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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 26366/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 8/09/2021 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma, in data 9/01/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen. 3.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. 4.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. relativamente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

5. Il ricorrente lamenta, come quarto motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche.

6. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena.

7. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

8. Il primo motivo di doglianza, è inammissibile anche perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti degli elementi costitutivi del delitto di cui agli artt. 56 - 628, comma 2, cod. pen., fornendo motivazione, sintetica ma logicamente valida, in ordine alla piena credibilità delle dichiarazioni rese dall'addetta alla vigilanza e del teste Giuliani in ordine alla condotta violenta posta in essere dal ricorrente al fine di procurarsi l'impunità.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa LANFRANCHI Sabina risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez.

U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).

Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342).

9. Anche il secondo motivo di censura è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente confutato la richiesta di riqualificazione giuridica della condotta nel reato di tentato furto, applicando i principi giuridici affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare sottolineando che il ricorrente ha posto in essere condotte violente (strattonando la cassiera) per garantirsi l'impunità dandosi alla fuga; fondando tale affermazione su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina.

10. Quanto al terzo motivo, i giudici di merito hanno correttamente applicato la normativa vigente, conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585) per il quale, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in sede di appello, infatti, non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.

Ed invero, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

11. Anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. il provvedimento impugnato è esente da vizio di motivazione e correttamente applicativo della legge penale; la Corte territoriale ha, infatti, sottolineato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la sussistenza dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Si tratta di motivazione corretta e non manifestamente illogica e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Sul punto deve esser ricordato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

12. Quanto all'ultima doglianza, va rammentato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze e per il reato tentato, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), illogicità che - nel caso di specie - non ricorre, trattandosi di pena determinata in misura prossima al minimo edittale.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

13. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 8/09/2021 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma, in data 9/01/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. 4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. relativamente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 5. Il ricorrente lamenta, come quarto motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena. 7. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 8. Il primo motivo di doglianza, è inammissibile anche perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti degli elementi costitutivi del delitto di cui agli artt. 56 - 628, comma 2, cod. pen., fornendo motivazione, sintetica ma logicamente valida, in ordine alla piena credibilità delle dichiarazioni rese dall'addetta alla vigilanza e del teste Giuliani in ordine alla condotta violenta posta in essere dal ricorrente al fine di procurarsi l'impunità. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa LANFRANCHI Sabina risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 9. Anche il secondo motivo di censura è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente confutato la richiesta di riqualificazione giuridica della condotta nel reato di tentato furto, applicando i principi giuridici affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare sottolineando che il ricorrente ha posto in essere condotte violente (strattonando la cassiera) per garantirsi l'impunità dandosi alla fuga; fondando tale affermazione su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione della sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina. 10. Quanto al terzo motivo, i giudici di merito hanno correttamente applicato la normativa vigente, conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585) per il quale, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; in sede di appello, infatti, non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Ed invero, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). 11. Anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. il provvedimento impugnato è esente da vizio di motivazione e correttamente applicativo della legge penale; la Corte territoriale ha, infatti, sottolineato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la sussistenza dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Si tratta di motivazione corretta e non manifestamente illogica e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Sul punto deve esser ricordato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 12. Quanto all'ultima doglianza, va rammentato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze e per il reato tentato, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), illogicità che - nel caso di specie - non ricorre, trattandosi di pena determinata in misura prossima al minimo edittale. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 13. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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