CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13180/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Quarta -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4072/2019 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 14maggio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi si evince che l’Agenziadelle entrate notificò alla ricorrente l’avviso d’accertamento con cui,relativamente all’anno d’imposta 2010, contestò alla società condotteRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 8025 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026finalizzate alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti, conconseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.L’accertamento aveva fatto seguito alla verifica nei confronti di altrasocietà, con cui militari della GdF avevano riscontrato rapporti tra la odiernaricorrente e società cartiere, coinvolte in operazioni in frode Iva nel settoredel commercio di prodotti telefonici.La società propose ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza n.5971/2016 rigettò il ricorso. L’appello proposto dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania fu a sua volta respinto con sentenza n.4072/2019.Il giudice regionale, esaminando partitamente le ragioni d’appello, hariaffermato la regolarità dell’atto impositivo, sottoscritto da funzionarioritualmente delegato dal [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rispetto delcontraddittorio nella fase endoprocedimentale, la regolarità e ritualità dellaformazione dell’atto impoesattivo notificato, la corretta valutazione deglielementi indiziari raccolti ai fini dell’accertamento dei fatti e delleresponsabilità della contribuente, secondo le altrettanto corrette regole didistribuzione dell’onere probatorio, la corretta applicazione delle sanzioni.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso dinanzi aquesta Corte, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Nella sentenza la Commissione regionale avrebbe omesso di rilevarel’illegittimità dell’atto impugnato, sottoscritto da soggetto sprovvisto dellequalifiche necessarie.Con il secondo motivo la società si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. La commissione regionale avrebbe omesso di rilevarel’illegittimità dell’avviso d’accertamento, in quanto sottoscritto sulla bese didelega sprovvista delle necessarie caratteristiche contenutistiche.RGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37535 3/2019Numero sezionale 8050/2025Numero di raccolta generale 13180/2026I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi,Data pubblicazione 07/05/2026sono inammissibili.La critica della società insiste sulla assenza di riscontri relativi allaqualifica del sottoscrittore dell’avviso d’accertamento e della correttezza delladelega, laddove la sentenza ha ribadito l’idoneità della delega del funzionario,dotato di adeguata qualifica, riscontrabile dalla documentazione prodotta nelgiudizio. A parte che nel controricorso si ribadisce che l’avviso d’accertamentofu sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] controlli (dott. [OSCURATO:PERSONA]) su delega del Direttoreprovinciale, in ogni caso la motivazione del giudice regionale, ribadendo gliesiti degli accertamenti processuali del primo grado del giudizio, haconfermato la legittimità della sottoscrizione medesima. Si tratta di unaccertamento in fatto, che non può essere rivisto in sede di legittimità, cosìcome la ricorrente in concreto pretende sotto il formale profilo della censuracollocata nel parametro dell’errore di diritto. Ed infatti il tenore dei due motiviè rivolto ad affermare principi di diritto, in tema di sottoscrizione dell’attoimpositivo, che di per sé sono corretti, ma che nell’accertamento, in fatto,operato già dal giudice regionale, risultano rispettati proprio per le qualitàdella delega e della posizione amministrativa assunta dal dott. [OSCURATO:PERSONA].Quanto poi all’assunto, riscontrabile a pag. 17 del ricorso, in cui siprospetta che «l’errore concettuale in cui si incorre nell’inquadrare la delegadi che trattasi, risieda nel fatto che, laddove la norma di cui all’art. 42 siriferisce alla sottoscrizione dell’atto da parte del titolare dell’Ufficio (ovverodal suo delegato) non intenda riferirsi alla mera apposizione del segno graficodi firma, bensì a quella che, in senso provvedimentale, è l’adozione dell’attod’accertamento, così come risulta disciplinata dalla normativa dettata inmateria di procedimento amministrativo dalla L. n. 241/1990, e di165/2001», si tratta di considerazioni che si infrangono su principi di dirittoormai consolidati di questa Corte, secondo cui: a) la delega per lasottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art.42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non difunzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione nédel nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, chepertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegatolegittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea aRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37545 3/2019Numero sezionale 8050/2025Numero di raccolta generale 13180/2026consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che haData pubblicazione 07/05/2026materialmente sottoscritto l'atto (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814); b)La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensidell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo naturadi delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità,l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità,poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini diservizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggettoche ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass., 5 agosto 2024, n. 21972); c)la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensidell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo naturadi delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio,sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti,deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, deirequisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass.,10 gennaio 2025, n. 689).I motivi sono dunque inammissibili, perché svolgono, per la terza volta,difese indirizzate a questioni già risolte nei due gradi di merito sul pianofattuale e nel rispetto dei principi di diritto appena richiamati, che nonpossono essere ripetute dinanzi al giudice di legittimità.Con il terzo motivo la società ha denunciato la violazione e falsaapplicazione degli artt. 12, comma 7, l. n. 212/2000, 111 e 97 Cost., 41 [OSCURATO:PERSONA] UE), in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3.La sentenza sarebbe erronea laddove ha ritenuto che il procedimentoendoprocedimentale avesse rispettato le regole del contraddittorio.Il motivo è infondato.Sintetizzando le difese la società, questa afferma che il giudice regionale,nel rigettare la denuncia di inosservanza del contraddittorio, si fosse limitatoa valorizzare la richiesta di documentazione rivoltale dall’Ufficio, in tal modonon avrebbe considerato che la contribuente, pur in questo contesto, non erastata messa a conoscenza dell’esistenza di una verifica nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quale soggetto fittizio, e chedella suddetta condizione fosse a conoscenza la odierna ricorrente. Ne ricavaRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3755 3/2019Numero sezionale 8050/2025Numero di raccolta generale 13180/2026che ciò ha reso il contraddittorio monco, non mettendo in grado la società diData pubblicazione 07/05/2026apprestare e allegare quanto necessario, sin dalla fase endoprocedimentale,per ribattere alle supposizioni dell’amministrazione finanziaria, così da evitarele contestazioni poi formulate con l’atto impositivo.Da tali difese, dunque si intende che il contraddittorio per esserepienamente attuato richiedeva una piena consapevolezza da parte dellasocietà delle ragioni dell’ordine di esibizione della documentazione, ponendola verificata in condizioni di difendersi adeguatamente sin dalla faseendoprocedimentale. Si intende anche, implicitamente, laddove esaminal’osservazione del giudice regionale, secondo cui «peraltro, sarebbe statoonere del contribuente dimostrare la rilevanza di tale eventuale omissione»(pag. 3, penultimo rigo, della sentenza impugnata), che gli elementi cheavrebbe potuto allegare sarebbero stati idonei a superare la prova diresistenza ai fini della dimostrazione del danno effettivo arrecatole dalmancato rispetto del contradditorio.La pur suggestiva difesa non trova condivisione perché errata e peraltropriva di riscontri.È errata, perché, trattandosi intanto di una verifica eseguita mediante lamera acquisizione di documentazione (dunque un accertamento a tavolino),e posto che anche in riferimento agli accertamenti in materia di Iva, secondola normativa ratione temporis (ossia la disciplina applicabile prima dell'entratain vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato exartt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del2024-), non vi era obbligo di redazione di un processo verbale di costatazionedella conclusione della verifica, il contraddittorio poteva concretizzarsi con larichiesta di documentazione. Nel caso di specie tra questa documentazione,peraltro, come richiamata dalla stessa ricorrente (pag. 25 del ricorso), e comeha logicamente e correttamente evidenziato anche la difesa erariale nelcontroricorso, erano elencati gli atti riferibili ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] quiricorrente, e la [OSCURATO:PERSONA], emittente le fatture e soggetto fittizio. Quandonon credibile, risulta quanto irrilevante se la odierna ricorrente avessecompreso o meno che l’amministrazione finanziaria intendesse accertare irapporti tra le due compagini economiche. E dunque non era vero che ilcontraddittorio sotto questo profilo fosse stato violato.RGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 8065 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ma, al di là delle precedenti considerazioni, costituisce principio di dirittoquello secondo cui il rispetto del contraddittorio, anche alla luce delle regoleenucleabili dalla l. 212 del 2000 e dalla giurisprudenza unionale, non vuolsignificare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazionee contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità dicritica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelledemandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà epertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliatedall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima dellanotificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul "se" e sulcontenuto dell'atto (Cass., 7 settembre 2023, n. 26068; cfr. anche Sez. U,25 luglio 2025, n. 21271).Ebbene, appare illogico che, se è vero che, diversamente edotta dellafinalità della verifica, la società avrebbe potuto apprestare una condottadifensiva più “idonea” a fronteggiare le supposizioni dell’Agenzia delleentrate, è un dato obiettivo che di questa ulteriore e significativadocumentazione non si faccia alcun cenno in queste difese, tanto meno risultianche solo affermato che nel corso del giudizio di merito la società haprovveduto a depositare altra significativa documentazione a sua discolpa.Resta invece una considerazione non contestata quella della controricorrente,che ha evidenziato come la società non provvide a depositare tutta ladocumentazione richiesta, e in particolare proprio quanto atto a comprovarela sua estraneità agli addebiti. Così che, affermare, come fa nelle propriedifese in ricorso, che le scritture contrattuali a supporto delle forniture(contestate) fossero state sostituite da ordinativi a mezzo mail per le piùmoderne tecniche di relazione tra società (pag. 22 del ricorso, riportante leprecedenti difese dei gradi di merito), quando poi di tali ulteriori riscontri nonsi dice altro e dunque neppure se dinanzi al giudice di merito fossero stateesibite e allegate le predette mail, non prova assolutamente nulla delleaffermazioni difensive, che restano dunque prive di riscontri, così come restapriva di riscontri la denunciata violazione delle regole del contraddittorio.Di tanto, appunto, il giudice regionale fa richiamo nella sintetica machiara considerazione, secondo cui sarebbe stato onere della contribuentedimostrare la rilevanza di tale eventuale omissione (pag. 3 della sentenzacit.).RGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 8075 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026Anche il terzo motivo va dunque rigettato.Con il quarto motivo la società si duole della violazione degli artt. 7, l.212/2000, 42, d.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza sarebbe erronea laddove ha ritenuto corretta la sentenza diprimo rado e ha affermato che la ricorrente era gravata della prova dellaignoranza sulla soggettiva inesistenza delle operazioni contestate.Il motivo è infondato.In sintesi, secondo la difesa della contribuente la sentenza avrebbeerroneamente ponderato le allegazioni probatorie delle parti, cosìmalgovernando le regole a presidio delle prove presuntive.Deve premettersi che a giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulriparto degli oneri probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistentie ai fini Iva, tenendo conto degli approdi della giurisprudenza unionale suirequisiti necessari alla individuazione delle ipotesi nelle quali al contribuentevoglia negarsi il diritto alla detrazione dell’iva versata a colui che abbiaformalmente emesso la fattura, ma non sia l’effettivo cedente, ha ritenutoche, quando l'Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazionerigore, non solo che il fornitore sia un soggetto inesistente e che è impossibileidentificare il vero fornitore dei beni, ma anche la consapevolezza neldestinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d’imposta (cfr.CGUE in causa C277/14, richiamata da Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).L’ufficio, cioè, deve dimostrare, anche in via presuntiva ed in base ad elementioggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovutoesserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazioneassolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la provacontraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione voltaad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).Per le ipotesi di fatturazione afferenti ad operazioni soggettivamenteinesistenti che si risolvano nella diretta acquisizione della prestazione daRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 8085 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa,la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante,perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla suaesecuzione, non costituisce di per sé un indice dirimente dell’assenza di“buona fede” del contribuente, ma certo un significativo indice presuntivo, unidoneo elemento sintomatico, poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente oprestatore - fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighiinformativi che pur gravano sull’operatore economico quando si interfacciacon altro operatore, in considerazione altresì dell’oggetto delle operazione edel valore di esso, induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranzaincolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimatoalla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. In talcaso sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fattoche il fornitore effettivo del bene o della prestazione non era il fatturante, maaltri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata (cfr.Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; 20 luglio 2020, n. 15369). Costituendoinfatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alla detrazionedell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistema comuneeuropeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenze6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C285/11, 31gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni in linea diprincipio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il diritto debbaessere negato, attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente osoggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi dipresunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nellaseconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od ilservizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza,che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva inuna evasione commessa dal fornitore. Tale onere può dunque consistere inriscontri più semplici nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipotriangolare, od anche in relazione alla natura dell’oggetto delle operazioni,oppure può esigere oneri maggiori per complesse operazioni di cd. "frodecarosello" (contraddistinte da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabilifatturazioni per operazioni inesistenti, con strumentali interposizioni anche disocietà "filtro"), per le quali l’Ufficio è tenuto all’allegazione degli elementi diRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37595 3/2019Numero sezionale 8050/2025Numero di raccolta generale 13180/2026fatto caratterizzanti la frode ed i profili di responsabilità attribuibili alData pubblicazione 07/05/2026contribuente (Cass., n. 9851 del 2018 cit.; 30 ottobre 2018, n. 27566; 27febbraio 2020, n. 5339; 20 luglio 2020, n. 15369). Solo ove questa prova siafornita dall’ufficio, spetta al contribuente la prova contraria.A tal fine, come rilevato dalla giurisprudenza unionale, il contribuente,ancorché non coscientemente partecipe di una frode, è tenuto ad adottarecomunque tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurare la propriaestraneità ad operazioni fraudolente, e ciò richiede non solo l’assenza di unasua consapevole partecipazione, ma anche l’incolpevole ignoranzadell’operazione inesistente (cfr. anche CGCE, causa C-409/04 – Teleos plc;da ultimo, con un esame approfondito che ricostruisce anche i precedentidella giurisprudenza euro-unitaria, cfr. CGUE, 1 dicembre 2022, in C-512/21,nei § da 26 a 33).Dunque, non si considera sufficiente che il contribuente rappresenti lamera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che lamerce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato,trattandosi di circostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n.17818), anzi frequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attivitàillecita posta in essere. In ogni caso, salva la pretesa di un maggior rigoreprobatorio, è certo che a seconda del livello di complessità dell’organizzazionedella frode -in base al riscontro di una catena più corta o più lungarappresentativa del numero di società partecipanti all’illecito- l’accertamentogiudiziale del concreto atteggiarsi delle varie fattispecie è generalmenteaffidato all’allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliaresecondo i principi posti a presidio del governo delle prove presuntive. Ed inquesta attività di scernimento l’organo giudicante deve correttamenteosservare le regole di riparto della prova.Esso è peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità e di quellaeuro-unitaria, tenendo conto anche degli ultimi interventi della Corte diGiustizia in materia di governo delle prove allegate dalle parti in tema dioperazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, la sentenza 1 dicembre2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33, ha affermato che «26. Come ricordatoin più occasioni dalla Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventualiabusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva2006/112. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che i singoli non possonoRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 8105 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del dirittodell’Unione e che, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negareil beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementiobiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v., intal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 eC-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell’11 novembre 2021,27 Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante ilbeneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quandoun’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anchequalora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni oprestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbedovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni e servizi, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA (v., in tal senso,sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04,EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell’11 novembre 2021,ripetutamente precisato, con riferimento a casi in cui le condizioni sostanzialidel diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio del diritto adetrazione può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri,alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapereche, con l’acquisto dei beni e servizi posti a fondamento del diritto adetrazione, lo stesso partecipava a un’operazione che si iscriveva in unasiffatta evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto amonte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021: 910, punto 48 egiurisprudenza ivi citata). 29 A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito chenon è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva2006/112 sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che nonsapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscrivevain un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambitodella catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da dettosoggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA, posto che l’istituzione diun sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessarioRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 81015 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026per garantire i diritti dell’Erario (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 30 Inoltre,secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del dirittoa detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale chetale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrareadeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che ilsoggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbedovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazionesi iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare sele amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza didetti elementi oggettivi (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 31 Poiché ildiritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalità dell’assunzionedelle prove in materia di evasione dell’IVA, tali elementi oggettivi devonoessere stabiliti dall’autorità tributaria secondo le norme in materia di provapreviste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicarel’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet,C-281/20, EU:C:2021:910, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 32 Dallagiurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenzaderiva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a talesoggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale ditutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuataconformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, èaccertato che quest’ultimo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva oavrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale dirittorientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione puòessere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostraticon mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 egiurisprudenza ivi citata). 33 Se ne deve dedurre che l’autorità tributaria cheintende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare in modoadeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal dirittonazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione, sia glielementi oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione stessa dell’IVA, siaquelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione oRGN 37553/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 37553/2019Numero sezionale 81025 0/2025Numero di raccolta generale 13180/2026Data pubblicazione 07/05/2026sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento ditale diritto rientrava in detta evasione».Il giudice regionale, per quanto già chiarito, e comunque richiamandoquanto esplicitato nella pag. 5 della sentenza, ha fatto corretta applicazionedei principi ora enunciati, e la circostanza che abbia ritenuto prevalenti gliindizi allegati al processo dall’amministrazione finanziaria su quelli allegatidalla difesa della contribuente, in ciò confermando le conclusioni cui erapervenuto il giudice di primo grado, non può essere intaccata da una letturadiversa del materiale probatorio complessivamente disponibile.Anche il quarto motivo deve dunque essere rigettato.Il ricorso va in definitiva rigettato. Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la società alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano in favore dell’Agenzia delle entratenella misura di € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 37553/2019Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]