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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32177/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DIBENEVENTO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva rigettato la richiesta per l'applicazione del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai titoli esecutivi costituiti: 1) dalla sentenza emessa in data 18 aprile 2012 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 20 maggio 2017; 2) dalla sentenza emessa in data 14 novembre 2008 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 6 maggio 2011.

1.1. Con sentenza n. 9025/2023 emessa in data 25 novembre 2022, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] annullò l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento.

1.2. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze indicate, rideterminando la pena in complessivi 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.550,00 euro di multa.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 665, comma 4 e 665, comma 2, cod. proc. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che ai fini della individuazione del giudice competente a decidere quale giudice dell'esecuzione, deve aversi riguardo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nella specie individuabile in quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 aprile 2012, che ha operato una modifica sostanziale della sentenza di primo grado in quella sede impugnata.

Pertanto, la competenza a decidere andrebbe attribuita alla Corte di appello di Napoli e non al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento.

3. In data 20 aprile 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 J,-

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento.

In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente attribuisce al giudice reinvestito della cognizione dell'affare una competenza funzionale, che viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 cod. proc. pen., ovvero nel caso della emersione, nella fase rescissoria del giudizio di rinvio, di nuove circostanze che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto, dalla quale derivi una diversa attribuzione di competenza.

La irretrattabilità del foro commissorio costituisce un principio di ordine generale, applicabile anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181 - 01; Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844 - 01; Sez. 1, n. 30172 del 13/06/2003, Cordera, Rv. 225503 - 01).

3. Nel caso di specie, non vertendosi nel caso contemplato dall'art. 25 cod. proc. pen., il rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9025/2023 era automaticamente attributivo della competenza allo stesso Giudice del provvedimento annullato; competenza che non può, quindi, essere rimessa in discussione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DIBENEVENTO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva rigettato la richiesta per l'applicazione del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai titoli esecutivi costituiti: 1) dalla sentenza emessa in data 18 aprile 2012 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 20 maggio 2017; 2) dalla sentenza emessa in data 14 novembre 2008 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 6 maggio 2011. 1.1. Con sentenza n. 9025/2023 emessa in data 25 novembre 2022, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] annullò l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. 1.2. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze indicate, rideterminando la pena in complessivi 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.550,00 euro di multa. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 665, comma 4 e 665, comma 2, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che ai fini della individuazione del giudice competente a decidere quale giudice dell'esecuzione, deve aversi riguardo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nella specie individuabile in quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 aprile 2012, che ha operato una modifica sostanziale della sentenza di primo grado in quella sede impugnata. Pertanto, la competenza a decidere andrebbe attribuita alla Corte di appello di Napoli e non al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. 3. In data 20 aprile 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 J,- 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento. In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente attribuisce al giudice reinvestito della cognizione dell'affare una competenza funzionale, che viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 cod. proc. pen., ovvero nel caso della emersione, nella fase rescissoria del giudizio di rinvio, di nuove circostanze che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto, dalla quale derivi una diversa attribuzione di competenza. La irretrattabilità del foro commissorio costituisce un principio di ordine generale, applicabile anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181 - 01; Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844 - 01; Sez. 1, n. 30172 del 13/06/2003, Cordera, Rv. 225503 - 01). 3. Nel caso di specie, non vertendosi nel caso contemplato dall'art. 25 cod. proc. pen., il rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9025/2023 era automaticamente attributivo della competenza allo stesso Giudice del provvedimento annullato; competenza che non può, quindi, essere rimessa in discussione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in
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