CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46740/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di appello riformava la decisione di primo grado, rideterminando la pena in mesi 8 dì reclusione (pena base anni 1 dì reclusione, poi ridotta per il rito) per il delitto di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011; Rilevato che l'unico motivo di ricorso censura, in via generica e astratta, la motivazione relativa sia alla misura della pena, che, tuttavia, il giudice ha rideterminato nel minimo edittale, sia alla mancata esclusione della recidiva, questione risolta in sentenza con motivazione sufficiente e logica (v. pag. 1, ove si evidenzia la pluralità di condanne riportate dal ricorrente e la gravità dei reati commessi). Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente