CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno respingeva l'impugnazione proposta contro l'ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione i reati di associazione a delinquere e ricettazione. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine riconoscimento delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura: la ricorrente era indagata per avere partecipato ad un'associazione criminosa secondo un modus operandi indeterminato quanto al luogo ed al modo di consumazione del reato sicché la misura imposta sarebbe sproporzionata ed inidonea a contenere l'ipotetico pericolo di reiterazione. 2.2. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento delle esigenze cautelari e della scelta della misura, senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del provvedimento impugnato. Contrariamente a quanto dedotto»! Tribunale rilevava, con motivazione esaustiva, sia la sussistenza del pericolo cautelare, che le ragioni poste a sostegno della proporzionalità della misura. Con riguardo alla sussistenza del pericolo cautelare veniva infatti rilevato come lo stesso fosse desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente, desunta egs non solo dalla biografia criminale, ma anche dalla condotta contestata; veniva, altresì, ritenuto che tale pericolo fosse attuale poiché era emerso un accordo criminoso caratterizzato da legami familiari di prevedibile ricomposizione; con riferimento, invece, alla proporzionalità della misura veniva ritenuto che gli arresti domiciliari con controllo elettronico fossero adeguati a scongiurare il pericolo di ricadute delittuose, reiterabili in assenza di limitazioni alla libertà di movimento. Si tratta di un percorso motivazionale esaustivo che risponde alle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione e che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA]