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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 39196/2021

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6893/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Man flo Maglio e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 90/02/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 08020100011852343.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,'con modificazioni, dalla'legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che ehtro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di,trattazione di cui al comma 13 dell'alt. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), 'né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità perle pàrti di 2qS4 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 ' dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo eStinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma ‘i( 9191 L;r2ChT,.f-,[OSCURATO:PERSONA] , IL 4-9 1A-217--c 2/4- [OSCURATO:PERSONA] ss 'Elisa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6893/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Man flo Maglio e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 90/02/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 08020100011852343. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,'con modificazioni, dalla'legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che ehtro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di,trattazione di cui al comma 13 dell'alt. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), 'né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità perle pàrti di 2qS4 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 ' dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo eStinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma ‘i( 9191 L;r2ChT,.f-,[OSCURATO:PERSONA] , IL 4-9 1A-217--c 2/4- [OSCURATO:PERSONA] ss 'Elisa
Decreto Cassazione n. 39196/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris