CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 09751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per accoglimento e annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con l'ordinanza del 6 maggio 2021, per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990, commesso in Partinico il 13 febbraio 2019, con le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. Con unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. La cd. «contestazione a catena» sussisterebbe con l'ordinanza del 5 aprile 2019 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nella convalida dell'arresto in flagranza della ricorrente avvenuto il 3 aprile 2019 per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Rispetto alla successiva ordinanza sussisterebbero l'anteriorità, la connessione qualificata, riconosciuta anche dal provvedimento impugnato, e la desumibilità all'atto dell'emissione della prima ordinanza e dell'esercizio dell'azione penale. Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte con cui ha condiviso quelle Procuratore generale ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Risulta dagli atti allegati al ricorso che per i fatti oggetto della prima ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 5 aprile 2019 a seguito dell'arresto in flagranza della ricorrente il 3 aprile 2019 per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 13 novembre 2019. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza del 8 settembre 2020, divenuta irrevocabile il 8 dicembre 2020. 1.2. La seconda ordinanza, impugnata dinanzi al Tribunale del riesame, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 6 maggio 2021, quindi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza per il fatto oggetto della prima ordinanza.1.3. Non trova, pertanto, applicazione l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. secondo il principio espresso da Sez. U, n. 20780 del 23/04/2009, Iaccarino, Rv. 243322 - 01: «In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura». 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] gl re