CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 44003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 giugno 2022 il Tribunale di Catania ha parzialmente accolto l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del 9 marzo 2022, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania rigettava la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di concorso in turbativa d'asta e corruzione ascrittigli ai capi d'imputazione provvisoria sub 1) e 2) nella sua qualità di manager e dipendente della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., disponendo l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e la sospensione della sua esecuzione ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere omesso di valutare gli argomenti illustrati dalla difesa in una memoria ove si poneva in rilievo: a) che le condotte in contestazione si sarebbero consumate alla fine del 2020; b) che l'intercettazione sulla cui base il P.M. aveva proposto l'atto di appello prospettando il pericolo di recidiva risaliva al 12 febbraio 2021; c) che da tale intercettazione non emergevano comportamenti o attività di manipolazione di gare o bandi; d) che nessun'altra condotta era successivamente emersa; e) che l'indagato era stato sospeso dal lavoro con una missiva della società "Siemens" del 22 aprile 2022, con il conseguente venir meno dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Al riguardo si deduce, inoltre, che il provvedimento impugnato, dopo aver evidenziato lo stato di incensuratezza dell'indagato, ne avrebbe valorizzato asseriti e non meglio precisati contatti collusivi nel settore degli appalti pubblici quale dipendente di società multinazionali, ritenendo apoditticamente irrilevante l'intervenuta sospensione dal lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo i principi stabiliti da questa Corte in tema di misure cautelari personali (ex multis v. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769), il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni professionali, lavorative e di vita. Tale valutazione prognostica non richiede affatto la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che evidentemente esula dalle facoltà di apprezzamento del giudice, ma impone una verifica puntualmente incentrata sulla probabilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Di tale quadro di principi l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo, basando il suo vaglio delibativo su considerazioni di tipo meramente congetturale, là dove, nel dar conto dello stato di incensuratezza dell'indagato, si è limitata a richiamare gli esiti delle attività d'indagine, peraltro risalenti ad un arco temporale ricompreso tra la fine del 2020 e il mese di febbraio 2021, attraverso il riferimento alla presenza di non meglio precisati contatti collusivi che egli avrebbe maturato nel settore degli appalti pubblici quale dipendente di una società multinazionale, senza specificare le ragioni per le quali sarebbe in concreto ravvisabile la probabilità di reiterazione delle condotte contestate nell'imputazione provvisoria, pur a fronte del rilievo oggettivamente attribuibile alla deduzione difensiva incentrata sull'intervenuto mutamento della situazione personale del Marchese a seguito della sospensione, sin dal 22 aprile 2022, del suo rapporto di lavoro subordinato con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ossia con la società che, secondo il tema d'accusa, sarebbe stata illecitamente agevolata nello svolgimento di una gara di rilevanza comunitaria indetta nell'ottobre 2020 dall'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso