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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 1977

Cassazione n. 30941/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05-07-1977, avverso la sentenza del 08-07-2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa 1'8 luglio 2022, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Salerno del 22 dicembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., a lui contestato per aver illecitamente ricevuto una pluralità di supporti magnetici (DVD e altro) provento del delitto di illecita riproduzione o duplicazione previsto dall'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941; fatto accertato il 22 febbraio 2012 in Cava de' Tirreni (il primo giudice aveva dichiarato estinto per prescrizione il concorrente reato di cui all'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941).

2. Avverso la pronuncia della Corte di appello campana, Seck, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi, esposti congiuntamente, con i quali la difesa innanzitutto eccepisce la nullità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello, osservando che, in data 8 marzo 2022, la Corte di appello ha provveduto a un'irrituale e onnicomprensiva notifica telematica, eseguita contestualmente sia ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., benché il difensore avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione, sia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., sebbene alcun tentativo di notifica al domicilio eletto dall'imputato impugnante fosse stato mai effettuato.

Sarebbe inoltre priva di fondamento giuridico l'asserzione della Corte di appello relativamente alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al giudice monocratico, posto che all'udienza del 29 gennaio 2020 veniva erroneamente disposta dal primo giudice la rinnovazione della notifica del decreto di citazione presso il difensore, stante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del ricorrente presso la propria residenza in Cava dei Tirreni alla via Sorrentino n. 4; né poteva ritenersi valida la successiva notifica avvenuta in mani dell'imputato il 17 giugno 2022, essendo stato notificato a Seck un precedente decreto di citazione diretta, nel quale non era neppure contestato il delitto di ricettazione per cui è intervenuta la condanna dell'imputato.

Di qui la violazione del diritto di difesa del ricorrente; ancora, è stata censurata la carenza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non è stata considerata la possibilità di considerare la sussistenza dell'ipotesi contravvenzlonale di cui all'art. 712 cod. pen., in luogo del delitto di ricettazione.

Da ultimo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, contestandosi il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria, risultando non pertinente il richiamo alle qualità soggettive del ricorrente e al fondamento della prognosi di recidiva, essendosi in presenza di un soggetto incensurato, non emergendo peraltro da alcun atto processuale che egli fosse un soggetto privo di occupazione lavorativa. (t) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, tuttavia, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato per cui è intervenuta condanna è ormai estinto per prescrizione.

1. Iniziando dalla prima censura sollevata, deve osservarsi che la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato risulta sanata.

Dalla disamina del fascicolo processuale, infatti, emerge che all'udienza dell'8 luglio 2022, il difensore di fiducia di Seck, presente a questa come alla precedente udienza del 29 aprile 2022, nulla ha eccepito sul punto, pur essendo stati egli destinatario della notifica rivolta al suo assistito (nell'erroneo presupposto del pregresso e asseritamente infruttuoso tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall'imputato), per cui la nullità verificatasi rispetto alla costituzione del rapporto processuale del giudizio di appello risulta sanata, dovendosi richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268809 e Sez. 4, n. 8592 del 10/02/2016, Rv. 266369), secondo cui la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di appello, essendo tale conclusione giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato e il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., e assoluta e insanabile la conseguente nullità).

2. Parimenti infondate solo le eccezioni concernenti l'instaurazione del rapporto giuridico processuale rispetto al giudizio di primo grado, avendo la Corte di appello rilevato in modo pertinente, all'esito di una compiuta ricostruzione dell'iter processuale, che il decreto di citazione diretta era stato validamente notificato all'imputato e che, in ogni caso, il suo difensore di fiducia, all'udienza del 29 gennaio 2020, aveva espressamente rinunciato a far valere il difetto di notifica, iniziativa che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non può certo essere ritenuta "tamquam non esset".

3. Non adeguatamente specifiche sono poi le censure in punto di responsabilità, non confrontandosi il ricorso con le considerazioni, non manifestamente illogiche, delle due conformi sentenze di merito, nelle quali sono stati richiamati i verbali di perquisizione e sequestro del 22 febbraio 2012 e le dichiarazioni del teste Donnarumma della Questura di Salerno, da cui è emerso che quel giorno Seck veniva sorpreso al [OSCURATO:PERSONA] di Cava dei Tirreni, mentre deteneva per la vendita DVD di vario genere abusivamente contraffatti, senza addurre giustificazioni al riguardo, circostanza questa che ha impedito ragionevolmente la derubricazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto.

4. Immune da censure, infine, è anche la decisione della Corte territoriale di rigettare la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo al riguardo i giudici di secondo grado rimarcato, in senso ostativo, il pericolo di condotte recidivanti, desunto dall'assenza di occupazione lavorativa da parte dell'imputato, oltre che dal numero elevato (oltre duecento) dei DVD contraffatti e detenuti per la vendita, valutazione questa che, essendo non illogica, non presta il fianco alle obiezioni difensive.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Seck deve essere quindi disatteso.

Tuttavia, stante l'infondatezza non manifesta di talune delle doglianze sollevate (la prima e l'ultima), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo maturata nelle more la prescrizione decennale del contestato delitto di ricettazione.

Ed invero i fatti per cui si è proceduto risalgono al 22 febbraio 2012, per cui, pur tenendo conto degli 8 mesi e 21 giorni di sospensione, la prescrizione massima risulta maturata il 13 novembre 2022, ossia dopo la sentenza impugnata e prima dell'odierna decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05-07-1977, avverso la sentenza del 08-07-2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa 1'8 luglio 2022, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Salerno del 22 dicembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., a lui contestato per aver illecitamente ricevuto una pluralità di supporti magnetici (DVD e altro) provento del delitto di illecita riproduzione o duplicazione previsto dall'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941; fatto accertato il 22 febbraio 2012 in Cava de' Tirreni (il primo giudice aveva dichiarato estinto per prescrizione il concorrente reato di cui all'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941). 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello campana, Seck, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi, esposti congiuntamente, con i quali la difesa innanzitutto eccepisce la nullità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello, osservando che, in data 8 marzo 2022, la Corte di appello ha provveduto a un'irrituale e onnicomprensiva notifica telematica, eseguita contestualmente sia ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., benché il difensore avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione, sia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., sebbene alcun tentativo di notifica al domicilio eletto dall'imputato impugnante fosse stato mai effettuato. Sarebbe inoltre priva di fondamento giuridico l'asserzione della Corte di appello relativamente alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al giudice monocratico, posto che all'udienza del 29 gennaio 2020 veniva erroneamente disposta dal primo giudice la rinnovazione della notifica del decreto di citazione presso il difensore, stante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del ricorrente presso la propria residenza in Cava dei Tirreni alla via Sorrentino n. 4; né poteva ritenersi valida la successiva notifica avvenuta in mani dell'imputato il 17 giugno 2022, essendo stato notificato a Seck un precedente decreto di citazione diretta, nel quale non era neppure contestato il delitto di ricettazione per cui è intervenuta la condanna dell'imputato. Di qui la violazione del diritto di difesa del ricorrente; ancora, è stata censurata la carenza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non è stata considerata la possibilità di considerare la sussistenza dell'ipotesi contravvenzlonale di cui all'art. 712 cod. pen., in luogo del delitto di ricettazione. Da ultimo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, contestandosi il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria, risultando non pertinente il richiamo alle qualità soggettive del ricorrente e al fondamento della prognosi di recidiva, essendosi in presenza di un soggetto incensurato, non emergendo peraltro da alcun atto processuale che egli fosse un soggetto privo di occupazione lavorativa. (t) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, tuttavia, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato per cui è intervenuta condanna è ormai estinto per prescrizione. 1. Iniziando dalla prima censura sollevata, deve osservarsi che la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato risulta sanata. Dalla disamina del fascicolo processuale, infatti, emerge che all'udienza dell'8 luglio 2022, il difensore di fiducia di Seck, presente a questa come alla precedente udienza del 29 aprile 2022, nulla ha eccepito sul punto, pur essendo stati egli destinatario della notifica rivolta al suo assistito (nell'erroneo presupposto del pregresso e asseritamente infruttuoso tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall'imputato), per cui la nullità verificatasi rispetto alla costituzione del rapporto processuale del giudizio di appello risulta sanata, dovendosi richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268809 e Sez. 4, n. 8592 del 10/02/2016, Rv. 266369), secondo cui la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di appello, essendo tale conclusione giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato e il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., e assoluta e insanabile la conseguente nullità). 2. Parimenti infondate solo le eccezioni concernenti l'instaurazione del rapporto giuridico processuale rispetto al giudizio di primo grado, avendo la Corte di appello rilevato in modo pertinente, all'esito di una compiuta ricostruzione dell'iter processuale, che il decreto di citazione diretta era stato validamente notificato all'imputato e che, in ogni caso, il suo difensore di fiducia, all'udienza del 29 gennaio 2020, aveva espressamente rinunciato a far valere il difetto di notifica, iniziativa che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non può certo essere ritenuta "tamquam non esset". 3. Non adeguatamente specifiche sono poi le censure in punto di responsabilità, non confrontandosi il ricorso con le considerazioni, non manifestamente illogiche, delle due conformi sentenze di merito, nelle quali sono stati richiamati i verbali di perquisizione e sequestro del 22 febbraio 2012 e le dichiarazioni del teste Donnarumma della Questura di Salerno, da cui è emerso che quel giorno Seck veniva sorpreso al [OSCURATO:PERSONA] di Cava dei Tirreni, mentre deteneva per la vendita DVD di vario genere abusivamente contraffatti, senza addurre giustificazioni al riguardo, circostanza questa che ha impedito ragionevolmente la derubricazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto. 4. Immune da censure, infine, è anche la decisione della Corte territoriale di rigettare la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo al riguardo i giudici di secondo grado rimarcato, in senso ostativo, il pericolo di condotte recidivanti, desunto dall'assenza di occupazione lavorativa da parte dell'imputato, oltre che dal numero elevato (oltre duecento) dei DVD contraffatti e detenuti per la vendita, valutazione questa che, essendo non illogica, non presta il fianco alle obiezioni difensive. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di Seck deve essere quindi disatteso. Tuttavia, stante l'infondatezza non manifesta di talune delle doglianze sollevate (la prima e l'ultima), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo maturata nelle more la prescrizione decennale del contestato delitto di ricettazione. Ed invero i fatti per cui si è proceduto risalgono al 22 febbraio 2012, per cui, pur tenendo conto degli 8 mesi e 21 giorni di sospensione, la prescrizione massima risulta maturata il 13 novembre 2022, ossia dopo la sentenza impugnata e prima dell'odierna decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sent
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