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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1994

Cassazione n. 18723/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine all'utilizzabilità della querela della persona offesa, ai fini del giudizio di responsabilità a carico della ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, ed è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e già oggetto di censure giuridicamente pertinenti ed esaustive (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata ove il giudice d'appello rileva correttamente gli argomenti giuridici in base ai quali ritenere utilizzabile in giudizio la querela della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., e che censura la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla piena attendibilità del teste ai fini dell'accertamento del reato di estorsione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 aprile 2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente — iu.seppe Lucia/DEP(Y7JTATA IN C G 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1994 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine all'utilizzabilità della querela della persona offesa, ai fini del giudizio di responsabilità a carico della ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, ed è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e già oggetto di censure giuridicamente pertinenti ed esaustive (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata ove il giudice d'appello rileva correttamente gli argomenti giuridici in base ai quali ritenere utilizzabile in giudizio la querela della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., e che censura la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla piena attendibilità del teste ai fini dell'accertamento del reato di estorsione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente — iu.seppe Lucia/DEP(Y7JTATA IN C G 2026 3
Sentenza Cassazione n. 18723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris