Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 29856/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

trambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H42 Z404W), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R02 I690W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E61 F205U), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati ex lege presso la Cancelle ria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – R.G.N.21928/2020 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 468/2020 (pubblicata il 18/05/2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dai difensori di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 2012, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere comproprietari del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA]Adda (BG), catastalmente individuato al mappale 4238, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno confinante, catastalmente individuato al mappale 1701 (a lei alienato dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), formulando domanda di regolamento dei confini e di restituzione della porzione del fondo di loro proprietà usurpata dalla convenuta, di rimozione della recinzione esistente, nonché di risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, sosteneva di aver acquistato il fondo di sua proprietà “a corpo” e che la recinzione in contestazione esisteva già, nella stessa posizione, quando i citati sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano acquistato dal [OSCURATO:PERSONA].

Sosteneva, inoltre, di aver comunque usucapito il bene, avendolo posseduto per dieci anni in buona fede ed in forza di un titolo valido e –da ultimo – chiedeva di chiamare in causa gli stessi sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde essere tenuta indenne e manlevata dagli effetti e dalle conseguenze derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda degli attori.

Si costituivano in giudizio i predetti terzi chiamati in causa, i quali, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, asserivano che – all’atto di acquisto – avevano individuato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] (padre degli attori) il confine tra i fondi, predisponendo a tal proposito una planimetria da essi sottoscritta, in cui avevano preso come riferimento –ai fini della determinazione del confine – un palo della SIP insistente sul terreno.

Sostenevano, poi, di aver posseduto per un periodo ultraventennale l’intero fondo, poi alienato alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, usucapendone la relativa proprietà; chiedevano, altresì e per il caso di accoglimento della domanda degli attori, di essere manlevati dalle conseguenze dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel vendere il fondo, aveva occultato l’inesatta posizione della recinzione.

Istruita la causa con l’assunzione di prova orale e con l’esperimento di C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 2826/2017, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli anche al pagamento delle spese processuali, ivi incluse quelli occorse per la C.T.U.

2. Decidendo sul gravame interposto avverso tale sentenza dagli stessi attori soccombenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nella resistenza degli appellati sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenzan. 468/2020 (pubblicata il 18 maggio 2020), rigettava l’appello e condannava gli appellanti a rifondere le spese di lite in favore delle parti appellate.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte territoriale, premettendo l’incontestata natura di regolamento convenzionale dei confini attribuibile alla planimetria sottoscritta dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che l’assunto degli appellanti, secondo cui non vi era prova che il palo [OSCURATO:SOCIETA] attualmente esistente coincidesse con quello individuato nella citata planimetria, non trovava riscontro nella comunicazione inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al C.T.U. in cui si precisava che, quand’anche il palo fosse stato spostato, tale circostanza non avrebbe sostanzialmente inciso sulla determinazione del confine, in quanto “il riposizionamento che possono subire i pali sulla tratta può al massimo essere di qualche decina di centimetri”.

Dunque, acclarata l’utilizzabilità del palo di riferimento ai fini dell’individuazione del confine, la Corte territoriale rilevava che il C.T.U. aveva asserito, nel suo elaborato peritale, che “l’allegato 5, se sovrapposto all’estratto di mappa, coincideva con esso in modo quasi perfetto” e che, in ogni caso, non vi era stato sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia, pur anche se il predetto allegato fosse stato sovrapposto al rilievo planimetrico effettuato dal C.T.U., verificandosi – in tal caso –uno sconfinamento solo rispetto ad altre proprietà.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con distinti controricorsi la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I difensori di tutte le parti hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il difetto di motivazione o il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che il giudice di appello aveva inesattamente esercitato, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., il suo prudente nell’apprezzamento della prova in relazione alla comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA].

Più esattamente, i due Bonsaglia sostengono che la Corte bresciana ha rigettato il loro gravame ritenendo utilizzabile il solo palo [OSCURATO:SOCIETA] quale punto di riferimento ai fini dell’individuazione del confine oggetto di causa ed erroneamente considerando che il palo attualmente esistente fosse lo stesso individuato come punto di riferimento nell’ambito della planimetria (costituente regolamento convenzionale dei confini, di cui al doc. 5 allegato all’atto di citazione).

2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte di appello preso in considerazione il documento n. 8 prodotto in secondo grado costituito da una serie di planimetrie, dalle quali emergeva che la consistenza del mappale 1701 era di mq 2.304,83 rispetto a quella valutata dal c.t.u. in mq 3.657,05, area quest’ultima di gran lunga superiore ad ogni “tolleranza” anche di tipo catastale.

3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno prospettato un vizio di omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’individuazione del confine, laddove nell’impugnata sentenza si è ritenuto che l’allegato 5, se sovrapposto all’estratto di mappa, coincideva con esso in modo quasi perfetto e che non vi era stato sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia anche se il predetto allegato fosse stato sovrapposto al rilievo planimetrico effettuato dal c.t.u., risultando –in tal caso – uno sconfinamentosolo rispetto ad altre proprietà.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un ulteriore asserito vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla parte della sentenza di appello in cui è stata condivisa la decisione del giudice di primo grado in relazione alla rispondenza tra la linea di confine individuata dalla recinzione attualmente esistente con quella convenzionalmente determinata nella planimetria.

5. Con la quinta ed ultima censura, i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, ritenuto assorbito, nel mentre il suo esame presupponeva che la linea di confine non fosse individuabile prendendo come punto di riferimento il palo telefonico. 6.

Rileva il collegio che il primo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente, perché tra loro connessi -sono inammissibili perché proposti ai sensi della vecchia formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nel mentre “ratione temporis” è applicabile il nuovo testo dello stesso, poiché la sentenza di appello risulta pubblicata dopo ll’11 settembre 2012.

In ogni caso, non ci si trova in presenza di un difetto di motivazione o di sua contraddittorietà, avendo la Corte di appello preso in considerazione le risultanze istruttorie scaturite dalla c.t.u. e gli altri elementi probatori scaturenti dai documenti ammissibilmente prodotti, non venendo affatto il rilievo un’insufficienza motivazionale, comunque non più denunciabile ai sensi del novellato n. 5 dell’art.360 c.p.c..

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass.

SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022) è ormai costante nell’affermare che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", tutte evenienze che non sono venute a verificarsi nel caso di specie (rimanendo, in ogni caso, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).

Inoltre, è altrettanto pacifico che lavalutazione delle risultanze delleprove e il giud izio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v., ad es., Cass.n. 42/2009 e Cass. n. 11511/2014).

E nella fattispecie la Corte bresciana ha certamente motivato adeguatamente sulla scelta delle risultanze istruttorie idonee alla determinazione del contestato confine, richiamandosi alle emergenze della c.t.u. sia in ordine alla rilevanza del palo telefonico riscontrato “in loco” che in relazione alla corretta interpretazione (e, quindi, all’effettiva rilevanza) da attribuire all’acquisito documento n. 5, in dipendenza del quale era rimasto accertato che non vi era stato sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia, anche nell’eventualità di sovrapposizione dell’allegato al rilievo planimetrico effettuato dall’ausiliario giudiziale, risultando, semmai, verificatosi uno sconfinamento solo rispetto ad altre proprietà.

7. Il secondo motivo è destituito di fondamento e deve essere, perciò, anch’esso respinto.

Occorre, infatti, osservare che – con riferimento alla mancata valutazione del documento n. 8 prodotto dagli appellanti in secondo grado (ora ricorrenti) e relativo all’omessa considerazione della consistenza di alcuni mappali attestanti l’estensione dei fondi) - gli stessi ricorrenti danno atto che detto documento è stato allegato al verbale di precisazione delle conclusioni e, quindi, quando ormai si erano formate tutte le preclusioni, non avendo provveduto a chiederne l’ammissione ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nella sussistenza, peraltro, dei relativi presupposti, ovvero dimostrando di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a loro non imputabile (essendo, oltretutto, di formazione anteriore rispetto all’instaurazione del giudizio).

Ed è per questo che – ritenendolo implicitamente inammissibile –la Corte di appello non lo ha preso (e non avrebbe potuto prenderlo) in considerazione.

Peraltro, il controverso documento si riferisce a risultanze di mappe catastali che la Corte di appello non avrebbe potuto valutare (per effetto della ricorribilità alle stesse solo in via sussidiaria: cfr. Cass., ad es., n. 14993/2012 e Cass. n. 10062/2018), avendo fondato la sua decisione sulle risultanze probatorie circa la delimitazione dei confini sulla base dei segni visibili “in loco” (un preesistente palo [OSCURATO:SOCIETA]) come accertate dal c.t.u. nell’allegato 5 alla sua relazione, dalla quale era emerso che, pur se sovrapposto all’estratto di mappa, tale segno coincideva con esso in modo quasi perfetto, con l’aggiunta che – per effetto delle operazioni compiute dall’ausiliario tecnico – la recinzione riscontrata come già esistente sul posto era risultata collocata proprio sulla linea di confine individuabile sulla planimetria precedentemente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] (genitori degli appellanti, odierni ricorrenti), da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.

Pertanto, non era risultato alcuno sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia, ma, al limite, ai danni di altri fondi (circostanza irrilevante).

8. La quarta censura dedotta con il ricorso si prospetta inammissibile per effetto dell’applicabilità del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-terc.p.c. (che individua il principio della c.d. doppia motivazione conforme), avendo la Corte di appello basato il suo percorso motivazionale in fatto condividendo – sul punto denunciato – quello adottato dal giudice di primo grado, laddove si era giunto all’adottata soluzione (confermata, per l’appunto, con la sentenza qui impugnata), sia in rapporto alla utilizzabilità del palo come punto di riferimento, sia in relazione alla rispondenza tra la linea di confine individuata dalla recinzione attualmente esistente con quella determinata nella planimetria più volte ricordata.

9. Il quinto ed ultimo motivo è da dichiarare infondato poiché la Corte bresciana ha, con la sentenza qui impugnata, correttamente ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, dal momento che, in una situazione di regolamento convenzionale del confine, valido ed efficace, precedentemente intervenuto e concretizzatosi nell’approvazione e sottoscrizione della suddetta planimetria, non sussisteva ragione di considerare la possibile differente posizione del palo SIP.

10. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, in favore di ciascun gruppo delle parti controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro), con distrazione della relativa quota – come da istanza contenuta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380.bis.1. c.p.c. -in favore dei difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari.

Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore delle distinte parti controricorrenti, in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione dell’importo - così come attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] - in favore dei suoi difensori.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H42 Z404W), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R02 I690W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E61 F205U), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati ex lege presso la Cancelle ria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – R.G.N.21928/2020 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 468/2020 (pubblicata il 18/05/2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dai difensori di tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 2012, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere comproprietari del fondo sito in [OSCURATO:PERSONA]Adda (BG), catastalmente individuato al mappale 4238, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno confinante, catastalmente individuato al mappale 1701 (a lei alienato dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), formulando domanda di regolamento dei confini e di restituzione della porzione del fondo di loro proprietà usurpata dalla convenuta, di rimozione della recinzione esistente, nonché di risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, sosteneva di aver acquistato il fondo di sua proprietà “a corpo” e che la recinzione in contestazione esisteva già, nella stessa posizione, quando i citati sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano acquistato dal [OSCURATO:PERSONA]. Sosteneva, inoltre, di aver comunque usucapito il bene, avendolo posseduto per dieci anni in buona fede ed in forza di un titolo valido e –da ultimo – chiedeva di chiamare in causa gli stessi sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde essere tenuta indenne e manlevata dagli effetti e dalle conseguenze derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda degli attori. Si costituivano in giudizio i predetti terzi chiamati in causa, i quali, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, asserivano che – all’atto di acquisto – avevano individuato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] (padre degli attori) il confine tra i fondi, predisponendo a tal proposito una planimetria da essi sottoscritta, in cui avevano preso come riferimento –ai fini della determinazione del confine – un palo della SIP insistente sul terreno. Sostenevano, poi, di aver posseduto per un periodo ultraventennale l’intero fondo, poi alienato alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, usucapendone la relativa proprietà; chiedevano, altresì e per il caso di accoglimento della domanda degli attori, di essere manlevati dalle conseguenze dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel vendere il fondo, aveva occultato l’inesatta posizione della recinzione. Istruita la causa con l’assunzione di prova orale e con l’esperimento di C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 2826/2017, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli anche al pagamento delle spese processuali, ivi incluse quelli occorse per la C.T.U. 2. Decidendo sul gravame interposto avverso tale sentenza dagli stessi attori soccombenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nella resistenza degli appellati sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenzan. 468/2020 (pubblicata il 18 maggio 2020), rigettava l’appello e condannava gli appellanti a rifondere le spese di lite in favore delle parti appellate. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte territoriale, premettendo l’incontestata natura di regolamento convenzionale dei confini attribuibile alla planimetria sottoscritta dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che l’assunto degli appellanti, secondo cui non vi era prova che il palo [OSCURATO:SOCIETA] attualmente esistente coincidesse con quello individuato nella citata planimetria, non trovava riscontro nella comunicazione inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al C.T.U. in cui si precisava che, quand’anche il palo fosse stato spostato, tale circostanza non avrebbe sostanzialmente inciso sulla determinazione del confine, in quanto “il riposizionamento che possono subire i pali sulla tratta può al massimo essere di qualche decina di centimetri”. Dunque, acclarata l’utilizzabilità del palo di riferimento ai fini dell’individuazione del confine, la Corte territoriale rilevava che il C.T.U. aveva asserito, nel suo elaborato peritale, che “l’allegato 5, se sovrapposto all’estratto di mappa, coincideva con esso in modo quasi perfetto” e che, in ogni caso, non vi era stato sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia, pur anche se il predetto allegato fosse stato sovrapposto al rilievo planimetrico effettuato dal C.T.U., verificandosi – in tal caso –uno sconfinamento solo rispetto ad altre proprietà. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con distinti controricorsi la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I difensori di tutte le parti hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il difetto di motivazione o il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che il giudice di appello aveva inesattamente esercitato, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., il suo prudente nell’apprezzamento della prova in relazione alla comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA]. Più esattamente, i due Bonsaglia sostengono che la Corte bresciana ha rigettato il loro gravame ritenendo utilizzabile il solo palo [OSCURATO:SOCIETA] quale punto di riferimento ai fini dell’individuazione del confine oggetto di causa ed erroneamente considerando che il palo attualmente esistente fosse lo stesso individuato come punto di riferimento nell’ambito della planimetria (costituente regolamento convenzionale dei confini, di cui al doc. 5 allegato all’atto di citazione). 2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte di appello preso in considerazione il documento n. 8 prodotto in secondo grado costituito da una serie di planimetrie, dalle quali emergeva che la consistenza del mappale 1701 era di mq 2.304,83 rispetto a quella valutata dal c.t.u. in mq 3.657,05, area quest’ultima di gran lunga superiore ad ogni “tolleranza” anche di tipo catastale. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno prospettato un vizio di omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’individuazione del confine, laddove nell’impugnata sentenza si è ritenuto che l’allegato 5, se sovrapposto all’estratto di mappa, coincideva con esso in modo quasi perfetto e che non vi era stato sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia anche se il predetto allegato fosse stato sovrapposto al rilievo planimetrico effettuato dal c.t.u., risultando –in tal caso – uno sconfinamentosolo rispetto ad altre proprietà. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un ulteriore asserito vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla parte della sentenza di appello in cui è stata condivisa la decisione del giudice di primo grado in relazione alla rispondenza tra la linea di confine individuata dalla recinzione attualmente esistente con quella convenzionalmente determinata nella planimetria. 5. Con la quinta ed ultima censura, i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, ritenuto assorbito, nel mentre il suo esame presupponeva che la linea di confine non fosse individuabile prendendo come punto di riferimento il palo telefonico. 6. Rileva il collegio che il primo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente, perché tra loro connessi -sono inammissibili perché proposti ai sensi della vecchia formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nel mentre “ratione temporis” è applicabile il nuovo testo dello stesso, poiché la sentenza di appello risulta pubblicata dopo ll’11 settembre 2012. In ogni caso, non ci si trova in presenza di un difetto di motivazione o di sua contraddittorietà, avendo la Corte di appello preso in considerazione le risultanze istruttorie scaturite dalla c.t.u. e gli altri elementi probatori scaturenti dai documenti ammissibilmente prodotti, non venendo affatto il rilievo un’insufficienza motivazionale, comunque non più denunciabile ai sensi del novellato n. 5 dell’art.360 c.p.c.. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022) è ormai costante nell’affermare che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", tutte evenienze che non sono venute a verificarsi nel caso di specie (rimanendo, in ogni caso, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione). Inoltre, è altrettanto pacifico che lavalutazione delle risultanze delleprove e il giud izio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v., ad es., Cass.n. 42/2009 e Cass. n. 11511/2014). E nella fattispecie la Corte bresciana ha certamente motivato adeguatamente sulla scelta delle risultanze istruttorie idonee alla determinazione del contestato confine, richiamandosi alle emergenze della c.t.u. sia in ordine alla rilevanza del palo telefonico riscontrato “in loco” che in relazione alla corretta interpretazione (e, quindi, all’effettiva rilevanza) da attribuire all’acquisito documento n. 5, in dipendenza del quale era rimasto accertato che non vi era stato sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia, anche nell’eventualità di sovrapposizione dell’allegato al rilievo planimetrico effettuato dall’ausiliario giudiziale, risultando, semmai, verificatosi uno sconfinamento solo rispetto ad altre proprietà. 7. Il secondo motivo è destituito di fondamento e deve essere, perciò, anch’esso respinto. Occorre, infatti, osservare che – con riferimento alla mancata valutazione del documento n. 8 prodotto dagli appellanti in secondo grado (ora ricorrenti) e relativo all’omessa considerazione della consistenza di alcuni mappali attestanti l’estensione dei fondi) - gli stessi ricorrenti danno atto che detto documento è stato allegato al verbale di precisazione delle conclusioni e, quindi, quando ormai si erano formate tutte le preclusioni, non avendo provveduto a chiederne l’ammissione ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nella sussistenza, peraltro, dei relativi presupposti, ovvero dimostrando di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a loro non imputabile (essendo, oltretutto, di formazione anteriore rispetto all’instaurazione del giudizio). Ed è per questo che – ritenendolo implicitamente inammissibile –la Corte di appello non lo ha preso (e non avrebbe potuto prenderlo) in considerazione. Peraltro, il controverso documento si riferisce a risultanze di mappe catastali che la Corte di appello non avrebbe potuto valutare (per effetto della ricorribilità alle stesse solo in via sussidiaria: cfr. Cass., ad es., n. 14993/2012 e Cass. n. 10062/2018), avendo fondato la sua decisione sulle risultanze probatorie circa la delimitazione dei confini sulla base dei segni visibili “in loco” (un preesistente palo [OSCURATO:SOCIETA]) come accertate dal c.t.u. nell’allegato 5 alla sua relazione, dalla quale era emerso che, pur se sovrapposto all’estratto di mappa, tale segno coincideva con esso in modo quasi perfetto, con l’aggiunta che – per effetto delle operazioni compiute dall’ausiliario tecnico – la recinzione riscontrata come già esistente sul posto era risultata collocata proprio sulla linea di confine individuabile sulla planimetria precedentemente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] (genitori degli appellanti, odierni ricorrenti), da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra. Pertanto, non era risultato alcuno sconfinamento ai danni della proprietà Bonsaglia, ma, al limite, ai danni di altri fondi (circostanza irrilevante). 8. La quarta censura dedotta con il ricorso si prospetta inammissibile per effetto dell’applicabilità del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-terc.p.c. (che individua il principio della c.d. doppia motivazione conforme), avendo la Corte di appello basato il suo percorso motivazionale in fatto condividendo – sul punto denunciato – quello adottato dal giudice di primo grado, laddove si era giunto all’adottata soluzione (confermata, per l’appunto, con la sentenza qui impugnata), sia in rapporto alla utilizzabilità del palo come punto di riferimento, sia in relazione alla rispondenza tra la linea di confine individuata dalla recinzione attualmente esistente con quella determinata nella planimetria più volte ricordata. 9. Il quinto ed ultimo motivo è da dichiarare infondato poiché la Corte bresciana ha, con la sentenza qui impugnata, correttamente ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, dal momento che, in una situazione di regolamento convenzionale del confine, valido ed efficace, precedentemente intervenuto e concretizzatosi nell’approvazione e sottoscrizione della suddetta planimetria, non sussisteva ragione di considerare la possibile differente posizione del palo SIP. 10. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, in favore di ciascun gruppo delle parti controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro), con distrazione della relativa quota – come da istanza contenuta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380.bis.1. c.p.c. -in favore dei difensori dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari. Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore delle distinte parti controricorrenti, in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione dell’importo - così come attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] - in favore dei suoi difensori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso artico
Sentenza Cassazione n. 29856/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris