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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 43285/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, che dopo breve discussione si è riportato alle memorie depositate e avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Savon, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 28/3/2023 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 22/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio ascrittogli - revocava la confisca, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per assoluta e palese genericità dell'imputazione.

Evidenzia che i reati tributari presupposti, ascritti ad un terzo (tale [OSCURATO:PERSONA]), non sono specificamente indicati; che all'uopo non è sufficiente il rinvio alla sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del Pesce (che si fonda su fatti mai accertati, in assenza dell'istruttoria dibattimentale, che consegue alla scelta del rito) ed alla sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti dell'odierno ricorrente, poi annullata per difetto di competenza; che l'impostazione eterointegrativa dell'imputazione, seguita dalla Corte territoriale, viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, tutelato dagli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; che il Pesce patteggiò non solo per i reati dichiarativi ex art. 3 d.

Igs. 74/2000, ma anche per altri tipi di reati tributari ai sensi dell'art. 2 d. igs. 74/2000, per cui sarebbe stata necessaria una maggiore analiticità nella indicazione dei reati presupposti. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata acquisizione di prova decisiva ed alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla decisione di rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria.

Osserva che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata alla escussione di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare di una delle società facenti capo al Pesce, avrebbe consentito di acquisire importanti indicazioni sulla gestione del denaro contante da parte del Pesce, sulla sua consistenza e sui flussi di denaro in entrata ed in uscita sul suo conto corrente acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nonché di accertare l'entità dei versamenti effettuati nel 2008, al fine di stabilire se il denaro presente sul conto estero provenisse o meno da fatti illeciti dolosi commessi nelle annualità precedenti; che detta istanza è stata respinta con formule di stile, in ragione del carattere esplorativo e non decisivo della prova richiesta. 2.2 Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. ovvero il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

Ritiene che la sentenza impugnata non faccia buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla motivazione per relationem, in quanto la sentenza di primo grado non poteva assurgere a fondamento della motivazione della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che quest'ultima non possiede un convincente apparato motivazionale. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per preternnissione del terzo motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla inconfigurabilità del riciclaggio per mancata dimostrazione della provenienza del denaro da delitto non colposo.Ribadisce che la responsabilità dell'odierno ricorrente è stata affermata nonostante il difetto di prova in ordine alla provenienza del denaro da delitto non colposo, quale si desume i) dalla indeterminata indicazione dei reati presupposto, anche con riferimento al tempus commissi delicti, dalla mancanza della prova della sorte delle somme di denaro frutto delle sottofatturazioni operate dalle società del gruppo Pesce, iii) dalla impossibilità di stabilire quali somme esattamente fossero confluite sul conto estero e se le stesse fossero riconducibili alle vendite immobiliari effettuate negli anni rilevanti ai fini del presente procedimento, iiii) dalla circostanza che in ipotesi tali somme di denaro potessero essere frutto di risparmi accumulati dal Pesce o di evasioni sottosoglia, mi]) dal difetto di prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa di tali somme. 2.4 Con il quinto motivo denunzia la nullità della sentenza per preternnissione del secondo motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la dedotta inconfigurabilità del delitto di riciclaggio sotto il profilo dell'anteriorità delle condotte contestate rispetto ai delitti presupposti.

Rileva che le condotte contestate sono antecedenti ai reati presupposto, in quanto si collocano in un periodo compreso tra il 9/3/2008 ed il 17/10/2008, mentre le vendite sottofatturate sono continuate sino a tutto il 2008, con la conseguenza che i reati tributari presupposti si sono consumati nel settembre 2009, con la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008.

Peraltro, è arbitrario ritenere che la somma che si assume riciclata, pari a 679.700 euro derivi da reati tributari precedentemente commessi: in senso contrario, invero, depongono i) le dimensioni dell'evasione fiscale commessa dalle società immobiliari del Pesce, che per l'anno 2008 ammontano a 1.633.800 euro, per cui è ragionevole presumere che i 679.700 euro portati all'estero nel 2008 siano esclusivamente frutto della sottofatturazione compiuta in quello stesso anno, il) la collocazione temporale dei controlli sugli ultimi due versamenti operati da [OSCURATO:PERSONA], effettuati dopo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], impiegata nelle società del Pesce, che si occupava delle vendite immobiliari solo da quel periodo, di talchè è ragionevole ipotizzare che fosse a conoscenza solo dell'ammontare dei ricavi "in nero" appena realizzati, iii) l'assenza di elementi univoci che consentano di collocare temporalmente l'origine delle somme poi affluite sul conto estero. 2.5 Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per pretermissione del terzo motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta inconfigurabilità del riciclaggio per l'inoffensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma.

Evidenzia che dagli atti risulta che il denaro non fu trasferito su un conto estero non riferibile al Pesce, ma su conto a questi intestato, di talchè nessun ostacolo si sarebbe posto alla identificazione della provenienza delle somme ivi confluite (al 17/10/2008 esisteva un solo conto estero intestato a [OSCURATO:PERSONA], sul quale sono confluiti versamenti effettuati dal Pesce e dalla figlia Giovanna); che al più si potrebbe ipotizzare un autoriciclaggio, all'epoca dei fatti ancora non previsto dal nostro ordinamento; che l'unica movimentazione di denaro compiuta sul conto intestato alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] LLC, della quale era procuratore e beneficiario il Pesce, è stata eseguita da quest'ultimo in data 23/10/2008, quando fu acceso il conto corrente della società, dunque, successivamente all'ultima delle c:ondotte contestate.

Osserva, altresì, che il termine "trasferimento" utilizzato dall'art. 648-bis cod. pen. non designa lo spostamento materiale del denaro, ma più specificamente il passaggio interpersonale dello stesso in senso tecnico giuridico ad un altro soggetto; che i trasferimenti di denaro, per la loro linearità, non si sono tradotti in un ostacolo all'accertamento della provenienza della provvista, trattandosi di transazioni debitamente registrate.

Rileva ancora che non è inverosimile che l'operazione economica sia stata effettuata per evitare il pagamento dell'euroritenuta, che nel caso di specie, secondo i calcoli eseguiti dal consulente tecnico di parte, sarebbe arrivata fino al 35%; che è prassi degli operatori finanziari di Monaco avvalersi di società riduciarie nel rispetto della disciplina antiriciclaggio; che così è accaduto anche nel caso del Pesce, tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] LTD è una società già costituita a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], società di consulenza della banca rnonegasca, tramite la quale è stata messa a disposizione del Pesce la [OSCURATO:PERSONA] LLC, struttura fiduciaria che rappresenta lo strumento tecnico abituale per operazioni del genere, con contestuale rilascio in favore dello stesso di una procura per l'apertura e la gestione di conti e depositi presso l'istituto di credito monegasco. 2.6 Con il settimo motivo eccepisce la nullità della sentenza per pretermissione del quarto motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza di condotte poste in essere dall'imputato ai fini della consumazione del riciclaggio.

Rileva, in proposito, la difesa che il contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] sono irrilevanti ai fini della dimostrazione della penale responsabilità del Reverdito, posto che da esse non si desume alcuna istigazione a commettere il reato, in quanto il versamento di somme di denaro su un conto intestato all'autore del reato presupposto non ostacola in alcun modo l'accertamento della provenienza del denaro; che il mancato esame di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca monegasca, non ha consentito di accertare il contenuto del colloquio da questi avuto con l'imputato; che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (la cui attendibilità non è stata preventivamente vagliata), reticenti e lacunose, sono connotate dalla evidente volontà di scaricare ogni responsabilità dell'accaduto sul Reverdito; che le perquisizioni effettuate presso l'odierno ricorrente hanno dato tutte esito negato.

Trattasi di censure già proposte alla Corte di appello, con le quali la motivazione della sentenza impugnata non si confronta. 2.7 Con l'ottavo motivo invoca la nullità della sentenza per pretermissione del quinto motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del riciclaggio.

Ritiene che la sentenza di appello non si confronti con le doglianze difensive, rimandando alle argomentazioni svolte nel terzo motivo di ricorso. 2.8 Con il nono motivo deduce la nullità della sentenza per preternnissione del sesto motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta inconfigurabilità del riciclaggio per carenza del presupposto negativo della norma, costituito dall'assenza di concorso nel reato presupposto.

Evidenzia che nella stessa prospettazione accusatoria il trasferimento del denaro sarebbe stato ideato dall'imputato in data anteriore all'apertura del conto corrente presso l'istituto di credito di Monaco.

Più precisamente, il momento in cui il ricorrente avrebbe suggerito al Pesce l'apertura del conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] de Banque, procurandogli il contatto con l'Olivieri, si collocherebbe tra l'autunno 2006 (inizio della collaborazione del Reverdito con il gruppo Pesce) e l'autunno 2007, dunque, in un periodo nel quale non era ancora scaduto il termine per le dichiarazioni fiscali relative a taluni degli anni di imposta nei quali avvenivano le vendite immobiliari sottofatturate.

In altri termini, secondo la difesa, la promessa di prendersi cura del denaro percepito in nero dal Pesce sarebbe stata effettuata pima della consumazione di taluni dei reati tributari presi in considerazione e, mancando qualsiasi indicazione relativa ai flussi di denaro, per il favor rei si dovrebbe ritenere che l'ammontare residuo delle somme transitate sul conto corrente estero derivasse unicamente da vendite effettuate dopo il presunto intervento agevolatore del Reverdito.

Sotto altro profilo, si osserva che - per distinguere tra riciclaggio e concorso nel reato presupposto - deve essere rigorosamente verificato il criterio temporale, al fine di accertare se nel caso concreto la preventiva assicurazione di "sistemare" i proventi del delitto abbia rafforzato o meno nell'autore diretto del reato presupposto la decisione di delinquere.

Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, è proprio la sentenza che afferma che il Pesce non sarebbe mai stato capace da solo di trasferire il proprio denaro all'estero, di talchè l'intervento del Reverdito dovrebbe essere qualificato non fungibile, in quanto tale idoneo a rafforzare il proposito criminoso del Pesce ed a cristallizzare il suo concorso nei reati presupposto. 2.9 Con il decimo motivo eccepisce la nullità della sentenza per pretermissione del nono motivo di appello e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Ritiene che la Corte territoriale non abbia valutato la qualità soggettiva del ricorrente, stimato professionista, l'età avanzata, lo stato di incensuratezza,, il comportamento processuale ed il consenso prestato all'utilizzazione di numerosi atti probatori.

Rileva, altresì, che il riferimento alla "professionalità dell'agire del Reverdito" di cui si è tenuto conto nella individuazione della pena base realizza un inammissibile bis in idem, atteso che è stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.

Ebbene su tale questione, posta con il nono motivo cli appello, i giudici dell'appello non si sono confrontati. 2.10 In data 30/9/2023 è pervenuta memoria difensiva con cui sono stati ulteriormente sviluppati gli argomenti posti con il ricorso. 2.11 In data 10/10/2023 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che, al fine di evitare inutili ripetizioni, sia opportuno porre una premessa di carattere generale in ordine ai principi di diritto che intende seguire nello scrutinio del presente ricorso.

Va, innanzitutto evidenziato che la sentenza di appello impugnata, in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette c:ongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Analogamente deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di c:assazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che in molti punti - che saranno specificamente indicati nel prosieguo - si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

In tal modo, invero, si trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le si impedirebbe di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Né il giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato: solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto e all'esigenza della completezza espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 - 01).

In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283:370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, c:ostituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Del resto, in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01) ha avuto cura di affermare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, atteso che reitera le stesse doglianze già avanzate alla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato con motivazione congrua ed esaustiva, del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, che alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata nel caso di specie, atteso che l'imputato è stato posto in condizione di conoscere dettagliatamente gli specifici addebiti mossigli, agevolmente desumibili i) dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 16/10/2011, definitiva il 30/12/2011, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], li) dalla sentenza di incompetenza pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Genova.

Dunque, non rileva la circostanza per cui, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è stata compiuta attività istruttoria, posto che si discute solo della compiuta conoscibilità dell'imputazione da parte del ricorrente, che prescinde dai profili relativi al merito della fondatezza delle accuse elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; né può generare confusione l'ulteriore circostanza dedotta, per cui al Pesce nel procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento fossero ascritti anche altri reati tributari, atteso che - come ha bene evidenziato la sentenza impugnata a pagina 5 - il riferimento agli specifici reati presupposto era contenuto nell'imputazione originaria relativa al procedimento nei confronti del Reverdito conclusosi con la sentenza del Tribunale di Genova di incompetenza. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Invero, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 - 01).

Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell'istanza difensiva è congrua, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessaria l'acquisizione della testimonianza del curatore fallimentare, sia perché la sua deposizione è riportata nella sentenza del Tribunale di Genova di cui si è detto (acquisita agli atti su richiesta della difesa), da cui risulta che l'Abbondanza aveva fondato la sua ricostruzione sugli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, sia perché l'ha ritenuta superflua in considerazione degli elementi già acquisiti agli atti, tra i quali le dichiarazioni del Pesce, ritenute dirimenti (Sezione 6, n. 48093 del 10/10/20:L8, G., Rv. 274230 - 01; Sezione 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01).

Trattasi, dunque, di motivazione non censurabile, in quanto esente da vizi di illogicità. 2.3 Il terzo e l'ottavo motivo sono inammissibili perché generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, atteso che non spiegano perché la sentenza di primo grado non avrebbe potuto assurgere a fondamento della motivazione della sentenza di secondo grado, anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituente l'oggetto dell'ottavo motivo.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 2.4 Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo ed il nono motivo sono inammissibili, in quanto investono questioni di fatto, già sottoposte alla Corte territoriale negli identici termini e da questa risolte in modo esaustivo, tutte finalizzate ad una rilettura alternativa degli elementi di prova, che - come evidenziato nella parte introduttiva, cui sul punto si rinvia - sono precluse in questa sede, essendo estranee al sindacato di legittimità.

Peraltro, sono inammissibili anche sotto diverso profilo, atteso che confrontandosi solo in apparenza con la motivazione della sentenza impugnata, risultano aspecifici.

In particolare, 2.4.1 quanto al quarto motivo, la Corte territoriale ha ben spiegato che il reato presupposto va individuato nei reati tributari commessi dal Pesce, sufficientemente indicati nella sentenza di patteggiamento e in quella di incompetenza di cui si è già detto; che deve escludersi che il denaro riciclato con il concorso fondamentale dell'odierno ricorrente potesse essere costituito da risparmi del Pesce (ipotesi questa, peraltro, avanzata in maniera del tutto congetturale e meramente ipotetica), atteso che quest'ultimo nel corso dell'esame ha puntualizzato che le somme di denaro contante trasferite sui conti correnti esteri erano il frutto della sistematica attività di sottofatturazione posta in essere nel corso degli anni; che è emerso dagli atti che il Pesce era solito custodire ingenti somme in contanti, provento dei reati tributari commessi, presso la propria abitazione, oltre che in una cassetta di sicurezza e che tali modalità di conservazione non sono incompatibili con la somma riciclata oggetto dell'imputazione, che costituisce solo una minima parte di quanto sottratto al fisco; che conseguentemente le somme venivano depositate sul conto estero non all'esito di ogni singola operazione economica, ma solo dopo averne accumulato un consistente importo; che nemmeno le dichiarazioni rese dalla Delfino, l'impiegata nelle società del Pesce, si pongo in contrasto con il percorso argomentativo che ha portato alla affermazione della responsabilità del Reverdito, atteso che la donna non era a conoscenza di tutto il denaro "in nero" percepito dal Pesce, occupandosi delle vendite anche altri dipendenti; 2.4.2 quanto al quinto motivo, la sentenza impugnata evidenzia che la somma riciclata in contestazione è solo una parte di quella ben maggiore accumulata nel corso degli anni, a partire dal 2003, dal Pesce, circostanza questa che risulta confermata anche dalle dichiarazioni confessorie rese da quest'ultimo; che risulta dirimente la considerazione per cui, con riferimento all'anno 2007, la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 30/9/2008, dunque, precedentemente all'ultimo trasferimento all'estero di denaro contante effettuato da [OSCURATO:PERSONA], cristallizzato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che anche l'ultima tranche di contante è riconducibile al provento della frode già consumata; che, infine, anche il trasferimento del denaro dal conto intestato al Pesce a quello intestato alla società di diritto estero [OSCURATO:PERSONA] LLC, risalendo al dicembre 2008, è successivo alla commissione dei reati presupposto; 2.4.3 con riferimento al sesto motivo, la Corte territoriale ha ritenuto decisiva la circostanza, ai fini della configurabilità del riciclaggio, del trasferimento del denaro dal conto corrente personale del Pesce, acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] de Banque, a quello intestato alla società di diritto estero [OSCURATO:PERSONA] LLC, all'evidenza non riconducibile al Pesce, né a nessun altro dei suoi familiari, in quanto amministrata da soggetti residenti in Svizzera e le cui quote erano detenute da altra società, la [OSCURATO:PERSONA] LTD, anch'essa di diritto estero.

Sul punto, rileva il Collegio che la doglianza difensiva - secondo cui il trasferimento del denaro sul conto della società estera sarebbe stato disposto da [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe successivo all'ultima condotta contestata, che risalirebbe al 17/10/2008 - è manifestamente infondata, sol che si consideri che l'indicazione nel capo di imputazione della data del 17/10/2008 è riferita all'ultimo trasferimento di denaro contante all'estero operato da [OSCURATO:PERSONA], mentre tra le condotte ascritte all'odierno ricorrente vi è anche quella di aver suggerito «le modalità di trasferimento del denaro (provento o profitto dei reati tributari) all'estero su conto non riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]», nonché di aver organizzato «la costituzione delle società sedenti all'estero denominate "[OSCURATO:PERSONA] LTD" e "[OSCURATO:PERSONA] LLC", formali titolari del conto».

Hanno poi precisato i giudici di appello che tali operazioni, coinvolgendo società di diritto estero non riconducibili ai Pesce, hanno determinato l'occultamento della origine illegale del denaro, rendendo difficile l'accertamento della sua provenienza e che ciò basta a configurare il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., posto che a tal fine è sufficiente per giurisprudenza costante che il relativo accertamento sia anche solo ostacolato; che nel caso di specie si è risaliti alla origine illecita del denaro solo in virtù di verifiche fiscali e di tutta la complessa ed articolata attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria, ivi compresa l'attività di captazione, così come alla revoca del sequestro delle somme depositate sul conto estero, con vincolo di destinazione in favore dell'ufficio della Agenzia delle Entrate, si è giunti solo a seguito delle dichiarazioni confessorie in ordine alla riconducibilità a se stesso del denaro ivi giacente rese da [OSCURATO:PERSONA]; che anche la prospettata finalità di evitare il pagamento dell'euroritenuta, scopo questo che secondo la difesa avrebbe determinato il trasferimento del denaro dal conto del Pesce a quello della società di diritto estero, non trova riscontro negli atti e si scontra con la logica (si veda sul punto la dettagliata motivazione della sentenza impugnata alle pagine 9-11); 2.4.4 in relazione al settimo motivo la sentenza impugnata da specificamente conto del contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra il Reverdito e la Pesce, da cui argomenta congruamente in ordine alla piena consapevolezza del primo che il denaro che la seconda stava trasferendo all'estero era di provenienza delittuosa ed al rilevante contributo fornito dal Reverdito alla realizzazione del riciclaggio (sul punto la difesa si limita a prospettare una lettura alternativa del compendio intercettivo, preclusa in sede di legittimità); spiega l'irrilevanza del mancato esame di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca monegasca, tenuto conto che - dalla tempistica dell'incontro avuto da questi con l'odierno ricorrente (tre giorni dopo il controllo del 17/10/2008 di [OSCURATO:PERSONA] alla frontiera e tre giorni prima della apertura del conto intestato alla società estera, sul quale il 12/12/2008 verrà trasferita l'intera somma depositata sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA]) e dalla mancata indicazione di motivi alternativi che giustificavano l'incontro - si evince che il Reverdito lo aveva incontrato per mettere a punto la linea da seguire per ostacolare le indagini finalizzate ad accertare la provenienza del denaro depositato sul conto estero del Pesce; motiva diffusamente sulle ragioni della ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (sia alla pagina 5, che alle pagine 13 e 14) e sui riscontri presenti agli atti; 2.4.5 con riguardo al nono motivo, la Corte territoriale evidenzia come, quando alla fine del 2006 il Reverdito aveva iniziato a seguire professionalmente il gruppo di aziende facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si fosse già reso responsabile dei reati tributari presupposto, come del resto dimostra l'entità delle somme evase, quantificate nell'ordine di diversi milioni di euro, rispetto a quella più modesta contestata all'odierno ricorrente quale oggetto di riciclaggio; come, peraltro, l'assunto difensivo fosse smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, che ha insistito nel corso dell'esame nel sostenere di non aver mai avallato pratiche evasive, avendo anzi sempre raccomandato al Pesce ed ai suoi collaboratori di non ricorrere all'evasione per aumentare i profitti.

Ritiene dunque il Collegio, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che i motivi ora esaminati siano inammissibili perché non specifici, ossia generici ed indeterminati, tenuto conto che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.„ Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2.5 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed zilla dosimetria della pena.

Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che tale statuizione si fonda su una motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della pervicacia nel delinquere dimostrata dal Reverdito, che non ha esitato a rafforzare il proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] di portare a termine l'operazione di trasferimento all'estero del denaro di provenienza delittuosa, nonostante l'accertamento subito, dato questo ritenuto prevalente rispetto agli elementi positivi evidenziati dal difensore - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezicine 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lulie, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.

Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisive - tra l'altro - l'articolata condotta di riciclaggio ed il considerevole importo riciclato.

Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, che dopo breve discussione si è riportato alle memorie depositate e avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Savon, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 28/3/2023 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 22/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio ascrittogli - revocava la confisca, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per assoluta e palese genericità dell'imputazione. Evidenzia che i reati tributari presupposti, ascritti ad un terzo (tale [OSCURATO:PERSONA]), non sono specificamente indicati; che all'uopo non è sufficiente il rinvio alla sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del Pesce (che si fonda su fatti mai accertati, in assenza dell'istruttoria dibattimentale, che consegue alla scelta del rito) ed alla sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti dell'odierno ricorrente, poi annullata per difetto di competenza; che l'impostazione eterointegrativa dell'imputazione, seguita dalla Corte territoriale, viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, tutelato dagli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; che il Pesce patteggiò non solo per i reati dichiarativi ex art. 3 d. Igs. 74/2000, ma anche per altri tipi di reati tributari ai sensi dell'art. 2 d. igs. 74/2000, per cui sarebbe stata necessaria una maggiore analiticità nella indicazione dei reati presupposti. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata acquisizione di prova decisiva ed alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla decisione di rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria. Osserva che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata alla escussione di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare di una delle società facenti capo al Pesce, avrebbe consentito di acquisire importanti indicazioni sulla gestione del denaro contante da parte del Pesce, sulla sua consistenza e sui flussi di denaro in entrata ed in uscita sul suo conto corrente acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nonché di accertare l'entità dei versamenti effettuati nel 2008, al fine di stabilire se il denaro presente sul conto estero provenisse o meno da fatti illeciti dolosi commessi nelle annualità precedenti; che detta istanza è stata respinta con formule di stile, in ragione del carattere esplorativo e non decisivo della prova richiesta. 2.2 Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. ovvero il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Ritiene che la sentenza impugnata non faccia buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla motivazione per relationem, in quanto la sentenza di primo grado non poteva assurgere a fondamento della motivazione della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che quest'ultima non possiede un convincente apparato motivazionale. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per preternnissione del terzo motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla inconfigurabilità del riciclaggio per mancata dimostrazione della provenienza del denaro da delitto non colposo.Ribadisce che la responsabilità dell'odierno ricorrente è stata affermata nonostante il difetto di prova in ordine alla provenienza del denaro da delitto non colposo, quale si desume i) dalla indeterminata indicazione dei reati presupposto, anche con riferimento al tempus commissi delicti, dalla mancanza della prova della sorte delle somme di denaro frutto delle sottofatturazioni operate dalle società del gruppo Pesce, iii) dalla impossibilità di stabilire quali somme esattamente fossero confluite sul conto estero e se le stesse fossero riconducibili alle vendite immobiliari effettuate negli anni rilevanti ai fini del presente procedimento, iiii) dalla circostanza che in ipotesi tali somme di denaro potessero essere frutto di risparmi accumulati dal Pesce o di evasioni sottosoglia, mi]) dal difetto di prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa di tali somme. 2.4 Con il quinto motivo denunzia la nullità della sentenza per preternnissione del secondo motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la dedotta inconfigurabilità del delitto di riciclaggio sotto il profilo dell'anteriorità delle condotte contestate rispetto ai delitti presupposti. Rileva che le condotte contestate sono antecedenti ai reati presupposto, in quanto si collocano in un periodo compreso tra il 9/3/2008 ed il 17/10/2008, mentre le vendite sottofatturate sono continuate sino a tutto il 2008, con la conseguenza che i reati tributari presupposti si sono consumati nel settembre 2009, con la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008. Peraltro, è arbitrario ritenere che la somma che si assume riciclata, pari a 679.700 euro derivi da reati tributari precedentemente commessi: in senso contrario, invero, depongono i) le dimensioni dell'evasione fiscale commessa dalle società immobiliari del Pesce, che per l'anno 2008 ammontano a 1.633.800 euro, per cui è ragionevole presumere che i 679.700 euro portati all'estero nel 2008 siano esclusivamente frutto della sottofatturazione compiuta in quello stesso anno, il) la collocazione temporale dei controlli sugli ultimi due versamenti operati da [OSCURATO:PERSONA], effettuati dopo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], impiegata nelle società del Pesce, che si occupava delle vendite immobiliari solo da quel periodo, di talchè è ragionevole ipotizzare che fosse a conoscenza solo dell'ammontare dei ricavi "in nero" appena realizzati, iii) l'assenza di elementi univoci che consentano di collocare temporalmente l'origine delle somme poi affluite sul conto estero. 2.5 Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per pretermissione del terzo motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta inconfigurabilità del riciclaggio per l'inoffensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma. Evidenzia che dagli atti risulta che il denaro non fu trasferito su un conto estero non riferibile al Pesce, ma su conto a questi intestato, di talchè nessun ostacolo si sarebbe posto alla identificazione della provenienza delle somme ivi confluite (al 17/10/2008 esisteva un solo conto estero intestato a [OSCURATO:PERSONA], sul quale sono confluiti versamenti effettuati dal Pesce e dalla figlia Giovanna); che al più si potrebbe ipotizzare un autoriciclaggio, all'epoca dei fatti ancora non previsto dal nostro ordinamento; che l'unica movimentazione di denaro compiuta sul conto intestato alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] LLC, della quale era procuratore e beneficiario il Pesce, è stata eseguita da quest'ultimo in data 23/10/2008, quando fu acceso il conto corrente della società, dunque, successivamente all'ultima delle c:ondotte contestate. Osserva, altresì, che il termine "trasferimento" utilizzato dall'art. 648-bis cod. pen. non designa lo spostamento materiale del denaro, ma più specificamente il passaggio interpersonale dello stesso in senso tecnico giuridico ad un altro soggetto; che i trasferimenti di denaro, per la loro linearità, non si sono tradotti in un ostacolo all'accertamento della provenienza della provvista, trattandosi di transazioni debitamente registrate. Rileva ancora che non è inverosimile che l'operazione economica sia stata effettuata per evitare il pagamento dell'euroritenuta, che nel caso di specie, secondo i calcoli eseguiti dal consulente tecnico di parte, sarebbe arrivata fino al 35%; che è prassi degli operatori finanziari di Monaco avvalersi di società riduciarie nel rispetto della disciplina antiriciclaggio; che così è accaduto anche nel caso del Pesce, tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] LTD è una società già costituita a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], società di consulenza della banca rnonegasca, tramite la quale è stata messa a disposizione del Pesce la [OSCURATO:PERSONA] LLC, struttura fiduciaria che rappresenta lo strumento tecnico abituale per operazioni del genere, con contestuale rilascio in favore dello stesso di una procura per l'apertura e la gestione di conti e depositi presso l'istituto di credito monegasco. 2.6 Con il settimo motivo eccepisce la nullità della sentenza per pretermissione del quarto motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza di condotte poste in essere dall'imputato ai fini della consumazione del riciclaggio. Rileva, in proposito, la difesa che il contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] sono irrilevanti ai fini della dimostrazione della penale responsabilità del Reverdito, posto che da esse non si desume alcuna istigazione a commettere il reato, in quanto il versamento di somme di denaro su un conto intestato all'autore del reato presupposto non ostacola in alcun modo l'accertamento della provenienza del denaro; che il mancato esame di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca monegasca, non ha consentito di accertare il contenuto del colloquio da questi avuto con l'imputato; che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (la cui attendibilità non è stata preventivamente vagliata), reticenti e lacunose, sono connotate dalla evidente volontà di scaricare ogni responsabilità dell'accaduto sul Reverdito; che le perquisizioni effettuate presso l'odierno ricorrente hanno dato tutte esito negato. Trattasi di censure già proposte alla Corte di appello, con le quali la motivazione della sentenza impugnata non si confronta. 2.7 Con l'ottavo motivo invoca la nullità della sentenza per pretermissione del quinto motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del riciclaggio. Ritiene che la sentenza di appello non si confronti con le doglianze difensive, rimandando alle argomentazioni svolte nel terzo motivo di ricorso. 2.8 Con il nono motivo deduce la nullità della sentenza per preternnissione del sesto motivo di appello e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta inconfigurabilità del riciclaggio per carenza del presupposto negativo della norma, costituito dall'assenza di concorso nel reato presupposto. Evidenzia che nella stessa prospettazione accusatoria il trasferimento del denaro sarebbe stato ideato dall'imputato in data anteriore all'apertura del conto corrente presso l'istituto di credito di Monaco. Più precisamente, il momento in cui il ricorrente avrebbe suggerito al Pesce l'apertura del conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] de Banque, procurandogli il contatto con l'Olivieri, si collocherebbe tra l'autunno 2006 (inizio della collaborazione del Reverdito con il gruppo Pesce) e l'autunno 2007, dunque, in un periodo nel quale non era ancora scaduto il termine per le dichiarazioni fiscali relative a taluni degli anni di imposta nei quali avvenivano le vendite immobiliari sottofatturate. In altri termini, secondo la difesa, la promessa di prendersi cura del denaro percepito in nero dal Pesce sarebbe stata effettuata pima della consumazione di taluni dei reati tributari presi in considerazione e, mancando qualsiasi indicazione relativa ai flussi di denaro, per il favor rei si dovrebbe ritenere che l'ammontare residuo delle somme transitate sul conto corrente estero derivasse unicamente da vendite effettuate dopo il presunto intervento agevolatore del Reverdito. Sotto altro profilo, si osserva che - per distinguere tra riciclaggio e concorso nel reato presupposto - deve essere rigorosamente verificato il criterio temporale, al fine di accertare se nel caso concreto la preventiva assicurazione di "sistemare" i proventi del delitto abbia rafforzato o meno nell'autore diretto del reato presupposto la decisione di delinquere. Orbene, nel caso oggetto di scrutinio, è proprio la sentenza che afferma che il Pesce non sarebbe mai stato capace da solo di trasferire il proprio denaro all'estero, di talchè l'intervento del Reverdito dovrebbe essere qualificato non fungibile, in quanto tale idoneo a rafforzare il proposito criminoso del Pesce ed a cristallizzare il suo concorso nei reati presupposto. 2.9 Con il decimo motivo eccepisce la nullità della sentenza per pretermissione del nono motivo di appello e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Ritiene che la Corte territoriale non abbia valutato la qualità soggettiva del ricorrente, stimato professionista, l'età avanzata, lo stato di incensuratezza,, il comportamento processuale ed il consenso prestato all'utilizzazione di numerosi atti probatori. Rileva, altresì, che il riferimento alla "professionalità dell'agire del Reverdito" di cui si è tenuto conto nella individuazione della pena base realizza un inammissibile bis in idem, atteso che è stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Ebbene su tale questione, posta con il nono motivo cli appello, i giudici dell'appello non si sono confrontati. 2.10 In data 30/9/2023 è pervenuta memoria difensiva con cui sono stati ulteriormente sviluppati gli argomenti posti con il ricorso. 2.11 In data 10/10/2023 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che, al fine di evitare inutili ripetizioni, sia opportuno porre una premessa di carattere generale in ordine ai principi di diritto che intende seguire nello scrutinio del presente ricorso. Va, innanzitutto evidenziato che la sentenza di appello impugnata, in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette c:ongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Analogamente deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di c:assazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che in molti punti - che saranno specificamente indicati nel prosieguo - si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In tal modo, invero, si trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le si impedirebbe di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Né il giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato: solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto e all'esigenza della completezza espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 - 01). In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283:370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, c:ostituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Del resto, in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01) ha avuto cura di affermare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, atteso che reitera le stesse doglianze già avanzate alla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato con motivazione congrua ed esaustiva, del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, che alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata nel caso di specie, atteso che l'imputato è stato posto in condizione di conoscere dettagliatamente gli specifici addebiti mossigli, agevolmente desumibili i) dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 16/10/2011, definitiva il 30/12/2011, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], li) dalla sentenza di incompetenza pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Genova. Dunque, non rileva la circostanza per cui, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è stata compiuta attività istruttoria, posto che si discute solo della compiuta conoscibilità dell'imputazione da parte del ricorrente, che prescinde dai profili relativi al merito della fondatezza delle accuse elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; né può generare confusione l'ulteriore circostanza dedotta, per cui al Pesce nel procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento fossero ascritti anche altri reati tributari, atteso che - come ha bene evidenziato la sentenza impugnata a pagina 5 - il riferimento agli specifici reati presupposto era contenuto nell'imputazione originaria relativa al procedimento nei confronti del Reverdito conclusosi con la sentenza del Tribunale di Genova di incompetenza. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Invero, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 - 01). Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell'istanza difensiva è congrua, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessaria l'acquisizione della testimonianza del curatore fallimentare, sia perché la sua deposizione è riportata nella sentenza del Tribunale di Genova di cui si è detto (acquisita agli atti su richiesta della difesa), da cui risulta che l'Abbondanza aveva fondato la sua ricostruzione sugli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, sia perché l'ha ritenuta superflua in considerazione degli elementi già acquisiti agli atti, tra i quali le dichiarazioni del Pesce, ritenute dirimenti (Sezione 6, n. 48093 del 10/10/20:L8, G., Rv. 274230 - 01; Sezione 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01). Trattasi, dunque, di motivazione non censurabile, in quanto esente da vizi di illogicità. 2.3 Il terzo e l'ottavo motivo sono inammissibili perché generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, atteso che non spiegano perché la sentenza di primo grado non avrebbe potuto assurgere a fondamento della motivazione della sentenza di secondo grado, anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituente l'oggetto dell'ottavo motivo. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 2.4 Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo ed il nono motivo sono inammissibili, in quanto investono questioni di fatto, già sottoposte alla Corte territoriale negli identici termini e da questa risolte in modo esaustivo, tutte finalizzate ad una rilettura alternativa degli elementi di prova, che - come evidenziato nella parte introduttiva, cui sul punto si rinvia - sono precluse in questa sede, essendo estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, sono inammissibili anche sotto diverso profilo, atteso che confrontandosi solo in apparenza con la motivazione della sentenza impugnata, risultano aspecifici. In particolare, 2.4.1 quanto al quarto motivo, la Corte territoriale ha ben spiegato che il reato presupposto va individuato nei reati tributari commessi dal Pesce, sufficientemente indicati nella sentenza di patteggiamento e in quella di incompetenza di cui si è già detto; che deve escludersi che il denaro riciclato con il concorso fondamentale dell'odierno ricorrente potesse essere costituito da risparmi del Pesce (ipotesi questa, peraltro, avanzata in maniera del tutto congetturale e meramente ipotetica), atteso che quest'ultimo nel corso dell'esame ha puntualizzato che le somme di denaro contante trasferite sui conti correnti esteri erano il frutto della sistematica attività di sottofatturazione posta in essere nel corso degli anni; che è emerso dagli atti che il Pesce era solito custodire ingenti somme in contanti, provento dei reati tributari commessi, presso la propria abitazione, oltre che in una cassetta di sicurezza e che tali modalità di conservazione non sono incompatibili con la somma riciclata oggetto dell'imputazione, che costituisce solo una minima parte di quanto sottratto al fisco; che conseguentemente le somme venivano depositate sul conto estero non all'esito di ogni singola operazione economica, ma solo dopo averne accumulato un consistente importo; che nemmeno le dichiarazioni rese dalla Delfino, l'impiegata nelle società del Pesce, si pongo in contrasto con il percorso argomentativo che ha portato alla affermazione della responsabilità del Reverdito, atteso che la donna non era a conoscenza di tutto il denaro "in nero" percepito dal Pesce, occupandosi delle vendite anche altri dipendenti; 2.4.2 quanto al quinto motivo, la sentenza impugnata evidenzia che la somma riciclata in contestazione è solo una parte di quella ben maggiore accumulata nel corso degli anni, a partire dal 2003, dal Pesce, circostanza questa che risulta confermata anche dalle dichiarazioni confessorie rese da quest'ultimo; che risulta dirimente la considerazione per cui, con riferimento all'anno 2007, la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 30/9/2008, dunque, precedentemente all'ultimo trasferimento all'estero di denaro contante effettuato da [OSCURATO:PERSONA], cristallizzato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che anche l'ultima tranche di contante è riconducibile al provento della frode già consumata; che, infine, anche il trasferimento del denaro dal conto intestato al Pesce a quello intestato alla società di diritto estero [OSCURATO:PERSONA] LLC, risalendo al dicembre 2008, è successivo alla commissione dei reati presupposto; 2.4.3 con riferimento al sesto motivo, la Corte territoriale ha ritenuto decisiva la circostanza, ai fini della configurabilità del riciclaggio, del trasferimento del denaro dal conto corrente personale del Pesce, acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] de Banque, a quello intestato alla società di diritto estero [OSCURATO:PERSONA] LLC, all'evidenza non riconducibile al Pesce, né a nessun altro dei suoi familiari, in quanto amministrata da soggetti residenti in Svizzera e le cui quote erano detenute da altra società, la [OSCURATO:PERSONA] LTD, anch'essa di diritto estero. Sul punto, rileva il Collegio che la doglianza difensiva - secondo cui il trasferimento del denaro sul conto della società estera sarebbe stato disposto da [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe successivo all'ultima condotta contestata, che risalirebbe al 17/10/2008 - è manifestamente infondata, sol che si consideri che l'indicazione nel capo di imputazione della data del 17/10/2008 è riferita all'ultimo trasferimento di denaro contante all'estero operato da [OSCURATO:PERSONA], mentre tra le condotte ascritte all'odierno ricorrente vi è anche quella di aver suggerito «le modalità di trasferimento del denaro (provento o profitto dei reati tributari) all'estero su conto non riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]», nonché di aver organizzato «la costituzione delle società sedenti all'estero denominate "[OSCURATO:PERSONA] LTD" e "[OSCURATO:PERSONA] LLC", formali titolari del conto». Hanno poi precisato i giudici di appello che tali operazioni, coinvolgendo società di diritto estero non riconducibili ai Pesce, hanno determinato l'occultamento della origine illegale del denaro, rendendo difficile l'accertamento della sua provenienza e che ciò basta a configurare il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., posto che a tal fine è sufficiente per giurisprudenza costante che il relativo accertamento sia anche solo ostacolato; che nel caso di specie si è risaliti alla origine illecita del denaro solo in virtù di verifiche fiscali e di tutta la complessa ed articolata attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria, ivi compresa l'attività di captazione, così come alla revoca del sequestro delle somme depositate sul conto estero, con vincolo di destinazione in favore dell'ufficio della Agenzia delle Entrate, si è giunti solo a seguito delle dichiarazioni confessorie in ordine alla riconducibilità a se stesso del denaro ivi giacente rese da [OSCURATO:PERSONA]; che anche la prospettata finalità di evitare il pagamento dell'euroritenuta, scopo questo che secondo la difesa avrebbe determinato il trasferimento del denaro dal conto del Pesce a quello della società di diritto estero, non trova riscontro negli atti e si scontra con la logica (si veda sul punto la dettagliata motivazione della sentenza impugnata alle pagine 9-11); 2.4.4 in relazione al settimo motivo la sentenza impugnata da specificamente conto del contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra il Reverdito e la Pesce, da cui argomenta congruamente in ordine alla piena consapevolezza del primo che il denaro che la seconda stava trasferendo all'estero era di provenienza delittuosa ed al rilevante contributo fornito dal Reverdito alla realizzazione del riciclaggio (sul punto la difesa si limita a prospettare una lettura alternativa del compendio intercettivo, preclusa in sede di legittimità); spiega l'irrilevanza del mancato esame di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca monegasca, tenuto conto che - dalla tempistica dell'incontro avuto da questi con l'odierno ricorrente (tre giorni dopo il controllo del 17/10/2008 di [OSCURATO:PERSONA] alla frontiera e tre giorni prima della apertura del conto intestato alla società estera, sul quale il 12/12/2008 verrà trasferita l'intera somma depositata sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA]) e dalla mancata indicazione di motivi alternativi che giustificavano l'incontro - si evince che il Reverdito lo aveva incontrato per mettere a punto la linea da seguire per ostacolare le indagini finalizzate ad accertare la provenienza del denaro depositato sul conto estero del Pesce; motiva diffusamente sulle ragioni della ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (sia alla pagina 5, che alle pagine 13 e 14) e sui riscontri presenti agli atti; 2.4.5 con riguardo al nono motivo, la Corte territoriale evidenzia come, quando alla fine del 2006 il Reverdito aveva iniziato a seguire professionalmente il gruppo di aziende facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si fosse già reso responsabile dei reati tributari presupposto, come del resto dimostra l'entità delle somme evase, quantificate nell'ordine di diversi milioni di euro, rispetto a quella più modesta contestata all'odierno ricorrente quale oggetto di riciclaggio; come, peraltro, l'assunto difensivo fosse smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, che ha insistito nel corso dell'esame nel sostenere di non aver mai avallato pratiche evasive, avendo anzi sempre raccomandato al Pesce ed ai suoi collaboratori di non ricorrere all'evasione per aumentare i profitti. Ritiene dunque il Collegio, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che i motivi ora esaminati siano inammissibili perché non specifici, ossia generici ed indeterminati, tenuto conto che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.„ Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2.5 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed zilla dosimetria della pena. Con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che tale statuizione si fonda su una motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della pervicacia nel delinquere dimostrata dal Reverdito, che non ha esitato a rafforzare il proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] di portare a termine l'operazione di trasferimento all'estero del denaro di provenienza delittuosa, nonostante l'accertamento subito, dato questo ritenuto prevalente rispetto agli elementi positivi evidenziati dal difensore - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezicine 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lulie, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisive - tra l'altro - l'articolata condotta di riciclaggio ed il considerevole importo riciclato. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così
Sentenza Cassazione n. 43285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris