CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 20/07/1998 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '7OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, formulate nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, relative al mancato riconoscimento dell'invocata ubriachezza accidentale, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. e alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine da tre a sei della sentenza impugnata); rilevato che la censura sollevata nel quinto motivo del ricorso, relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al caso in esame dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 27 novembre 2025, è stata genericamente sollevata, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni per cui la fattispecie concreta dovrebbe essere sussunta nell'alveo della disposizione normativa richiamata; considerato che è pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesto l'assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione e si e insistito nell'accoglimento del ricorso, ma possono ribadirsi le argomentazioni che precedono; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiar P.Q.M