CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 36367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 19 aprile 2021 della Corte di assise di Cosenza, ha rideterminato in anni 15 di reclusione la pena inflitta a Geppino [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto d'arma da fuoco, commessi in Fuscaldo il 25 luglio 2019. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento, articolando plurirni motivi di ricorso. 3. Con nota del 28 giugno 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l'avvenuto decesso dell'imputato come da allegato certificato di morte rilasciato dal Comune di Fuscaldo, ed ha chiesto la pronuncia di estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. per intervenuta morte del reo. 4. Dal certificato di morte in atti risulta l'avvenuto decesso dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.1. La morte dell'imputato, intervenuta, come nella specie, dopo la proposizione del ricorso per cassazione e prima della sua decisione, comporta la dissoluzione del rapporto processuale penale, preclusiva di ulteriori valutazioni, anche ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, n. 14156 del 05/03/2015, Diano, Rv. 263147; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384) e, fungendo la esistenza e permanenza in vita dell'imputato da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico, determina anche la cessazione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, (tra le altre, Sez. 4, n. 58 del 08/11/2000, dep. 2001, Pitruzzella, Rv. 219149; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Merotto, Rv. 232620; Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Leonardi, Rv. 243865; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, F., Rv. 251981). 5.2. Pertanto, poiché il reato contestato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. pen., la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio con l'enunciazione della relativa causale, restando caducate ex lege le statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione in tal senso da parte del giudice penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'i