Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29686/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2605/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall'imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi . difensiva della mera resistenza passiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl C sigliere estensore Il PresidenteR o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI r A T c; ,,P.7.11‘71.IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2605/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall'imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi . difensiva della mera resistenza passiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dic P.Q.MIl C sigliere estensore Il PresidenteR o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI r A T c; ,,P.7.11‘71.IN C
Sentenza Cassazione n. 29686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris