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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02039/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Cassino del 26 giugno 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 670,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché 1'8 settembre 2017, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione in Cassino un coltello con apertura a farfalla, strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

2. Il ricorrente articola quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare la reale offensività e pericolosità dell'arma, senza accertarne le specifiche caratteristiche.

2.2. Con il secondo motivo, chiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito avrebbe quantificato la pena non nella misura minima, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

2.4. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 175 cod. pen., perché il Tribunale, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non ha concesso in maniera ingiustificata il beneficio della non menzione.

3. E' stato riqualificata l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione ed è stato rilevato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente a quanto di seguito specificato.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale richiamando il verbale di sequestro e le caratteristiche del coltello che risultano ivi descritte.

1.2. Il secondo motivo, invece, è fondato, perché dal verbale di udienza risulta che il difensore dell'imputato aveva chiesto al Tribunale di riconoscere la causa di non punibilità, mentre nella sentenza impugnata non è contenuta alcuna motivazione, nemmeno indiretta sul punto, sicché sussiste il vizio denunciato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze espresse dalla difesa dell'interessato e dotate del requisito della rilevanza e decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967).

1.3. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio risulta privo di fondamento, perché la pena è stata determinata nel minimo edittale, sicché non è necessaria una particolare motivazione circa in ordine alla determinazione della misura.

1.4. Anche il quarto motivo è infondato, perché il beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. non era stato nemmeno richiesto e, di conseguenza, non sussisteva un obbligo specifico del giudice di merito di motivazione sulla non meritevolezza dell'imputato a fruirne per il fatto di reato commesso.

2. A seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino per un nuovo giudizio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre va rigettato il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cassino.

Rigetta il ricorso nel resto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Cassino del 26 giugno 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 670,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché 1'8 settembre 2017, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione in Cassino un coltello con apertura a farfalla, strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. 2. Il ricorrente articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare la reale offensività e pericolosità dell'arma, senza accertarne le specifiche caratteristiche. 2.2. Con il secondo motivo, chiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito avrebbe quantificato la pena non nella misura minima, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.4. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 175 cod. pen., perché il Tribunale, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non ha concesso in maniera ingiustificata il beneficio della non menzione. 3. E' stato riqualificata l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione ed è stato rilevato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente a quanto di seguito specificato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale richiamando il verbale di sequestro e le caratteristiche del coltello che risultano ivi descritte. 1.2. Il secondo motivo, invece, è fondato, perché dal verbale di udienza risulta che il difensore dell'imputato aveva chiesto al Tribunale di riconoscere la causa di non punibilità, mentre nella sentenza impugnata non è contenuta alcuna motivazione, nemmeno indiretta sul punto, sicché sussiste il vizio denunciato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze espresse dalla difesa dell'interessato e dotate del requisito della rilevanza e decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967). 1.3. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio risulta privo di fondamento, perché la pena è stata determinata nel minimo edittale, sicché non è necessaria una particolare motivazione circa in ordine alla determinazione della misura. 1.4. Anche il quarto motivo è infondato, perché il beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen. non era stato nemmeno richiesto e, di conseguenza, non sussisteva un obbligo specifico del giudice di merito di motivazione sulla non meritevolezza dell'imputato a fruirne per il fatto di reato commesso. 2. A seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino per un nuovo giudizio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre va rigettato il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cassino. Rigetta il ricorso nel resto. C
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