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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25044/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22333-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - etgoi avverso la sentenza n. 235/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a IRES, IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2010 notificata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in qualità di cessionaria di ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 mette in luce il dovere dell'Amministrazione di fornire la certificazione ma non impone al cessionario l'obbligo di richiederla: ciò comporta che la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria non è riservata soltanto al cessionario che abbia richiesto preventivamente l'attestazione della posizione debitoria del cedente ma anche al cessionario che non l'abbia richiesta.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la co Ceyrivo -e /14' le),0 tu parte contribuente t16T5si 14:Ad- costituiva ttflr. in prossimità dell'udienza Q-ai depositava memoria insistendo per il rinvio della questione alla quinta sezione o alle sezioni unite oppure per il rigetto del ricorso.

Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia Ric. 2021 n. 22333 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- violazione o falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2697 cod. civ. in quanto in assenza della richiesta del certificato dei carichi pendenti non trova applicazione il secondo comma del suddetto art. 14 ma il primo comma, che individua la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari, previa escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22333-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - etgoi avverso la sentenza n. 235/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a IRES, IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2010 notificata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in qualità di cessionaria di ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 mette in luce il dovere dell'Amministrazione di fornire la certificazione ma non impone al cessionario l'obbligo di richiederla: ciò comporta che la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria non è riservata soltanto al cessionario che abbia richiesto preventivamente l'attestazione della posizione debitoria del cedente ma anche al cessionario che non l'abbia richiesta. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la co Ceyrivo -e /14' le),0 tu parte contribuente t16T5si 14:Ad- costituiva ttflr. in prossimità dell'udienza Q-ai depositava memoria insistendo per il rinvio della questione alla quinta sezione o alle sezioni unite oppure per il rigetto del ricorso. Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia Ric. 2021 n. 22333 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- violazione o falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2697 cod. civ. in quanto in assenza della richiesta del certificato dei carichi pendenti non trova applicazione il secondo comma del suddetto art. 14 ma il primo comma, che individua la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari, previa escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consigl
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