CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22323-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro temporc, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta .e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 688/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] AN1ENDOLA. [OSCURATO:PERSONA] 1: la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]. al pagamento di differenze retributive ritenute dovute in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 per aver svolto le mansioni di cd. "agente unico ; )5 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; non ha svolto attività difensiva l'Amabile; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia: "violazione c/o falsa applicazione dell'art. 1362 •c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'Accordo regionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo verbale di incontro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c."; il terzo mezzo, da valutarsi congiuntamente al primo, lamenta: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 c.c., dell'art. 36 Cost., dell'art. 1362 c.c., in relazione all'interpretazione dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'Accordo del 12.9. 1996 (art. 360, n. 3, c.p.c.)"; 2. i motivi non possono trovare accoglimento secondo quanto già ritenuto in precedenti recenti di questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. n. 2790 del 2018; Cass. n. 18031 del 2018; Cass. n. 33715 del 2019), cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; secondo una costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Cass. n. 26848 del 2016; Cass. n. 10288 del 2016; Cass. n. 20651 del 2014; Cass. Ric. 2020 n. 22323 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- n. 11330 del 2014; Cass. n. 5838 del 2014; Cass. n. 4561 del 2013; Cass.n. 4561 del 2012; Cass. n. 17724 del 2010; Cass. n. 6274 del 2010; Cass.n. 20310 dei 2008), da cui non vi è ragione di discostarsi, l'indennità in contesa remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivantè; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi — siano mutate le condizioni economiche aziendali; è stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SS.UU. n. 11325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa; che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi (cfr., per tutte, Cass. n. 6046 del 2000), sicchè è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro Ric. 2020 n. 22323 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- ne abbia disdetto l'accordo istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010; Cass. n. 17937 del 2011); con riguardo al periodo successivo all'Accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al successivo verbale di incontro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in base ai quali l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di l'operatore trasporti", la giurisprudenza già sopra richiamata, per respingere le doglianze della società, ha ribadito il principib della irriducibilità della retribuzione affermato proprio con riguardo all'indennità di agente unico ed ha ritenuto infondata la tesi della società secondo cui gli accordi collettivi del 2010 e 2011 avrebbero comportato un decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro da significare una implicita ed assoluta abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie; ha soggiunto che la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società — secondo cui con i nuovi accordi la figura dell'agente unico sarebbe confluita in quella dell'operatore dei trasporti prevedente, oltre all'attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è sùpportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie/si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata; ha argomentato che le differenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionali sottoscritti al fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personale addetto ai trasporti scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito e che non torna utile il richiamo ai precedenti di questa Corte costituiti da Cass. nn. 3183, 3381, 3474 del 2017 (ancora attualmente richiamati in memoria da [OSCURATO:PERSONA]) atteso che in essi, pur dandosi atto degli Ric. 2020 n. 22323 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi il principio della irriducibilità della retribuzione; 3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale "erroneamente ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse sostanzialmente adibito ad una doppia mansione" di autista e di messaggere, nonostante le difese della società e'le "carenze probatorie" in cui sarebbe incorsa la difesa del lavoratore; la censura è inammissibile; la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa le mansioni svolte dal lavoratore che è indubitabilmente una quaestio facti; 4. conclusivamente il ricorso va respinto; nulla per le spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.0 U. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2020 n. 22323 sez. ML - ud. 21-09-2021 -5- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]