CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 06876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 luglio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 15 luglio 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione, con concessione dei benefici di legge, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui negava l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta inammissibile in quanto affetto da eccesiva genericità non avendo il ricorrente articolato con esso alcun concreto argomento di impugnazione; che il secondo motivo di impugnazione risulta infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche riscontrando l'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il