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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:50
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61969C0035

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 9 GIUGNO 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, La controversia odierna verte sull'indennità differenziale di cui all'articolo 7 dello statuto e sulla legittimità di una decisione di promozione.

Le mie osservazioni in proposito sono le seguenti : La ricorrente dipende dalla [OSCURATO:PERSONA] ed è stata assunta l'8 febbraio 1960.

Dal 25 marzo 1962 è seconda segretaria (di grado C 2) presso la direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi», della direzione generale «personale e amministrazione».

Nell'unità amministrativa di cui fa parte l'interessata, dal 18 novembre 1968 si era reso vacante un posto di segretaria di direzione (grado C 1) poiché una segretaria italiana che lo occupava, assente per ferie dal 23 ottobre 1968, aveva chiesto ed ottenuto un'aspettativa per motivi personali a norma dell'articolo 40 dello statuto.

Il 14 novembre 1968 il posto veniva dichiarato vacante con avviso COM/ 450; le candidature dovevano venir presentate entro il 28 novembre 1968.

Tra i candidati vi era la ricorrente, ma la promozione e la nomina toccarono ad un'altra candidata, di nazionalità italiana, inquadrata al grado C 2 presso la stessa direzione generale personale e amministrazione.

Formalmente la decisione, che aveva effetto dal 1 o dicembre 1968, veniva adottata il 16 gennaio 1969 e, al termine del procedimento di nomina, il 23 gennaio 1969, la ricorrente veniva semplicemente informata che non era stato possibile prendere in considerazione la sua candidatura.

La ricorrente non si riteneva soddisfatta.

Nel frattempo, con decisione 20 dicembre 1968 e con effetto dal 1 o dicembre 1968, il posto vacante era stato trasferito al gabinetto di un membro italiano della [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ne arguisce che in effetti il posto occupato non è quello messo a concorso e la promozione riguarda le mansioni di un impiego diverso.

Per di più essa ritiene di aver occupato quel posto praticamente già dal 23 ottobre 1968 : le sue nozioni di francese erano sufficienti e il non aver tenuto conto della sua candidatura a causa della sua ignoranza dell'italiano costituisce quindi un atto arbitrario.

Per questo motivo l'interessata, il 16 aprile 1969, formulava un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale, indirizzandolo al direttore generale del personale e dell'amministrazione.

La decisione di promozione avrebbe dovuto venir annullata e, a norma dell'articolo 7 dello statuto del personale, dal 24 gennaio 1969 l'interessata avrebbe dovuto percepire un'indennità per il posto occupato ad interim dal 23 ottobre 1968, con decorrenza cioè dal 4 o mese della presunta occupazione interinale del posto resosi vacante.

Il reclamo non riceveva risposta, il che induceva l'interessata a promuovere, il 4 agosto 1969, un ricorso giurisdizionale nel quale ribadiva la domanda già formulata.

Esaminiamo ora le domande, che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene tutte infondate.

1. Sulla domanda d'indennità L'articolo 7 dello statuto statuisce che l'indennità viene corrisposta se il dipendente occupa temporaneamente un posto di grado superiore a quello in cui è inquadrato.

A partire dal 4 o mese dell'interim, all'interessato viene corrisposta un'indennità pari alla differenza «tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim».

La ricorrente è persuasa che nel suo caso tali presupposti sussistano, poiché il suo superiore, dal 23 ottobre 1968 (data dalla quale la precedente segretaria della direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi» ea andata in ferie) l'ha incaricata di svolgere le mansioni già affidate alla collega.

Secondo i suoi calcoli e a decorrere dal 24 gennaio 1969, le spetterebbero quindi 25000 FB. [OSCURATO:PERSONA] si è opposta a tale pretesa adducendo vari argomenti: anzitutto l'interessata non è stata incaricata regolarmente dall'autorità che ha il potere di nomina; al massimo si può dire che essa svolge alcuni e non tutti i compiti della precedente segretaria di direzione.

Inoltre vi è stato un rimaneggiamento nell' 'organizzazione amministrativa, poiché dal 1 o dicembre 1968 il posto messo a concorso è stato conglobato in un'altra unità amministrativa e quindi non era più disponibile presso la direzione generale personale e amministrazione.

È tacile stabilire quale sia la falsariga da seguire nel caso in esame: già nelle conclusioni 24/69 ho sottolineato l'importanza decisiva dell'incarico conferito dall'autorità che ha il potere di nomina, mentre è irrilevante l'esercizio di mansioni rientranti in una carriera di grado superiore, anche se l'incarico è stato conferito dal superiore gerarchico.

Anche in questa occasione confermo che è l'unica garanzia per evitare che venga soffocato il potere organizzativo dell'autorità che ha il potere di nomina.

Poiché la ricorrente non ha ricevuto formalmente l'incarico, il ricorso è già di per sé irricevibile.

Se prescindiamo dal principio summenzionato, cioè ammettiamo che il superiore gerarchico che ha conferito determinati incarichi, debba ottenere il beneplacito dell'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'articolo 7, e che l'inadempimento del superiore possa essere impugnato dal dipendente : (come ha sostenuto pure la ricorrente), si devono fare le seguenti considerazioni.

Secondo gli elementi emersi nel processo, è quanto mai dubbio che la ricorrente sia stata incaricata di svolgere tutte le mansioni della segretaria precedente.

Il dubbio sorge da quanto si legge in una nota redatta dal superiore gerarchico il 9 dicembre 1968, nell'ambito del procedimento di promozione.

Circa la candidatura della ricorrente vi si afferma che, nonostante le sue eccellenti capacità, essa non può aspirare al posto in questione per ignoranza della lingua italiana e della stenografia italiana.

In questo senso vi è pure l'ammissione della ricorrente secondo cui, dopo la partenza della precedente segretaria, l'ufficio si è avvalso di alcune segretarie ausiliarie, di cui almeno una conosceva l'italiano.

Si può quindi ritenere che almeno una parte del lavoro svolto dalla precedente segretaria è stata affidata a terzi.

Ciò che pero esclude che si possa rar valere l'articolo 7 dello statuto — sia pure attraverso l'azione per illecito — è in ultima analisi il fatto che il posto dichiarato vacante, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 20 dicembre 1968, è stato incorporato in un'altra unità amministrativa, cioè nel gabinetto di un membro italiano della [OSCURATO:PERSONA].

In compenso, la direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi», come ci ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA], ha ottenuto un posto B 3 da quel gabinetto.

L'organizzazione amministrativa è quindi stata radicalmente modificata e, almeno per questa ragione, si può ritenere che nel giorno determinante per la ricorrente (24 gennaio 1969) non era obiettivamente possibile applicare l'articolo 7 dello statuto.

Ricordo ancora che non sussisteva un presupposto essenziale della norma summenzionata, cioè lo svolgimento di mansioni di una carriera superiore; comunque, già per i motivi sopra menzionati si può affermare che alla ricorrente non spetta alcuna indennità differenziale.

2. Sulla domanda d'annullamento della decisione di promozione [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il presupposto fondamentale della decisione con cui, mediante promozione, è stato occupato il posto resosi vacante il 18 novembre 1968 e quindi è stata respinta la candidatura della ricorrente, era l'avviso di posto vacante del 14 novembre 1968.

La scelta è stata operata essenzialmente in considerazione delle nozioni di stenodattilografìa in italiano e in francese.

La stessa ricorrente ha ammesso che le sue conoscenze dell'italiano erano insufficienti, mentre non risulta che la candidata promossa presentasse le stesse lacune.

Sotto questo aspetto la promozione risulta ineccepibile.

Ma non è tutto.

La ricorrente sostiene in sostanza che la conoscenza del francese era sufficiente per occupare quel posto (ed essa conosceva il francese) e che non vi era motivo di richiedere dalla candidata ulteriori conoscenze.

La critica si rivolge quindi contro i requisiti elencati nell'avviso di posto vacante.

Non è necessario stabilire se, una volta trascorso ogni termine d'impugnazione amministrativo e giurisdizionale nei confronti dell'avviso di posto vacante, l'interessata possa ancora impugnare il provvedimento di promozione, denunciando in sostanza un vizio dell'avviso di posto vacante che ne sta alla base.

Ad un attento esame la critica si rivela infatti infondata.

I requisiti necessari per occupare un posto vengono stabiliti, se non erro, in forza di un potere discrezionale organizzativo che s'ispira all'interesse del servizio e il cui esercizio può dare origine ad un'impugnazione per sviamento di potere, sviamento di cui nel nostro caso non vedo traccia.

Pare infatti logico che, pur se il francese in pratica è la lingua di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], nella scelta di una segretaria di un dipendente di grado superiore di madrelingua italiana si tenga particolarmente conto della conoscenza di questa lingua.

Ciò non solo facilita i lavori preparatori e la redazione di note interne, ma inoltre vi è l'esigenza di servizio che impone di leggere i testi in una determinata lingua ufficiale.

Si deve supporre che il principio vale anche per il capo della direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi», pur se egli ha a che fare con persone ed argomenti riguardanti tutte le lingue della Comunità.

Il richiedere che la sua segretaria conosca la lingua e la stenografìa italiana non costituisce una condizione troppo onerosa o cervellotica.

Se si considera quanto precede e che la ricorrente non possedeva tutti i requisiti richiesti, non rimane altro da dire sulla domanda di annullamento.

Se è pacifico che la preferenza riservata ad un'altra candidata è del tutto giustificata, la ricorrente non può avere alcun interesse a che si accerti se la decisione di promozione, per il resto, sia conforme alle prescrizioni dello statuto del personale.

Per amor di completezza devo pero anche esaminare le rimanenti critiche della ricorrente.

Sarò breve quanto alla censura d'infondatezza della reiezione della candidatura e quanto alla violazione dell'articolo 25 dello statuto insita nel ritardo con cui è stata affìssa la decisione di promozione.

L'immediata pubblicazione è prescritta per informare i dipendenti interessati, onde dar loro modo d'impugnare eventualmente il provvedimento; l'omissione dell'affissione comunque non inficia minimamente la legittimità dell'atto.

Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, la Corte ha sancito, proprio in materia di promozioni, che non è necessario motivare l'esclusione dei candidati non prescelti.

Entrambe le censure sono quindi inconferenti.

Rimane ancora la censura di sviamento di potere; la ricorrente sostiene che la promozione è stata concessa in effetti per un posto diverso da quello messo a concorso e in funzione di esigenze diverse.

Essa giunge a questa conclusione in quanto il trasferimento del posto messo a concorso al gabinetto di un membro italiano della [OSCURATO:PERSONA] è precedente all'adozione del provvedimento di promozione.

Bisogna ammettere che l'impressione non è ingiustificata, poiché la decisione di promozione è del 16 gennaio 1969, mentre il posto è stato trasferito il 20 dicembre 1968. [OSCURATO:PERSONA], però, in corso di causa ha dimostrato che ciò è vero solo in apparenza.

Dalle memorie si desume infatti che la procedura di promozione, alla quale hanno partecipato i vari servizi interessati, si era già conclusa il 20 dicembre 1968 e la decisione del direttore generale competente per il personale e l'amministrazione è stata adottata in questo giorno.

È anzitutto importante il fatto che la proposta di nomina del capo della direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi» su cui si è fondata la decisione di occupare il posto sia stata presa prima di incorporarlo in un'altra unità amministrativa ed unicamente sulla base della valutazione dei requisiti elencati nell'avviso di posto vacante.

Per di più ritengo di poter aggiungere che non ha alcuna importanza stabilire la successione esatta delle varie decisioni.

Tenuto conto del tipo di posto e dei requisiti richiesti dall'avviso di posto vacante, non si può negare che vi fosse una certa intercambiabilità, come in effetti si è verificato.

Pur se al momento dell'occupazione del posto si fosse già pensato di trasferirlo ad un'altra unità, ciò non avrebbe implicato che sarebbe variato anche il criterio di valutazione stabilito dal bando di concorso.

È quindi infondata anche la censura di sviamento di potere e non rimane che concludere che è impossibile annullare la decisione impugnata.

3. Ancora una parola sulle spese: la ricorrente sostiene che, anche in caso di reiezione di tutte le sue domande, le spese dovrebbero essere poste almeno parzialmente a carico della [OSCURATO:PERSONA], giacché la data di redazione della decisione può dare l'impressione che la promozione sia stata decisa dopo il trasferimento del posto ad un'altra unita amministrativa.

Non è possibile accogliere nemmeno questo punto di vista: anzitutto non è provato che la domanda d'annullamento sia stata originata soltanto da questo fatto.

Anzi, considerando il ricorso nel suo complesso, si deve ritenere che la ricorrente avrebbe impugnato l'atto anche se fosse stata chiara la successione delle decisioni.

Mi richiamo a questo proposito alle critiche mosse al contenuto del bando di concorso.

Non vedo quindi alcun motivo per applicare l'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

4. Dobbiamo perciò concludere che il ricorso, sia per quanto riguarda il versamento dell'indennità che per quanto riguarda la domanda d'annullamento della decisione di promozione, è infondato.

A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte dovrà sopportare le spese da essa sostenute. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0035 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 9 GIUGNO 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , La controversia odierna verte sull'indennità differenziale di cui all'articolo 7 dello statuto e sulla legittimità di una decisione di promozione. Le mie osservazioni in proposito sono le seguenti : La ricorrente dipende dalla [OSCURATO:PERSONA] ed è stata assunta l'8 febbraio 1960. Dal 25 marzo 1962 è seconda segretaria (di grado C 2) presso la direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi», della direzione generale «personale e amministrazione». Nell'unità amministrativa di cui fa parte l'interessata, dal 18 novembre 1968 si era reso vacante un posto di segretaria di direzione (grado C 1) poiché una segretaria italiana che lo occupava, assente per ferie dal 23 ottobre 1968, aveva chiesto ed ottenuto un'aspettativa per motivi personali a norma dell'articolo 40 dello statuto. Il 14 novembre 1968 il posto veniva dichiarato vacante con avviso COM/ 450; le candidature dovevano venir presentate entro il 28 novembre 1968. Tra i candidati vi era la ricorrente, ma la promozione e la nomina toccarono ad un'altra candidata, di nazionalità italiana, inquadrata al grado C 2 presso la stessa direzione generale personale e amministrazione. Formalmente la decisione, che aveva effetto dal 1 o dicembre 1968, veniva adottata il 16 gennaio 1969 e, al termine del procedimento di nomina, il 23 gennaio 1969, la ricorrente veniva semplicemente informata che non era stato possibile prendere in considerazione la sua candidatura. La ricorrente non si riteneva soddisfatta. Nel frattempo, con decisione 20 dicembre 1968 e con effetto dal 1 o dicembre 1968, il posto vacante era stato trasferito al gabinetto di un membro italiano della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ne arguisce che in effetti il posto occupato non è quello messo a concorso e la promozione riguarda le mansioni di un impiego diverso. Per di più essa ritiene di aver occupato quel posto praticamente già dal 23 ottobre 1968 : le sue nozioni di francese erano sufficienti e il non aver tenuto conto della sua candidatura a causa della sua ignoranza dell'italiano costituisce quindi un atto arbitrario. Per questo motivo l'interessata, il 16 aprile 1969, formulava un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale, indirizzandolo al direttore generale del personale e dell'amministrazione. La decisione di promozione avrebbe dovuto venir annullata e, a norma dell'articolo 7 dello statuto del personale, dal 24 gennaio 1969 l'interessata avrebbe dovuto percepire un'indennità per il posto occupato ad interim dal 23 ottobre 1968, con decorrenza cioè dal 4 o mese della presunta occupazione interinale del posto resosi vacante. Il reclamo non riceveva risposta, il che induceva l'interessata a promuovere, il 4 agosto 1969, un ricorso giurisdizionale nel quale ribadiva la domanda già formulata. Esaminiamo ora le domande, che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene tutte infondate. 1. Sulla domanda d'indennità L'articolo 7 dello statuto statuisce che l'indennità viene corrisposta se il dipendente occupa temporaneamente un posto di grado superiore a quello in cui è inquadrato. A partire dal 4 o mese dell'interim, all'interessato viene corrisposta un'indennità pari alla differenza «tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim». La ricorrente è persuasa che nel suo caso tali presupposti sussistano, poiché il suo superiore, dal 23 ottobre 1968 (data dalla quale la precedente segretaria della direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi» ea andata in ferie) l'ha incaricata di svolgere le mansioni già affidate alla collega. Secondo i suoi calcoli e a decorrere dal 24 gennaio 1969, le spetterebbero quindi 25000 FB. [OSCURATO:PERSONA] si è opposta a tale pretesa adducendo vari argomenti: anzitutto l'interessata non è stata incaricata regolarmente dall'autorità che ha il potere di nomina; al massimo si può dire che essa svolge alcuni e non tutti i compiti della precedente segretaria di direzione. Inoltre vi è stato un rimaneggiamento nell' 'organizzazione amministrativa, poiché dal 1 o dicembre 1968 il posto messo a concorso è stato conglobato in un'altra unità amministrativa e quindi non era più disponibile presso la direzione generale personale e amministrazione. È tacile stabilire quale sia la falsariga da seguire nel caso in esame: già nelle conclusioni 24/69 ho sottolineato l'importanza decisiva dell'incarico conferito dall'autorità che ha il potere di nomina, mentre è irrilevante l'esercizio di mansioni rientranti in una carriera di grado superiore, anche se l'incarico è stato conferito dal superiore gerarchico. Anche in questa occasione confermo che è l'unica garanzia per evitare che venga soffocato il potere organizzativo dell'autorità che ha il potere di nomina. Poiché la ricorrente non ha ricevuto formalmente l'incarico, il ricorso è già di per sé irricevibile. Se prescindiamo dal principio summenzionato, cioè ammettiamo che il superiore gerarchico che ha conferito determinati incarichi, debba ottenere il beneplacito dell'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'articolo 7, e che l'inadempimento del superiore possa essere impugnato dal dipendente : (come ha sostenuto pure la ricorrente), si devono fare le seguenti considerazioni. Secondo gli elementi emersi nel processo, è quanto mai dubbio che la ricorrente sia stata incaricata di svolgere tutte le mansioni della segretaria precedente. Il dubbio sorge da quanto si legge in una nota redatta dal superiore gerarchico il 9 dicembre 1968, nell'ambito del procedimento di promozione. Circa la candidatura della ricorrente vi si afferma che, nonostante le sue eccellenti capacità, essa non può aspirare al posto in questione per ignoranza della lingua italiana e della stenografia italiana. In questo senso vi è pure l'ammissione della ricorrente secondo cui, dopo la partenza della precedente segretaria, l'ufficio si è avvalso di alcune segretarie ausiliarie, di cui almeno una conosceva l'italiano. Si può quindi ritenere che almeno una parte del lavoro svolto dalla precedente segretaria è stata affidata a terzi. Ciò che pero esclude che si possa rar valere l'articolo 7 dello statuto — sia pure attraverso l'azione per illecito — è in ultima analisi il fatto che il posto dichiarato vacante, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 20 dicembre 1968, è stato incorporato in un'altra unità amministrativa, cioè nel gabinetto di un membro italiano della [OSCURATO:PERSONA]. In compenso, la direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi», come ci ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA], ha ottenuto un posto B 3 da quel gabinetto. L'organizzazione amministrativa è quindi stata radicalmente modificata e, almeno per questa ragione, si può ritenere che nel giorno determinante per la ricorrente (24 gennaio 1969) non era obiettivamente possibile applicare l'articolo 7 dello statuto. Ricordo ancora che non sussisteva un presupposto essenziale della norma summenzionata, cioè lo svolgimento di mansioni di una carriera superiore; comunque, già per i motivi sopra menzionati si può affermare che alla ricorrente non spetta alcuna indennità differenziale. 2. Sulla domanda d'annullamento della decisione di promozione [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il presupposto fondamentale della decisione con cui, mediante promozione, è stato occupato il posto resosi vacante il 18 novembre 1968 e quindi è stata respinta la candidatura della ricorrente, era l'avviso di posto vacante del 14 novembre 1968. La scelta è stata operata essenzialmente in considerazione delle nozioni di stenodattilografìa in italiano e in francese. La stessa ricorrente ha ammesso che le sue conoscenze dell'italiano erano insufficienti, mentre non risulta che la candidata promossa presentasse le stesse lacune. Sotto questo aspetto la promozione risulta ineccepibile. Ma non è tutto. La ricorrente sostiene in sostanza che la conoscenza del francese era sufficiente per occupare quel posto (ed essa conosceva il francese) e che non vi era motivo di richiedere dalla candidata ulteriori conoscenze. La critica si rivolge quindi contro i requisiti elencati nell'avviso di posto vacante. Non è necessario stabilire se, una volta trascorso ogni termine d'impugnazione amministrativo e giurisdizionale nei confronti dell'avviso di posto vacante, l'interessata possa ancora impugnare il provvedimento di promozione, denunciando in sostanza un vizio dell'avviso di posto vacante che ne sta alla base. Ad un attento esame la critica si rivela infatti infondata. I requisiti necessari per occupare un posto vengono stabiliti, se non erro, in forza di un potere discrezionale organizzativo che s'ispira all'interesse del servizio e il cui esercizio può dare origine ad un'impugnazione per sviamento di potere, sviamento di cui nel nostro caso non vedo traccia. Pare infatti logico che, pur se il francese in pratica è la lingua di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], nella scelta di una segretaria di un dipendente di grado superiore di madrelingua italiana si tenga particolarmente conto della conoscenza di questa lingua. Ciò non solo facilita i lavori preparatori e la redazione di note interne, ma inoltre vi è l'esigenza di servizio che impone di leggere i testi in una determinata lingua ufficiale. Si deve supporre che il principio vale anche per il capo della direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi», pur se egli ha a che fare con persone ed argomenti riguardanti tutte le lingue della Comunità. Il richiedere che la sua segretaria conosca la lingua e la stenografìa italiana non costituisce una condizione troppo onerosa o cervellotica. Se si considera quanto precede e che la ricorrente non possedeva tutti i requisiti richiesti, non rimane altro da dire sulla domanda di annullamento. Se è pacifico che la preferenza riservata ad un'altra candidata è del tutto giustificata, la ricorrente non può avere alcun interesse a che si accerti se la decisione di promozione, per il resto, sia conforme alle prescrizioni dello statuto del personale. Per amor di completezza devo pero anche esaminare le rimanenti critiche della ricorrente. Sarò breve quanto alla censura d'infondatezza della reiezione della candidatura e quanto alla violazione dell'articolo 25 dello statuto insita nel ritardo con cui è stata affìssa la decisione di promozione. L'immediata pubblicazione è prescritta per informare i dipendenti interessati, onde dar loro modo d'impugnare eventualmente il provvedimento; l'omissione dell'affissione comunque non inficia minimamente la legittimità dell'atto. Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, la Corte ha sancito, proprio in materia di promozioni, che non è necessario motivare l'esclusione dei candidati non prescelti. Entrambe le censure sono quindi inconferenti. Rimane ancora la censura di sviamento di potere; la ricorrente sostiene che la promozione è stata concessa in effetti per un posto diverso da quello messo a concorso e in funzione di esigenze diverse. Essa giunge a questa conclusione in quanto il trasferimento del posto messo a concorso al gabinetto di un membro italiano della [OSCURATO:PERSONA] è precedente all'adozione del provvedimento di promozione. Bisogna ammettere che l'impressione non è ingiustificata, poiché la decisione di promozione è del 16 gennaio 1969, mentre il posto è stato trasferito il 20 dicembre 1968. [OSCURATO:PERSONA], però, in corso di causa ha dimostrato che ciò è vero solo in apparenza. Dalle memorie si desume infatti che la procedura di promozione, alla quale hanno partecipato i vari servizi interessati, si era già conclusa il 20 dicembre 1968 e la decisione del direttore generale competente per il personale e l'amministrazione è stata adottata in questo giorno. È anzitutto importante il fatto che la proposta di nomina del capo della direzione «amministrazione del personale e diritti soggettivi» su cui si è fondata la decisione di occupare il posto sia stata presa prima di incorporarlo in un'altra unità amministrativa ed unicamente sulla base della valutazione dei requisiti elencati nell'avviso di posto vacante. Per di più ritengo di poter aggiungere che non ha alcuna importanza stabilire la successione esatta delle varie decisioni. Tenuto conto del tipo di posto e dei requisiti richiesti dall'avviso di posto vacante, non si può negare che vi fosse una certa intercambiabilità, come in effetti si è verificato. Pur se al momento dell'occupazione del posto si fosse già pensato di trasferirlo ad un'altra unità, ciò non avrebbe implicato che sarebbe variato anche il criterio di valutazione stabilito dal bando di concorso. È quindi infondata anche la censura di sviamento di potere e non rimane che concludere che è impossibile annullare la decisione impugnata. 3. Ancora una parola sulle spese: la ricorrente sostiene che, anche in caso di reiezione di tutte le sue domande, le spese dovrebbero essere poste almeno parzialmente a carico della [OSCURATO:PERSONA], giacché la data di redazione della decisione può dare l'impressione che la promozione sia stata decisa dopo il trasferimento del posto ad un'altra unita amministrativa. Non è possibile accogliere nemmeno questo punto di vista: anzitutto non è provato che la domanda d'annullamento sia stata originata soltanto da questo fatto. Anzi, considerando il ricorso nel suo complesso, si deve ritenere che la ricorrente avrebbe impugnato l'atto anche se fosse stata chiara la successione delle decisioni. Mi richiamo a questo proposito alle critiche mosse al contenuto del bando di concorso. Non vedo quindi alcun motivo per applicare l'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura. 4. Dobbiamo perciò concludere che il ricorso, sia per quanto riguarda il versamento dell'indennità che per quanto riguarda la domanda d'annullamento della decisione di promozione, è infondato. A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte dovrà sopportare le spese da essa sostenute. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.