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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33359/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21499/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1134/2024 emessa dalla Corte di appello di Palermo il 28 giugno 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dei rapporti bancari, e [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, convenivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Marsala contestando la legittimità e la regolarità di contratti di conto corrente e di finanziamento e deducendo la nullità di taluni contratti per mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario della banca, l’illegittima applicazione di condizioni economiche ed il conseguente addebito di interessi debitori ultralegali ed usurari, interessi e competenze anatocistiche, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese, di cui chiedeva la ripetizione.

All’esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava l’opposizione.

In parziale accoglimento delle domande proposte, il Tribunale di Marsala rideterminava il saldo debitorio del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] in €. 30.696,55.

L’appello proposto dagli originari attori veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quindi, proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’istituto di credito ha resistito con controricorso.

2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

Successivamente, parte ricorrente chiedeva un differimento dell’udienza fissata camerale fissata per il 18 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Va preliminarmente osservato che, con istanza del 17 novembre 2025, i ricorrenti - evidenziato di avere formulato alla [OSCURATO:SOCIETA]. una proposta di definizione bonaria della vicenda - chiedevano alla Corte di differire l’udienza al fine di consentire la finalizzazione di un accordo transattivo.

Tuttavia, la richiesta non può essere accolta in quanto, da un lato, la parte non ha depositato la proposta transattiva asseritamente formulata alla controparte e, dall’altro, non risulta che l’istituto di credito controricorrente abbia aderito alla istanza di differimento dell’udienza.

2. ― Tanto chiarito, il primo motivo di ricorso è così rubricato: « - Violazione e falsa applicazione dell'art.

Art. 23 TUF, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli art. 117 TUB in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 del codice civile in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Con tale motivo, la parte contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla nullità, per difetto di forma scritta, dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e delle garanzie fideiussorie per assenza della presenza della firma della banca.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano: «- Violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 8, TUB in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della delibera del [OSCURATO:PERSONA] per il Credito ed il Risparmio (CICR) in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Con esso, la parte censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'assenza del documento di sintesi comporti una nullità per violazione dell'art. 117 del TUB e nella parte in cui ha ritenuto che non è consentito al giudice di rilevare d'ufficio la nullità prospetta soltanto in appello».

Il terzo motivo è così rubricato: «-Violazione e falsa applicazione dell'art.

Art. 23 TUF, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli art. 117 TUB in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della delibera del [OSCURATO:PERSONA] per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 04/03/2003 in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Con tale motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla richiesta di ricalcolo del saldo di conto corrente mediante applicazione del tasso legale pro tempore per mancanza del contratto di affidamento.

3. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue: «1.

Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ.

1.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che: i) Cass., SU, n. 898 del 2018 ha sancito, in tema di intermediazione finanziaria, che «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

Principio questo ribadito, in generale, per tutti i contratti bancari, dalla più recente Cass. n. 28500 del 2023, a tenore della quale, «il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)»; ii) giusta Cass. n. 18230 del 2024, «In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale».

1.2. Gli assunti con cui la corte distrettuale ha respinto, sul punto, il primo motivo di gravame innanzi ad essa formulato dagli appellanti, oggi ricorrenti, sono del tutto conformi ai principi suddetti, né le argomentazioni della loro odierna censura offrono spunti realmente significativi per rimeditare questi ultimi.

2. Il secondo motivo di ricorso si rivela parimenti inammissibile.

2.1. Invero, la corte distrettuale ha disatteso la corrispondente doglianza degli appellanti sulla base di due, autonome, rationes decidendi: i) l’essere stata promossa solo in sede di gravame la nullità dei contratti per difetto del documento di sintesi e per mancata indicazione del TAEG/ISC con conseguente improponibilità del motivo, rimarcando, peraltro, in proposito, che «se è vero che le eccezioni rilevabili d'ufficio non soggiacciono al divieto di domande nuove in appello, la condizione che legittima il rilievo è che i fatti principali che la sorreggano siano stati allegati entro i termini di scadenza delle preclusioni assertive.

Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado la parte attrice ha sostenuto di “non ricordare di avere sottoscritto i contratti in essere” e che ne aveva richiesto copia con lettera raccomandata e pertanto, ove la banca non avesse ottemperato a tale richiesta, in mancanza di produzione in giudizio dei contratti si sarebbero dovuti epurare dal saldo del conto corrente gli interessi, le commissioni e le spese applicate»; ii) la negazione «che l’assenza del documento di sintesi comporti una nullità per violazione dell’art. 117 del TUB.

Infatti, come recentemente affermato dalla Cassazione, il “documento di sintesi” ha una funzione meramente informativa e non fa parte del contenuto strutturale del contratto stesso.

Pertanto, la mancata consegna del documento non comporta la nullità del contratto, ma può solo costituire una fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023)».

2.2. Le censure oggi rivolte alla seconda delle descritte rationes non meritano seguito, posto che, come recentemente ribadito da questa Corte (cfr., in motivazione, Cass. n. 16456 del 2024, in piena continuità con quanto già condivisibilmente sancito da Cass. n. 5151 del 2024, «il TAEG – o ISC – ed il TAN sono entità giuridiche distinte.

Il primo, già previsto nella dir. 87/102/CEE e nella dir. 90/88/CEE, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 142/1992, il cui art. 19 affidava al CICR il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG e gli elementi da computare a tal fine.

In sede di prima applicazione della detta legge, la disciplina ed i criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo furono definiti dal d.m. 8 luglio 1992, in cui il TAEG, quale “tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso” (art. 2, comma 1), era definito “un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore” (art. 2, comma 2).

La formula per il calcolo del TAEG era contenuta nell’allegato 1 al detto decreto ministeriale; peraltro, già l’allegato 2 alla dir. 90/88/CEE stabiliva la modalità di calcolo del TAEG.

L’art. 9, comma 2, della delib.

CICR del 4 marzo 2003 in tema di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” demandava alla Banca d’Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

Indicazioni articolate sul TAEG si rinvengono, poi, al par. 4.2.4 del provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti; lo stesso provvedimento contiene, nell’allegato 5B, la formula matematica per il calcolo del TAEG: la competenza, sul punto, della Banca d’Italia, è stata successivamente confermata dall’art. 121, comma 3, T.U.B, nel testo modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010.

Nello stesso articolo del testo unico, al comma 1, lett. m), è spiegato che il TAEG indica, in percentuale annua, il costo effettivo del credito. […]: proprio in quanto il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, questa Corte ha rilevato che esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B. (cfr. Cass. n. 4597 del 2023; Cass.n. 39169 del 2021)».

2.2. Pertanto, non risultando essere stata efficacemente tale seconda, ulteriore ed autonoma ratio decidendi posta da quella corte a fondamento della sua pronuncia relativamente al corrispondente motivo di impugnazione innanzi ad essa formulato, diviene superfluo valutare la bontà, o non, delle doglianze rivolte contro la prima di dette rationes, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. nn. 22697 e 3194 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn. 18641 e 15350 del 2017).

3. Inammissibile, infine, si rivela anche il terzo motivo di ricorso.

3.1. Invero, giova rimarcare, innanzi tutto, che: i) costituisce orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello per cui, nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., quale è quella azionata, in primo grado, dagli odierni ricorrenti, l’onere della prova incombe su parte attrice (cfr., ex aliis, anche in motivazione, Cass. n. 1763 del 2024); ii) la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in forza della delib.

C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. n. 27836 del 2017).

3.2. Fermo quanto precede, allora, l’odierna doglianza, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela – per come concretamente argomentata e tenuto altresì conto di quanto si è già spiegato disattendendosi i precedenti motivi –sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025)».

4. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

In particolare, in quest’ultima memoria, parte ricorrente si è limitata richiedere un rinvio dell’udienza senza argomentare in ordine alle conclusioni contenute nella proposta di definizione.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01).

Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01).

Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: infatti, parte ricorrente non si è neppure confrontata con le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione, la quale è stata integralmente confermata.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21499/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1134/2024 emessa dalla Corte di appello di Palermo il 28 giugno 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dei rapporti bancari, e [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore, convenivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Marsala contestando la legittimità e la regolarità di contratti di conto corrente e di finanziamento e deducendo la nullità di taluni contratti per mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario della banca, l’illegittima applicazione di condizioni economiche ed il conseguente addebito di interessi debitori ultralegali ed usurari, interessi e competenze anatocistiche, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese, di cui chiedeva la ripetizione. All’esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava l’opposizione. In parziale accoglimento delle domande proposte, il Tribunale di Marsala rideterminava il saldo debitorio del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] in €. 30.696,55. L’appello proposto dagli originari attori veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quindi, proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’istituto di credito ha resistito con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Successivamente, parte ricorrente chiedeva un differimento dell’udienza fissata camerale fissata per il 18 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Va preliminarmente osservato che, con istanza del 17 novembre 2025, i ricorrenti - evidenziato di avere formulato alla [OSCURATO:SOCIETA]. una proposta di definizione bonaria della vicenda - chiedevano alla Corte di differire l’udienza al fine di consentire la finalizzazione di un accordo transattivo. Tuttavia, la richiesta non può essere accolta in quanto, da un lato, la parte non ha depositato la proposta transattiva asseritamente formulata alla controparte e, dall’altro, non risulta che l’istituto di credito controricorrente abbia aderito alla istanza di differimento dell’udienza. 2. ― Tanto chiarito, il primo motivo di ricorso è così rubricato: « - Violazione e falsa applicazione dell'art. Art. 23 TUF, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli art. 117 TUB in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 del codice civile in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Con tale motivo, la parte contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla nullità, per difetto di forma scritta, dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e delle garanzie fideiussorie per assenza della presenza della firma della banca. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano: «- Violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 8, TUB in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della delibera del [OSCURATO:PERSONA] per il Credito ed il Risparmio (CICR) in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Con esso, la parte censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'assenza del documento di sintesi comporti una nullità per violazione dell'art. 117 del TUB e nella parte in cui ha ritenuto che non è consentito al giudice di rilevare d'ufficio la nullità prospetta soltanto in appello». Il terzo motivo è così rubricato: «-Violazione e falsa applicazione dell'art. Art. 23 TUF, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli art. 117 TUB in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; - violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della delibera del [OSCURATO:PERSONA] per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 04/03/2003 in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». Con tale motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla richiesta di ricalcolo del saldo di conto corrente mediante applicazione del tasso legale pro tempore per mancanza del contratto di affidamento. 3. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue: «1. Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ. 1.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che: i) Cass., SU, n. 898 del 2018 ha sancito, in tema di intermediazione finanziaria, che «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». Principio questo ribadito, in generale, per tutti i contratti bancari, dalla più recente Cass. n. 28500 del 2023, a tenore della quale, «il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)»; ii) giusta Cass. n. 18230 del 2024, «In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale». 1.2. Gli assunti con cui la corte distrettuale ha respinto, sul punto, il primo motivo di gravame innanzi ad essa formulato dagli appellanti, oggi ricorrenti, sono del tutto conformi ai principi suddetti, né le argomentazioni della loro odierna censura offrono spunti realmente significativi per rimeditare questi ultimi. 2. Il secondo motivo di ricorso si rivela parimenti inammissibile. 2.1. Invero, la corte distrettuale ha disatteso la corrispondente doglianza degli appellanti sulla base di due, autonome, rationes decidendi: i) l’essere stata promossa solo in sede di gravame la nullità dei contratti per difetto del documento di sintesi e per mancata indicazione del TAEG/ISC con conseguente improponibilità del motivo, rimarcando, peraltro, in proposito, che «se è vero che le eccezioni rilevabili d'ufficio non soggiacciono al divieto di domande nuove in appello, la condizione che legittima il rilievo è che i fatti principali che la sorreggano siano stati allegati entro i termini di scadenza delle preclusioni assertive. Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado la parte attrice ha sostenuto di “non ricordare di avere sottoscritto i contratti in essere” e che ne aveva richiesto copia con lettera raccomandata e pertanto, ove la banca non avesse ottemperato a tale richiesta, in mancanza di produzione in giudizio dei contratti si sarebbero dovuti epurare dal saldo del conto corrente gli interessi, le commissioni e le spese applicate»; ii) la negazione «che l’assenza del documento di sintesi comporti una nullità per violazione dell’art. 117 del TUB. Infatti, come recentemente affermato dalla Cassazione, il “documento di sintesi” ha una funzione meramente informativa e non fa parte del contenuto strutturale del contratto stesso. Pertanto, la mancata consegna del documento non comporta la nullità del contratto, ma può solo costituire una fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023)». 2.2. Le censure oggi rivolte alla seconda delle descritte rationes non meritano seguito, posto che, come recentemente ribadito da questa Corte (cfr., in motivazione, Cass. n. 16456 del 2024, in piena continuità con quanto già condivisibilmente sancito da Cass. n. 5151 del 2024, «il TAEG – o ISC – ed il TAN sono entità giuridiche distinte. Il primo, già previsto nella dir. 87/102/CEE e nella dir. 90/88/CEE, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 142/1992, il cui art. 19 affidava al CICR il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG e gli elementi da computare a tal fine. In sede di prima applicazione della detta legge, la disciplina ed i criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo furono definiti dal d.m. 8 luglio 1992, in cui il TAEG, quale “tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso” (art. 2, comma 1), era definito “un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore” (art. 2, comma 2). La formula per il calcolo del TAEG era contenuta nell’allegato 1 al detto decreto ministeriale; peraltro, già l’allegato 2 alla dir. 90/88/CEE stabiliva la modalità di calcolo del TAEG. L’art. 9, comma 2, della delib. CICR del 4 marzo 2003 in tema di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” demandava alla Banca d’Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. Indicazioni articolate sul TAEG si rinvengono, poi, al par. 4.2.4 del provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti; lo stesso provvedimento contiene, nell’allegato 5B, la formula matematica per il calcolo del TAEG: la competenza, sul punto, della Banca d’Italia, è stata successivamente confermata dall’art. 121, comma 3, T.U.B, nel testo modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010. Nello stesso articolo del testo unico, al comma 1, lett. m), è spiegato che il TAEG indica, in percentuale annua, il costo effettivo del credito. […]: proprio in quanto il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, questa Corte ha rilevato che esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B. (cfr. Cass. n. 4597 del 2023; Cass.n. 39169 del 2021)». 2.2. Pertanto, non risultando essere stata efficacemente tale seconda, ulteriore ed autonoma ratio decidendi posta da quella corte a fondamento della sua pronuncia relativamente al corrispondente motivo di impugnazione innanzi ad essa formulato, diviene superfluo valutare la bontà, o non, delle doglianze rivolte contro la prima di dette rationes, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. nn. 22697 e 3194 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn. 18641 e 15350 del 2017). 3. Inammissibile, infine, si rivela anche il terzo motivo di ricorso. 3.1. Invero, giova rimarcare, innanzi tutto, che: i) costituisce orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello per cui, nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., quale è quella azionata, in primo grado, dagli odierni ricorrenti, l’onere della prova incombe su parte attrice (cfr., ex aliis, anche in motivazione, Cass. n. 1763 del 2024); ii) la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in forza della delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. n. 27836 del 2017). 3.2. Fermo quanto precede, allora, l’odierna doglianza, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela – per come concretamente argomentata e tenuto altresì conto di quanto si è già spiegato disattendendosi i precedenti motivi –sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025)». 4. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c. In particolare, in quest’ultima memoria, parte ricorrente si è limitata richiedere un rinvio dell’udienza senza argomentare in ordine alle conclusioni contenute nella proposta di definizione. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01). Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01). Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: infatti, parte ricorrente non si è neppure confrontata con le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione, la quale è stata integralmente confermata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa
Sentenza Cassazione n. 33359/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris