CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 17739/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 21699/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 625 cod. pen.); Esaminato il motivo del ricorso, relativo alla difformità tra la pena indicata nel patto e quella precisata in udienza, sulla quale pure il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso; Visti i motivi nuovi; Ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, risultando dagli atti come la pena applicata sia esattamente quella convenuta dalle parti e posta a fondamento dell'accordo sottoposto al Giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024