistico.

All'esito, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la condotta del richiedente tale da integrare solo colpa lieve, così procedendo alla liquidazione della prevista indennità.

4. Orbene, la Corte territoriale, con la motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, innanzi riportata e non meramente sintetizzata, ha sostanzialmente disatteso tutti i richiamati principi governanti la materia, ancorché con un apparato argomentativo, peraltro autoreferenziale, che esaurendosi quasi nella sola premessa di un iter logico-giuridico si è posto ai confini con il vizio assoluto di motivazione per apoditticità.

L'ordinanza fa riferimento alla condotta extraprocedimentale di Teddy come emergente da molteplici conversazioni captate tra lui e gli organizzatori del sodalizio (questi ultimi condannati), in forza delle quali erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in termini di partecipazione all'associazione quale soggetto addetto al supporto logistico, per poi non valutarla, alla stregua di un giudizio ex ante, ai fini dell'istituto in esame e in ragione dei diversi criteri che lo guidano verso la realizzazione delle finalità cui è preordinato, distinte da quelle proprie del giudizio penale al cui solo esito assolutorio la Corte territoriale si è invece rifatta.

È mancata altresì ogni valutazione della condotta del richiedente in termini di connivenza con i membri del sodalizio, ai fini di escludere il presupposto negativo della colpa grave o del dolo, oltre che in merito alla connessione sinergica della stessa con l'intervento dell'Autorità, anche in termini di permanenza della misura cautelare.

5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annullata l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; contro: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di Teddy avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine al quale il richiedente è stato assolto con sentenza d'appello passata in giudicato (in rifora di una condanna in primo grado). 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, articolando un motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe escluso la colpa grave in capo al richiedente senza procedere a una valutazione ex ante della sua condotta al fine dell'apprezzamento tanto della gravità della colpa quanto della sinergia tra essa e l'intervento dell'Autorità. L'ordinanza si sarebbe limitata peraltro solo a evidenziare la sussistenza di elementi emergenti dalle indagini tecniche, posti a fondamento della gravità indiziaria ma ritenuti non tali da motivare la condanna, senza vagliarli ai fini dell'operatività dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, avente struttura e finalità proprie e differenti da quelle del processo penale. Non sarebbero stati esaminati, in definitiva, i rapporti con gli organizzatori dell'associazione al fine di verificare la gravità della colpa nell'aver eseguito, per essi, attività invece ritenute dal G.i.p. tali da fondare la gravità indiziaria, così come non sarebbe stata considerata l'accertata disponibilità di denaro falso da parte di Teddy (per un importo di 11.000,00 euro). 3. Hanno depositato richieste la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso, e memorie la difesa del richiedente, con le quali è stato invece sollecitato il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.2. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti (tenuti nel corso del procedimento o extraprocedimentali) gravemente colposi, tra cui si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti. Sempre che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Riepilogati i principi governanti la materia, limitatamente a quanto rileva ai fini del presente giudizio, occorre evidenziare che, in premessa, la Corte territoriale ha dato atto che l'ordinanza cautelare ha fondato il giudizio circa la gravità indiziaria su una molteplicità di conversazioni captate tra Teddy e gli organizzatori del sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, questi ultimi condannati. Proprio in forza di tali elementi erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in capo al richiedente in termini di partecipazione all'associazione con il ruolo di supporto logistico. All'esito, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la condotta del richiedente tale da integrare solo colpa lieve, così procedendo alla liquidazione della prevista indennità. 4. Orbene, la Corte territoriale, con la motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, innanzi riportata e non meramente sintetizzata, ha sostanzialmente disatteso tutti i richiamati principi governanti la materia, ancorché con un apparato argomentativo, peraltro autoreferenziale, che esaurendosi quasi nella sola premessa di un iter logico-giuridico si è posto ai confini con il vizio assoluto di motivazione per apoditticità. L'ordinanza fa riferimento alla condotta extraprocedimentale di Teddy come emergente da molteplici conversazioni captate tra lui e gli organizzatori del sodalizio (questi ultimi condannati), in forza delle quali erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in termini di partecipazione all'associazione quale soggetto addetto al supporto logistico, per poi non valutarla, alla stregua di un giudizio ex ante, ai fini dell'istituto in esame e in ragione dei diversi criteri che lo guidano verso la realizzazione delle finalità cui è preordinato, distinte da quelle proprie del giudizio penale al cui solo esito assolutorio la Corte territoriale si è invece rifatta. È mancata altresì ogni valutazione della condotta del richiedente in termini di connivenza con i membri del sodalizio, ai fini di escludere il presupposto negativo della colpa grave o del dolo, oltre che in merito alla connessione sinergica della stessa con l'intervento dell'Autorità, anche in termini di permanenza della misura cautelare. 5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annullata l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui de
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