Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 35792/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 28832-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1690/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ebbero ad adire il tribunale di Modena sez. dist. di Pavullo per sentir accertare il loro acquisto mediante usucapione dell'area cortilizia antistante la loro casa delle vacanze, sita ad Ospitale di Fanano, catastalmente intestata a Linda e [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti contestarono la domanda in quanto avevano consentito agli attori di usare la corte in questione, durante il periodo di loro presenza in loco, a titolo di cortesia.

Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale modenese accolse la domanda svolta dagli attori ed i consorti Pallai interposero gravame avanti la Corte d'Appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] felsineo, resistendo i consorti Ballocchi-Lombardi, accolse l'impugnazione rigettando la domanda di acquisto mediante usucapione proposta dagli appellati, posto che, in forza delle prove acquisite in causa, non rimaneva adeguatamente confermato la concorrenza di un possesso ad usucapionem in capo agli originari attori.

Avverso detta sentenza i consorti Ballocchi-Lombardi hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo, illustrato anche con nota difensiva.

I consorti Pallai hanno resistito con controricorso.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s'appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con l'unico mezzo d'impugnazione parte ricorrente deduce malgoverno degl'artt.1140, 1142, 1144 e 1158 cod. civ. ossia le regole afferenti l'istituto della tolleranza, in quanto la Corte felsinea ha erroneamente ritenuto che le condotte, lumeggianti il loro possesso del bene rivendicato, fossero da ricondurre alla tolleranza posta in essere dai titolari formali del diritto di proprietà sul cortile, mentre un tanto non corrispondeva alle emergenze probatorie acquisite nel corso della causa di merito.

La svolta censura pur veicolata sub specie violazione o falsa applicazione di regole di diritto in effetti si compendia nella contestazione della valutazione dei dati probatori versati in atti, siccome effettuata dalla Corte territoriale.

Difatti i Giudici felsinei hanno puntualmente valutato le dichiarazioni rese dai testi e sottolineato come il bene risultava utilizzato dai ricorrenti solamente nel periodo di vacanza quando frequentavano la loro casa di Fanano, mentre per la restante parte dell'anno il bene viene utilizzato dai consorti Pallai e prima dal loro zio [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di dette osservazioni, fondate sulla prudente valutazione dei dati di fatto acquisiti in atti, il Collegio felsineo ha concluso che non appariva lumeggiato un possesso esclusivo degli attori posto che anche i Pallai continuavano a godere, secondo loro discrezione del terreno de quo, sicché una situazione al più di possesso promiscuo, confortava la prospettazione della tolleranza tra vicini di casa lumeggiata dai Pallai, piuttosto che il possesso ad escludendum lumeggiato dagli originari attori, poiché puntualmente contraddetto dalla condotta tenuta dai Pallai nei lunghi periodi di loro assenza.

A fronte di detta puntuale motivazione, l'argomento critico svolto nel ricorso si compendia nella formulazione di una tesi alternativa fondata su proprio apprezzamento dei medesimi dati probatori, lumeggiando una ricostruzione giuridico-fattuale della questione - in tesi - più appagante che però non supera l'altrettanto plausibile ricostruzione operata dai Giudici d'appello.

Atteso il rigetto dell'impugnazione, i consorti Lombardi-Ballocchi vanno condannati a rifondere ai consorti Pallai, in solido fra loro, le spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i consorti Ballocchi-Lombardi, in solido fra loro, a rifondere le spese di questo giudizio di legittimità in favore solidale dei consorti Pallai, che tassa in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'alt 13 comma 1 bis dPR 115/02.

Così deciso in Roma nell'adunanza in camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28832-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1690/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ebbero ad adire il tribunale di Modena sez. dist. di Pavullo per sentir accertare il loro acquisto mediante usucapione dell'area cortilizia antistante la loro casa delle vacanze, sita ad Ospitale di Fanano, catastalmente intestata a Linda e [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti contestarono la domanda in quanto avevano consentito agli attori di usare la corte in questione, durante il periodo di loro presenza in loco, a titolo di cortesia. Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale modenese accolse la domanda svolta dagli attori ed i consorti Pallai interposero gravame avanti la Corte d'Appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] felsineo, resistendo i consorti Ballocchi-Lombardi, accolse l'impugnazione rigettando la domanda di acquisto mediante usucapione proposta dagli appellati, posto che, in forza delle prove acquisite in causa, non rimaneva adeguatamente confermato la concorrenza di un possesso ad usucapionem in capo agli originari attori. Avverso detta sentenza i consorti Ballocchi-Lombardi hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo, illustrato anche con nota difensiva. I consorti Pallai hanno resistito con controricorso. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con l'unico mezzo d'impugnazione parte ricorrente deduce malgoverno degl'artt.1140, 1142, 1144 e 1158 cod. civ. ossia le regole afferenti l'istituto della tolleranza, in quanto la Corte felsinea ha erroneamente ritenuto che le condotte, lumeggianti il loro possesso del bene rivendicato, fossero da ricondurre alla tolleranza posta in essere dai titolari formali del diritto di proprietà sul cortile, mentre un tanto non corrispondeva alle emergenze probatorie acquisite nel corso della causa di merito. La svolta censura pur veicolata sub specie violazione o falsa applicazione di regole di diritto in effetti si compendia nella contestazione della valutazione dei dati probatori versati in atti, siccome effettuata dalla Corte territoriale. Difatti i Giudici felsinei hanno puntualmente valutato le dichiarazioni rese dai testi e sottolineato come il bene risultava utilizzato dai ricorrenti solamente nel periodo di vacanza quando frequentavano la loro casa di Fanano, mentre per la restante parte dell'anno il bene viene utilizzato dai consorti Pallai e prima dal loro zio [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di dette osservazioni, fondate sulla prudente valutazione dei dati di fatto acquisiti in atti, il Collegio felsineo ha concluso che non appariva lumeggiato un possesso esclusivo degli attori posto che anche i Pallai continuavano a godere, secondo loro discrezione del terreno de quo, sicché una situazione al più di possesso promiscuo, confortava la prospettazione della tolleranza tra vicini di casa lumeggiata dai Pallai, piuttosto che il possesso ad escludendum lumeggiato dagli originari attori, poiché puntualmente contraddetto dalla condotta tenuta dai Pallai nei lunghi periodi di loro assenza. A fronte di detta puntuale motivazione, l'argomento critico svolto nel ricorso si compendia nella formulazione di una tesi alternativa fondata su proprio apprezzamento dei medesimi dati probatori, lumeggiando una ricostruzione giuridico-fattuale della questione - in tesi - più appagante che però non supera l'altrettanto plausibile ricostruzione operata dai Giudici d'appello. Atteso il rigetto dell'impugnazione, i consorti Lombardi-Ballocchi vanno condannati a rifondere ai consorti Pallai, in solido fra loro, le spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense. Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i consorti Ballocchi-Lombardi, in solido fra loro, a rifondere le spese di questo giudizio di legittimità in favore solidale dei consorti Pallai, che tassa in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'alt 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera d
Sentenza Cassazione n. 35792/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris