CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 29 settembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto secondo consolidato orientamento della Suprema Corte il danno può dirsi di speciale tenuità solo ove il pregiudizio sia di valore economico pressoché irrisorio, diversamente dal caso di specie in cui il lucro conseguito o conseguendo dall'imputata non risulta affatto irrisorio, data la tipologia dei beni sottratti; si veda pag. 3 della motivazione); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso