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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42773/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAeteifeig.aztj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e condannato alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, è inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAeteifeig.aztj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e condannato alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, è inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris