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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40956/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in tentato furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza del concorso nel reato, è generico e si limita a reiterare il motivo di appello, mentre dalla motivazione delle due sentenze di merito risulta che il ricorrente ha fornito un contributo materiale alla commissione del reato partecipando all'occultamento della merce da sottrarre ponendola all'interno di un carrello della spesa, ma operando in modo che la merce non fosse visibile, ponendo la stessa tra due scatoloni posti ai lati del carrello; quindi il complice del Sassone, agendo da solo, ma venendo controllato dall'odierno ricorrente, ha fatto uscire il carrello da una cassa chiusa e priva di cassiere, omettendo di pagare il prezzo di circa euro 1800,00; - che, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, risulta evidente il consapevole contributo fornito dal Sassone alla commissione del delitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in tentato furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza del concorso nel reato, è generico e si limita a reiterare il motivo di appello, mentre dalla motivazione delle due sentenze di merito risulta che il ricorrente ha fornito un contributo materiale alla commissione del reato partecipando all'occultamento della merce da sottrarre ponendola all'interno di un carrello della spesa, ma operando in modo che la merce non fosse visibile, ponendo la stessa tra due scatoloni posti ai lati del carrello; quindi il complice del Sassone, agendo da solo, ma venendo controllato dall'odierno ricorrente, ha fatto uscire il carrello da una cassa chiusa e priva di cassiere, omettendo di pagare il prezzo di circa euro 1800,00; - che, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, risulta evidente il consapevole contributo fornito dal Sassone alla commissione del delitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 40956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris