CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 32991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6238/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST. SALERNO n. 3864/02/20 depositata il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3864/02/20 del 23/07/2020 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Spedimoda) avverso la sentenza n. 1818/09/19 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la comunicazione di irregolarità riguardante l’IVA relativa all’anno d’imposta 2017. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la comunicazione di irregolarità riguardava la presentazione del Modello IVA ed imposte che il contribuente riteneva inerenti ad un ramo di azienda ceduto. 2. Avverso la sentenza della CTR Spedimoda proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio, avendo provveduto alla definizione agevolata ex legen. 197 del 2022, con il pagamento delle prime rate. 2. Poiché AE nulla ha dedotto sul punto, appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando l’Amministrazione finanziaria